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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15822/2026

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presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Lorenzo del Federico edall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Ilio, giusta procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori e dell’Avv.to LauraRosa, in Roma, Via F. Denza n. 20;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,Data pubblicazione 22/05/2026rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 129/02/2016, della Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 3 febbraio 2016, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, aveva rigettato l’appello proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avversola sentenza n. 560/02/2014 della [OSCURATO:PERSONA] diTeramo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta societàavverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dellaDirezione provinciale di Teramo del 31.05.2012, aveva contestato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di costruzione,gestione e vendita di immobili, poi incorporata mediante fusione nellaInvestimenti [OSCURATO:SOCIETA].: 1) l’omessa contabilizzazione di ricavi pereuro 205.715,00, ai sensi dell’art. 85 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR),derivanti dalla vendita di unità immobiliari risultate antieconomiche inquanto sottocosto, con un recupero a tassazione della differenza tra ilcosto delle unità cedute di euro 715.541,62 e il prezzo di vendita di euro509.827,00; 2) l’omessa contabilizzazione di componenti positivi ai sensidell’art. 85 del DPR n. 917/1986 a seguito del riscontro di una operazionecontabile imputata nel passivo dello Stato patrimoniale per euro348.743,59 alla voce “[OSCURATO:PERSONA] c/lavorazioni” che risultavagirocontata alla voce “Finanziamenti soci infruttiferi”; 3) l’omessaNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026fatturazione, ai fini Iva, di operazioni imponibili per euro 108.000,00all’aliquota del 10%, in violazione dell’art. 21 del DPR n. 633/72, a seguitodel riscontro tra le passività dello Stato patrimoniale, alla voce “Debiti”,di versamenti in acconto effettuati dai clienti (Anticipi clienti) per i qualinon risultavano essere state emesse le fatture di acconto.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) ferma restando che la mancata messa a disposizione dell’Ufficio deidati concernenti le rimanenze avrebbe potuto giustificare unaricostruzione reddituale della società con metodo induttivo (puro),l’Agenzia aveva contestato, con riguardo alle vendite delle unitàimmobiliari nel 2008, maggiori ricavi non dichiarati pari a euro205.715,00, stante la emersa antieconomicità delle vendite sotto-costoche, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente, non trovavagiustificazione nella assunta crisi di settore edilizio (deflagrata appenadopo l’inizio del 2008); pertanto, l’Ufficio, lungi dall’ipotizzare uncorrispettivo delle vendite con ricarico del 100% ovvero di entità anchesuperiore, aveva fondato la pretesa erariale sulla presunzione di unrealizzo “a prezzo di costo” ovvero pari alla differenza tra il “costo delvenduto” di euro 715.541,62 e i corrispettivi delle vendite medesime dieuro 509,827,00; 2) sulla natura degli asseriti rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio di questa [OSCURATO:PERSONA] nonvi era nulla da aggiungere a quanto dedotto dall’Agenzia, da intendersiintegralmente richiamato e trascritto; l’assenza di documentazione (qualiappalti, traccia dei SAL, congrua fatturazione) implicava la mancatadimostrazione della complessiva relazione tra le dette parti; il difetto dielementi certi, cronologicamente appropriati tra tali soggetti rendeva iltutto “fumoso, inaffidabile e complessivamente nient’affatto persuasivo”.3.

Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 53 Cost.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittima la ripresaData pubblicazione 22/05/2026dei ricavi asseritamente non contabilizzati per euro 205.715,00 stante laritenuta antieconomicità delle scelte imprenditoriali della società sebbenequest’ultima avesse offerto, nel corso di giudizio, la giustificazione dellestesse avendo - a fronte di una congiuntura sfavorevole che, nel 2008,aveva iniziato a dare i primi segnali - preferito ridurre i propri utili fino adazzerarli al fine di contenere le perdite e procurarsi, in ogni caso, laprovvista necessaria per rispettare gli oneri di natura finanziaria (pianodi rientro del mutuo contratto) assunti per la realizzazione dell’operazioneimmobiliare.

In particolare, ad avviso della ricorrente, il presuppostodell’antieconomicità posto dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento erafrutto di un errore concettuale che confondeva due piani differenti, quellodei corrispettivi effettivamente percepiti e quello della valutazioneprudente delle rimanenze finali in considerazione della crisi di mercato.Peraltro, l’asserita antieconomicità dell’operazione imprenditoriale nonpoteva integrare una presunzione grave, precisa e concordante,necessaria a dimostrare la pretesa dell’Ufficio.1.1.Il motivo si profila inammissibile.1.2.Al riguardo, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui,in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass., ord. n. 26036 del30.12.2015;sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 2017).

È stato altresìNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall'ErarioData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente chesia imprenditore commerciale, perché basata su contabilitàcomplessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri diragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare laliceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può,al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazionecartacea.

Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delleoperazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzionisemplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguentespostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che devedimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte dellacontestata antieconomicità (Cass., n. 14941 del 14.6.2013,Sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 2017; Cass. sez. 5, n. 26773 del 2020).Infatti, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di uncomportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamentecontrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere difornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto -pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da partedell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. 20/03/2013, n. 6918; Cass.22/07/2021, n. 21128;Sez. 5, Ordinanza n. 21531 del 2024).1.3.Va, altresì, ricordato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravatasecondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguitodi una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbiaerrato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichéin questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17313 delNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/202619/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 delData pubblicazione 22/05/20262006, n. 15107 del 2013).

Nella specie, invece, proprio un’indebitavalutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, perquanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.1.4.In particolare, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione dilegge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione diquestioni di merito, avendo la CTR, in ossequio ai suddetti principi didiritto, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice dilegittimità, ritenuto costituire indice presuntivo, grave, preciso econcordante dei maggiori ricavi non contabilizzati pari a euro 205.715,00,la antieconomicità del comportamento della contribuente concretantesinella riscontrata incongruenza dei corrispettivi delle vendite esposti paria euro 509.827,00 rispetto al “costo del venduto” assunto pari a euro715.541,62 con conseguente presunzione di un realizzo “a prezzo dicosto”.

A fronte di tale presunzione semplice dotata dei requisiti digravità, precisione e concordanza, alcuna idonea prova contraria haritenuto il giudice di appello essere stata fornita dalla contribuente nonpotendo valere, a tal fine- in base ad un insindacabile apprezzamento dimerito - la dedotta situazione di crisi nel settore edilizio (“assolutamentepoco convincenti in un periodo che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non costituiva neppure il clou della crisi del settore edilizioma semmai e più verosimilmente appena l’inizio della grave congiunturaeconomica mondiale deflagrata appena dopo l’inizio del 2008”). va, alriguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018;Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., n. 19945/2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 53 Cost.nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il recuperodi ricavi asseritamente non contabilizzati per euro 348.743,59 inrelazione ad una posta del passivo dello Stato patrimoniale denominata“prestiti [OSCURATO:SOCIETA] c/lavorazioni” successivamente girocontata alla voce“finanziamenti infruttiferi soci”.

In particolare, la CTR aveva ritenuto nonassolto l’onere probatorio a carico della contribuente stante la mancataproduzione di documentazione (appalti, traccia di Sal) atta a dimostrarela complessiva relazione tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]e il socio [OSCURATO:PERSONA]) sebbene la società in allegato al ricorsointroduttivo (e già in sede di accertamento con adesione) avesse prodottodocumentazione (contabilità aziendale ed estratti conto della società)comprovante la natura finanziaria e non economica dell’operazione,avendo il socio [OSCURATO:PERSONA] effettuato versamenti in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] da questo partecipata al fine di dotarla deimezzi necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa, chiedendo alladetta società di cambiare l’intestazione del finanziamento a favore diDolfrù srl in considerazione di problematiche personali definite in data1.11.2011 con la successiva richiesta di reintestazione in capo allo stesso,quale effettivo titolare del credito, onde l’operazione di girocontazione,contestata dall’Ufficio, da “[OSCURATO:PERSONA] c/lavorazioni” alla voce“Finanziamenti soci infruttiferi.

A riprova di quanto sostenuto dallaricorrente, era stata comprovata documentalmente la restituzione daparte della società, in data 22.3.2012, di parte del finanziamento ricevutoal socio [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di credito.2.1.Il motivo si profila inammissibile.2.2.Invero, la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco,richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritturecontabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo:diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione inNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026azienda di utili occulti (Cass. Civ., 17 giugno 2021, n. 17322); deponeData pubblicazione 22/05/2026in tale senso anche il disposto dell’art. 2467 c.c., rubricato “finanziamentidei soci” in forza del quale “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favoredella società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditorie, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento dellasocietà, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendonofinanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi formaeffettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche inconsiderazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta uneccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio nettooppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbestato ragionevole un conferimento”.2.3.Questa Corte ha altresì precisato come la giustificazione, sul pianodel buon governo della società, dei finanziamenti a favore della stessanon possa fondarsi unicamente sulla deduzione della loro necessità eopportunità ma debba fondarsi quantomeno sulla individuazione dielementi, anche indiziari, non solo dedotti ma anche provati dalcontribuente, atti a dimostrare la ragionevolezza del finanziamento afronte delle necessità dell’ente societario e quindi la sua convenienzaquale utile alternativa al ricorso al credito bancario(Sez. 5, Ordinanza n. 27366 del 2023).2.4.Nella sentenza impugnata, la CTR - con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità- ha ritenuto che – atteso gli asseritirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi confluita nella InvestimentiImmobiliari), il socio della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per cui,secondo la prospettazione della ricorrente, l’importo di euro 348.744,00sarebbe stato versato dal socio Malavolta nelle casse di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di dotarla dei mezzi necessari per lo svolgimentodell’attività, inizialmente imputato per problematiche personali del socio,nel passivo dello Stato patrimoniale alla voce “prestiti Dolfrùc/lavorazioni” e successivamente girocontato alla voce “finanziamentisoci infruttiferi” - in mancanza di documentazione (quale appalti, tracciaNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026dei SAL) non risultava comprovata la “complessiva relazione tra le parti”,per cui “il difetto di elementi certi ed inequivocabili e cronologicamenteappropriati tra tali soggetti rendeva tutto fumoso, inaffidabile ecomplessivamente niente affatto persuasivo”.

In effetti il giudice delgravame condividendo gli argomenti prospettati dall'Amministrazionefinanziaria (riportati a pag. 3 del ricorso, in ordine alla inesistenza dicontratti di appalto aventi forma scritta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],alla mancanza di SAL ovvero di contratti di subappalto ) hasostanzialmente ritenuto- in base ad un apprezzamento di meritoinsindacabile in sede di legittimità- non offerti dalla contribuenteelementi, anche indiziari, atti a dimostrare la ragionevolezza dell’assuntofinanziamento del socio a fronte di necessità dell’ente societario.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizioper avere la CTR omesso di considerare che - come dedotto sin dall’attointroduttivo e ribadito in appello - il recupero di euro 348.743,59, lungidal costituire una componente positiva di reddito non contabilizzata,rappresentava al contrario l’importo di un finanziamento alla societàcontribuente effettuato dal socio Malavolta, nelle more del giudizioparzialmente restituito.

Al riguardo, il giudice di appello avrebbe omessodi valutare la documentazione prodotta in atti dalla società comprovantela natura di finanziamenti eseguiti dal socio della posta di euro348.743,59.3.1.Il motivo si profila inammissibile.3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivoNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellaData pubblicazione 22/05/2026controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U. n. 8053del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del25/09/2018; Cass., sez. 5, n. 10648 del 2024).

Questa Corte ha chiaritoche il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo,ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto chese esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia(Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).Né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del decreto-legge n. 83/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012,la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802).

Siè inoltre affermato che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.,deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singoleNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteData pubblicazione 22/05/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525 del 2022; Cass.sez.

L. Ord. n. 8870 del 2023).

Nella specie, la ricorrente non ha assoltoil suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fattostorico”, ma, peraltro, di profili attinenti alle risultanze probatorie, larivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.3.3.Peraltro, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene alprincipio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quella checi occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materiatributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissionetributaria regionale (cfr. Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014), il ricorrente incassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528 del2014); adempimento che la ricorrente, nel caso di specie, non ha svolto,emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestiofacti esaminata dalle due commissioni.4.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, con riguardoalla contestazione della omessa fatturazione, ai fini Iva, di versamenti inacconto effettuati dai clienti, per un importo complessivo di euro108.000,00– omesso di pronunciare sulla censura - proposta nel ricorsointroduttivo e riproposta in appello – relativa all’avvenuta effettivafatturazione degli importi ricevuti a titolo di acconti dai propri clienti inepoca successiva ovvero al momento del trasferimento, per atto pubblicodi vendita, delle unità immobiliari (con effettivo assolvimento dell’impostadovuta a tale data).4.1.Premessa l’ammissibilità, in punto di autosufficienza e specificità delmotivo, avendo la contribuente riportato in ricorso lo stralcio dell’atto diNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026appello relativamente alla censura concernente la dedotta fatturazionedegli acconti ricevuti dai propri clienti in tempo differito rispetto all’epocadegli incassi (“Come già dichiarato la fatturazione è avvenuta in tempodifferito rispetto all’epoca dell’incasso degli acconti e all’atto del pubblicotrasferimento per l’intero importo convenuto, acconti compresi.

Siallegano le fatture relative alle vendite delle unità immobiliari per le qualisono stati corrisposti gli acconti non fatturati”), lo stesso è infondato.4.2.Posto ciò, deve, in primo luogo, escludersi, con riguardo a tutti i profilidi doglianza fatti valere con il motivo in esame, la configurabilità del viziodi omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., posto che, per costanteorientamento di questa Corte, ad integrare gli estremi di tale vizio nonbasta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, nonricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n.2151; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018,n. 20718).4.3.Nella sentenza impugnata, la CTR - dopo avere riportato nella parterelativa allo svolgimento del processo tra i motivi di appello quello relativoall’assunta erroneità della pronuncia di primo grado per avere la CTPomesso di considerare tutta la documentazione allegata, ivi compresaquella prodotta in sede di tentativo di definizione con adesione,giustificativa della linearità di tutti i rapporti intercorsi con particolareriferimento tra l’altro, come già enunciato in primo grado, “al saldodell’Iva dovuta all’atto delle vendite”- nel rigettare l’appello haimplicitamente disatteso la censura relativa all’avvenuto assolvimentodell’imposta dovuta sulle anticipazioni di prezzo ricevute dai clienti -pacificamente non fatturate al momento dell’incasso - all’atto dellasuccessiva stipula dei relativi atti di vendita immobiliare con la inclusioneNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026dei percepiti acconti nelle fatture a saldo; ciò conformementeData pubblicazione 22/05/2026all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di IVA, il versamentodi un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazionead un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazioneimponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6, comma 4,come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

Tale disposizione,con riferimento invero non solo al versamento di caparre o acconti, ma atutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l'emissione della fattura o ilpagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima dellastipulazione dell'atto di trasferimento del diritto, dispone che l'operazionesi considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alladata della fattura o a quella del pagamento.

Sul punto questa Corte hastabilito chiaramente come "ai fini della determinazione del periodod'imposta cui riferire il versamento dell'acconto sul corrispettivo di uncontratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo ilmomento del versamento della somma con emissione della relativafattura che costituisce operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, art. 6, comma 4, (come modificato dal D.P.R. 30 dicembre1981, n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l'operazione siconsidera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alladata della fattura o del pagamento." (Cass., 26/11/2014, n. 25088; 2020nr 20041; Cass., sez.6-5, n. 15447 del 2021).5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Lorenzo del Federico edall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Ilio, giusta procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori e dell’Avv.to LauraRosa, in Roma, Via F. Denza n. 20;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,Data pubblicazione 22/05/2026rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 129/02/2016, della Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 3 febbraio 2016, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, aveva rigettato l’appello proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avversola sentenza n. 560/02/2014 della [OSCURATO:PERSONA] diTeramo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta societàavverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dellaDirezione provinciale di Teramo del 31.05.2012, aveva contestato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di costruzione,gestione e vendita di immobili, poi incorporata mediante fusione nellaInvestimenti [OSCURATO:SOCIETA].: 1) l’omessa contabilizzazione di ricavi pereuro 205.715,00, ai sensi dell’art. 85 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR),derivanti dalla vendita di unità immobiliari risultate antieconomiche inquanto sottocosto, con un recupero a tassazione della differenza tra ilcosto delle unità cedute di euro 715.541,62 e il prezzo di vendita di euro509.827,00; 2) l’omessa contabilizzazione di componenti positivi ai sensidell’art. 85 del DPR n. 917/1986 a seguito del riscontro di una operazionecontabile imputata nel passivo dello Stato patrimoniale per euro348.743,59 alla voce “[OSCURATO:PERSONA] c/lavorazioni” che risultavagirocontata alla voce “Finanziamenti soci infruttiferi”; 3) l’omessaNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026fatturazione, ai fini Iva, di operazioni imponibili per euro 108.000,00all’aliquota del 10%, in violazione dell’art. 21 del DPR n. 633/72, a seguitodel riscontro tra le passività dello Stato patrimoniale, alla voce “Debiti”,di versamenti in acconto effettuati dai clienti (Anticipi clienti) per i qualinon risultavano essere state emesse le fatture di acconto.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) ferma restando che la mancata messa a disposizione dell’Ufficio deidati concernenti le rimanenze avrebbe potuto giustificare unaricostruzione reddituale della società con metodo induttivo (puro),l’Agenzia aveva contestato, con riguardo alle vendite delle unitàimmobiliari nel 2008, maggiori ricavi non dichiarati pari a euro205.715,00, stante la emersa antieconomicità delle vendite sotto-costoche, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente, non trovavagiustificazione nella assunta crisi di settore edilizio (deflagrata appenadopo l’inizio del 2008); pertanto, l’Ufficio, lungi dall’ipotizzare uncorrispettivo delle vendite con ricarico del 100% ovvero di entità anchesuperiore, aveva fondato la pretesa erariale sulla presunzione di unrealizzo “a prezzo di costo” ovvero pari alla differenza tra il “costo delvenduto” di euro 715.541,62 e i corrispettivi delle vendite medesime dieuro 509,827,00; 2) sulla natura degli asseriti rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio di questa [OSCURATO:PERSONA] nonvi era nulla da aggiungere a quanto dedotto dall’Agenzia, da intendersiintegralmente richiamato e trascritto; l’assenza di documentazione (qualiappalti, traccia dei SAL, congrua fatturazione) implicava la mancatadimostrazione della complessiva relazione tra le dette parti; il difetto dielementi certi, cronologicamente appropriati tra tali soggetti rendeva iltutto “fumoso, inaffidabile e complessivamente nient’affatto persuasivo”.3. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 53 Cost.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittima la ripresaData pubblicazione 22/05/2026dei ricavi asseritamente non contabilizzati per euro 205.715,00 stante laritenuta antieconomicità delle scelte imprenditoriali della società sebbenequest’ultima avesse offerto, nel corso di giudizio, la giustificazione dellestesse avendo - a fronte di una congiuntura sfavorevole che, nel 2008,aveva iniziato a dare i primi segnali - preferito ridurre i propri utili fino adazzerarli al fine di contenere le perdite e procurarsi, in ogni caso, laprovvista necessaria per rispettare gli oneri di natura finanziaria (pianodi rientro del mutuo contratto) assunti per la realizzazione dell’operazioneimmobiliare. In particolare, ad avviso della ricorrente, il presuppostodell’antieconomicità posto dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento erafrutto di un errore concettuale che confondeva due piani differenti, quellodei corrispettivi effettivamente percepiti e quello della valutazioneprudente delle rimanenze finali in considerazione della crisi di mercato.Peraltro, l’asserita antieconomicità dell’operazione imprenditoriale nonpoteva integrare una presunzione grave, precisa e concordante,necessaria a dimostrare la pretesa dell’Ufficio.1.1.Il motivo si profila inammissibile.1.2.Al riguardo, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui,in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere invia induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 600 del1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 633 del 1972, sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass., ord. n. 26036 del30.12.2015;sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 2017). È stato altresìNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall'ErarioData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente chesia imprenditore commerciale, perché basata su contabilitàcomplessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri diragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare laliceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può,al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazionecartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delleoperazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzionisemplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguentespostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che devedimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte dellacontestata antieconomicità (Cass., n. 14941 del 14.6.2013,Sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 2017; Cass. sez. 5, n. 26773 del 2020).Infatti, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di uncomportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamentecontrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere difornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto -pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da partedell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. 20/03/2013, n. 6918; Cass.22/07/2021, n. 21128;Sez. 5, Ordinanza n. 21531 del 2024).1.3.Va, altresì, ricordato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravatasecondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguitodi una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbiaerrato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichéin questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 delNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/202619/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 delData pubblicazione 22/05/20262006, n. 15107 del 2013). Nella specie, invece, proprio un’indebitavalutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, perquanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.1.4.In particolare, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione dilegge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione diquestioni di merito, avendo la CTR, in ossequio ai suddetti principi didiritto, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice dilegittimità, ritenuto costituire indice presuntivo, grave, preciso econcordante dei maggiori ricavi non contabilizzati pari a euro 205.715,00,la antieconomicità del comportamento della contribuente concretantesinella riscontrata incongruenza dei corrispettivi delle vendite esposti paria euro 509.827,00 rispetto al “costo del venduto” assunto pari a euro715.541,62 con conseguente presunzione di un realizzo “a prezzo dicosto”. A fronte di tale presunzione semplice dotata dei requisiti digravità, precisione e concordanza, alcuna idonea prova contraria haritenuto il giudice di appello essere stata fornita dalla contribuente nonpotendo valere, a tal fine- in base ad un insindacabile apprezzamento dimerito - la dedotta situazione di crisi nel settore edilizio (“assolutamentepoco convincenti in un periodo che, contrariamente a quanto dedottodall’appellante, non costituiva neppure il clou della crisi del settore edilizioma semmai e più verosimilmente appena l’inizio della grave congiunturaeconomica mondiale deflagrata appena dopo l’inizio del 2008”). va, alriguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “Èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018;Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., n. 19945/2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/20262. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 53 Cost.nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo il recuperodi ricavi asseritamente non contabilizzati per euro 348.743,59 inrelazione ad una posta del passivo dello Stato patrimoniale denominata“prestiti [OSCURATO:SOCIETA] c/lavorazioni” successivamente girocontata alla voce“finanziamenti infruttiferi soci”. In particolare, la CTR aveva ritenuto nonassolto l’onere probatorio a carico della contribuente stante la mancataproduzione di documentazione (appalti, traccia di Sal) atta a dimostrarela complessiva relazione tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]e il socio [OSCURATO:PERSONA]) sebbene la società in allegato al ricorsointroduttivo (e già in sede di accertamento con adesione) avesse prodottodocumentazione (contabilità aziendale ed estratti conto della società)comprovante la natura finanziaria e non economica dell’operazione,avendo il socio [OSCURATO:PERSONA] effettuato versamenti in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] da questo partecipata al fine di dotarla deimezzi necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa, chiedendo alladetta società di cambiare l’intestazione del finanziamento a favore diDolfrù srl in considerazione di problematiche personali definite in data1.11.2011 con la successiva richiesta di reintestazione in capo allo stesso,quale effettivo titolare del credito, onde l’operazione di girocontazione,contestata dall’Ufficio, da “[OSCURATO:PERSONA] c/lavorazioni” alla voce“Finanziamenti soci infruttiferi. A riprova di quanto sostenuto dallaricorrente, era stata comprovata documentalmente la restituzione daparte della società, in data 22.3.2012, di parte del finanziamento ricevutoal socio [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di credito.2.1.Il motivo si profila inammissibile.2.2.Invero, la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco,richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritturecontabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo:diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione inNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026azienda di utili occulti (Cass. Civ., 17 giugno 2021, n. 17322); deponeData pubblicazione 22/05/2026in tale senso anche il disposto dell’art. 2467 c.c., rubricato “finanziamentidei soci” in forza del quale “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favoredella società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditorie, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento dellasocietà, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendonofinanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi formaeffettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche inconsiderazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta uneccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio nettooppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbestato ragionevole un conferimento”.2.3.Questa Corte ha altresì precisato come la giustificazione, sul pianodel buon governo della società, dei finanziamenti a favore della stessanon possa fondarsi unicamente sulla deduzione della loro necessità eopportunità ma debba fondarsi quantomeno sulla individuazione dielementi, anche indiziari, non solo dedotti ma anche provati dalcontribuente, atti a dimostrare la ragionevolezza del finanziamento afronte delle necessità dell’ente societario e quindi la sua convenienzaquale utile alternativa al ricorso al credito bancario(Sez. 5, Ordinanza n. 27366 del 2023).2.4.Nella sentenza impugnata, la CTR - con un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità- ha ritenuto che – atteso gli asseritirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi confluita nella InvestimentiImmobiliari), il socio della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., per cui,secondo la prospettazione della ricorrente, l’importo di euro 348.744,00sarebbe stato versato dal socio Malavolta nelle casse di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di dotarla dei mezzi necessari per lo svolgimentodell’attività, inizialmente imputato per problematiche personali del socio,nel passivo dello Stato patrimoniale alla voce “prestiti Dolfrùc/lavorazioni” e successivamente girocontato alla voce “finanziamentisoci infruttiferi” - in mancanza di documentazione (quale appalti, tracciaNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026dei SAL) non risultava comprovata la “complessiva relazione tra le parti”,per cui “il difetto di elementi certi ed inequivocabili e cronologicamenteappropriati tra tali soggetti rendeva tutto fumoso, inaffidabile ecomplessivamente niente affatto persuasivo”. In effetti il giudice delgravame condividendo gli argomenti prospettati dall'Amministrazionefinanziaria (riportati a pag. 3 del ricorso, in ordine alla inesistenza dicontratti di appalto aventi forma scritta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],alla mancanza di SAL ovvero di contratti di subappalto ) hasostanzialmente ritenuto- in base ad un apprezzamento di meritoinsindacabile in sede di legittimità- non offerti dalla contribuenteelementi, anche indiziari, atti a dimostrare la ragionevolezza dell’assuntofinanziamento del socio a fronte di necessità dell’ente societario.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizioper avere la CTR omesso di considerare che - come dedotto sin dall’attointroduttivo e ribadito in appello - il recupero di euro 348.743,59, lungidal costituire una componente positiva di reddito non contabilizzata,rappresentava al contrario l’importo di un finanziamento alla societàcontribuente effettuato dal socio Malavolta, nelle more del giudizioparzialmente restituito. Al riguardo, il giudice di appello avrebbe omessodi valutare la documentazione prodotta in atti dalla società comprovantela natura di finanziamenti eseguiti dal socio della posta di euro348.743,59.3.1.Il motivo si profila inammissibile.3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivoNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellaData pubblicazione 22/05/2026controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del25/09/2018; Cass., sez. 5, n. 10648 del 2024). Questa Corte ha chiaritoche il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo,ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenzaconduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad unadiversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto chese esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia(Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).Né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del decreto-legge n. 83/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012,la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Siè inoltre affermato che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.,deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singoleNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteData pubblicazione 22/05/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525 del 2022; Cass.sez. L. Ord. n. 8870 del 2023). Nella specie, la ricorrente non ha assoltoil suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fattostorico”, ma, peraltro, di profili attinenti alle risultanze probatorie, larivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.3.3.Peraltro, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene alprincipio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quella checi occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materiatributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissionetributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente incassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528 del2014); adempimento che la ricorrente, nel caso di specie, non ha svolto,emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestiofacti esaminata dalle due commissioni.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, con riguardoalla contestazione della omessa fatturazione, ai fini Iva, di versamenti inacconto effettuati dai clienti, per un importo complessivo di euro108.000,00– omesso di pronunciare sulla censura - proposta nel ricorsointroduttivo e riproposta in appello – relativa all’avvenuta effettivafatturazione degli importi ricevuti a titolo di acconti dai propri clienti inepoca successiva ovvero al momento del trasferimento, per atto pubblicodi vendita, delle unità immobiliari (con effettivo assolvimento dell’impostadovuta a tale data).4.1.Premessa l’ammissibilità, in punto di autosufficienza e specificità delmotivo, avendo la contribuente riportato in ricorso lo stralcio dell’atto diNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026appello relativamente alla censura concernente la dedotta fatturazionedegli acconti ricevuti dai propri clienti in tempo differito rispetto all’epocadegli incassi (“Come già dichiarato la fatturazione è avvenuta in tempodifferito rispetto all’epoca dell’incasso degli acconti e all’atto del pubblicotrasferimento per l’intero importo convenuto, acconti compresi. Siallegano le fatture relative alle vendite delle unità immobiliari per le qualisono stati corrisposti gli acconti non fatturati”), lo stesso è infondato.4.2.Posto ciò, deve, in primo luogo, escludersi, con riguardo a tutti i profilidi doglianza fatti valere con il motivo in esame, la configurabilità del viziodi omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., posto che, per costanteorientamento di questa Corte, ad integrare gli estremi di tale vizio nonbasta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, nonricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n.2151; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018,n. 20718).4.3.Nella sentenza impugnata, la CTR - dopo avere riportato nella parterelativa allo svolgimento del processo tra i motivi di appello quello relativoall’assunta erroneità della pronuncia di primo grado per avere la CTPomesso di considerare tutta la documentazione allegata, ivi compresaquella prodotta in sede di tentativo di definizione con adesione,giustificativa della linearità di tutti i rapporti intercorsi con particolareriferimento tra l’altro, come già enunciato in primo grado, “al saldodell’Iva dovuta all’atto delle vendite”- nel rigettare l’appello haimplicitamente disatteso la censura relativa all’avvenuto assolvimentodell’imposta dovuta sulle anticipazioni di prezzo ricevute dai clienti -pacificamente non fatturate al momento dell’incasso - all’atto dellasuccessiva stipula dei relativi atti di vendita immobiliare con la inclusioneNumero registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026dei percepiti acconti nelle fatture a saldo; ciò conformementeData pubblicazione 22/05/2026all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di IVA, il versamentodi un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazionead un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazioneimponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6, comma 4,come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. Tale disposizione,con riferimento invero non solo al versamento di caparre o acconti, ma atutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l'emissione della fattura o ilpagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima dellastipulazione dell'atto di trasferimento del diritto, dispone che l'operazionesi considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alladata della fattura o a quella del pagamento. Sul punto questa Corte hastabilito chiaramente come "ai fini della determinazione del periodod'imposta cui riferire il versamento dell'acconto sul corrispettivo di uncontratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo ilmomento del versamento della somma con emissione della relativafattura che costituisce operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, art. 6, comma 4, (come modificato dal D.P.R. 30 dicembre1981, n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l'operazione siconsidera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alladata della fattura o del pagamento." (Cass., 26/11/2014, n. 25088; 2020nr 20041; Cass., sez.6-5, n. 15447 del 2021).5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20440/2016Numero sezionale 4143/2026Numero di raccolta generale 15822/2026Data pubblicazione 22/05/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 15822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris