Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 47657/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della libertà [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 26 maggio 2023, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Locri il 13-2-2023 aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto alla stessa applicati in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 643 cod.pen..

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata che deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza o comunque insufficienza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; invero non si era tenuto conto né dello stato del dibattimento né del contenuto delle deposizioni dei testi escusse dinanzi al tribunale di Locri dalle quali non emergeva alcun coinvolgimento dell'imputata nel contesto associativo; alla stessa peraltro veniva contestato il solo reato fine di cui al capo 7 costituente una fattispecie del tutto secondaria rispetto al contenuto delle imputazioni; il tribunale aveva pertanto motivato in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari sulla base di argomentazioni generiche ed approssimative-e senza procedere aì vaglio critico del materiale sottoposto alla sua valutazione; anche il supposto pericolo di recidiva ed il pericolo di fuga dovevano ritenersi fondati su motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto applicata, con gli specifici argomenti esposti alle pagine 2-3 dell'impugnata ordinanza ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ritenere che, anche alla luce dello stato del dibattimento di merito, dovessero ritenersi permanere le ragioni che avevano portato alla applicazione della misura, in considerazione della contestazione associativa che doveva fare ritenere concreto il pericolo di reiterazione, oltre che del pericolo di fuga ricollegato alla nazionalità straniera dell'imputata.

Ne derivava una valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze che in quanto collegata a precise circostanze di fatto e non smentita da altre emergenze appare non censurabile nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gep.in. • .g.

DEPOSITATO )N CANCELLARIA :SECONDA SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della libertà [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 26 maggio 2023, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Locri il 13-2-2023 aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto alla stessa applicati in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 643 cod.pen.. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata che deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza o comunque insufficienza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; invero non si era tenuto conto né dello stato del dibattimento né del contenuto delle deposizioni dei testi escusse dinanzi al tribunale di Locri dalle quali non emergeva alcun coinvolgimento dell'imputata nel contesto associativo; alla stessa peraltro veniva contestato il solo reato fine di cui al capo 7 costituente una fattispecie del tutto secondaria rispetto al contenuto delle imputazioni; il tribunale aveva pertanto motivato in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari sulla base di argomentazioni generiche ed approssimative-e senza procedere aì vaglio critico del materiale sottoposto alla sua valutazione; anche il supposto pericolo di recidiva ed il pericolo di fuga dovevano ritenersi fondati su motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto applicata, con gli specifici argomenti esposti alle pagine 2-3 dell'impugnata ordinanza ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ritenere che, anche alla luce dello stato del dibattimento di merito, dovessero ritenersi permanere le ragioni che avevano portato alla applicazione della misura, in considerazione della contestazione associativa che doveva fare ritenere concreto il pericolo di reiterazione, oltre che del pericolo di fuga ricollegato alla nazionalità straniera dell'imputata. Ne derivava una valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze che in quanto collegata a precise circostanze di fatto e non smentita da altre emergenze appare non censurabile nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 25 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gep.in. • .g. DEPOSITATO )N CANCELLARIA :SECONDA SEZIONE PEN
Sentenza Cassazione n. 47657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris