CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, nella denuncia presentata dall'imputato, del reato di lesioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], denuncia il cui contenuto, all'esito delle indagini, si è rivelato del tutto infondato; la ricostruzione dei fatti materiab (una colluttazione, invece che una vera e propria aggressione, riferita anche dai testi) è idonea a configurare anche il dolo del reato in esame; Rilevato che la dedotta erronea indicazione della data di deliberazione della sentenza impugnata non integra una nullità e può essere oggetto di correzione di errore materiale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]