CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.q. 25671-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, dichiarando il non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) per essersi estinto per prescrizione (contravvenzione ex art. 4 I. 110 del 1975) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di porto di armi od oggetti atti ad offendere; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio — oltre ad essere anch'esso generico per indeterminatezza, è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso