CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa I'll novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di TAGLIAVIA Francesco volta ad ottenere il rinvio facoltativo dell'esecuzione per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 147 cod. pen. e 47ter, co. iter, ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TAGLIAVIA Francesco deducendo: - violazione di legge in relazione agli artt. 47ter 0.P., 147, co.1 n. 2, cod. pen. e 666 cod. proc. pen., nonché 32 Cost., 3-5-7 Conv. EDU; - vizio di motivazione per manifesta illogicità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Ed invero, ferma restando la delicatezza delle tematiche affrontate, il Tribunale ha apprezzato in maniera congrua le evidenze dimostrative, senza alcun vizio logico e senza incorrere in errori di diritto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore I Presid