CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 02192/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7842/2022proposto da: DITTA N. E D. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa da ll’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I TRAVERSA N. 27 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso SENTENZA n. 509/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 1/12/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace di Taranto, con la sentenza in epigrafe, definitivamente pronunciando sull’opposizione a Ric. 2022n. 7842 Sez. 6 - 2, CC del 1° dicembre 2022 decreto ingiuntivo proposta dal Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] I Traversa n. 27 in Massafra, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del tribunale di Taranto. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto che la delibazione sulla fondatezza della domanda azionata con il giudizio monitorio, avente ad oggetto il residuo compenso richiesto dalla Ditta N. e D. di [OSCURATO:PERSONA] per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla stessa presso l’edificio condominiale, non p otesse prescindere dall’esame puntuale del contratto di appalto, il cui prezzo , tuttavia, era superiore al limite di competenza massima di competenza per valore del giudice di pace stabilito dall’art. 7, comma 1°, c.p.c. . 1.3. [OSCURATO:PERSONA] N. e D. di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 31/3/2022, ha proposto, per due motivi, regolamento di competenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] I Traversa n. 27 in Massafra è rimasto intimato. 1.5. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. L a statuizione sullacompetenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quelgiudice (Cass. n. 711 del 2021). La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l’appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.,ma non a mezzo del regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018).Ric. 2022n. 7842 Sez. 6 - 2, CC del 1° dicembre 2022 3. Nulla per le spese di giudizio, in mancanza di formale difesa da parte del Condominio. 4. La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. n. 13636del 2020). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità de l ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso Così deciso a Rom