CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6929/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro , che lo rappresentata e difende -controricorrente principale e ricorrente incidentale - , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente principale e incidentale - Siena NPL 2018 S. r . l . , rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e dife nd ono, essendo subentrati all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente principale e incidentale - Fallimento EuganeaS.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza n. 2275 /20 2 0 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositatail 10 . 9 . 20 2 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora innanzi, per brevità, anche MPS) propose, davanti al Tribunale di Padova, azione revocatoria ordinaria per rendere ineffi c ace nei su oi confronti l’atto con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alcuni fabbricati siti in Comune di Ferrara. La domanda venne proposta nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del fallimentodi quest’ultima società. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. eccepirono il difetto di legittimazione attiva della bancaai sensi dell’art. 66 legge fall., essendo anche l’azione revocatoria ordinaria riservata al curatore fallimentare della società venditrice, il quale aveva del resto già esercitato l’azione revocatoria fallimentare con riferimento al medesimo atto di compravendita.Analoga eccezione venne sollevata da [OSCURATO:PERSONA], associandola all’ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo egli stipulato il contratto, non in proprio, ma quale legale rappresentante della società venditrice. Il Tribunale di Padova accolse la domanda, riconoscendo alla banca la legittimazione ad agire in giudizio a fronte della ritenuta inerzia del curatore fallimentare, nonché un interesse ad agire per il caso in cui [OSCURATO:SOCIETA]. fosse uscita dal fallimento senza che il curatoreavesse recuperato e liquidato i beni ceduti ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza di primo grado venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Corte d’Appello di Venezia – nelcontraddittorio esteso a [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., intervenuta quale cessionaria del credito di MPS sottostante all’azione revocatoria – accolse il gravame , dichiarando inammissibile l’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA]in pendenza del fallimento della società debitrice, e compensò le spese di lite , rigettando le domande di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere la condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. MPS e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si sono difese con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale MPS e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno replicato con controricorso incidentale. Ilfallimento è rimasto intimato. Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente principale, il ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione, falsa applicazione dell e norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 115 c.p.c.». La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Venezia , pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione di MPS a proporre l’azione revocatoria ordinaria, non abbia ravvisato la responsabilità aggravata dell’attrice, che aveva trascritto la domanda giudiziale nei registri immobiliari e , prima ancora, iscritto ipoteca sui beni promessi in vendita nelle more tra la trascrizione del contratto preliminare e quella della compravendita definitiva. 2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. e 112 c.p.c.». In questo caso la responsabilità aggravata di MPS viene invocata con riferimento alla ritenuta temerarietà dell’azione , che si ritieneesperita « con mala fede o colpa grave » . 3.Entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso principale non riguarda la decisione nel merito della controversia, che è stata favorevole ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e nemmeno la decisione sulla compensazione delle spese di lite, ma soltanto il rigetto della duplice domanda di condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., da un l a to con riferimento alla trascrizione della domanda e all’iscrizione di ipoteca giudiziale, dall’altro lato con riguardo alla temerarietà della lite. 3.2. Sennonché c ostituisce orientamento da tempo consolidato quello secondo cui «L’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art 96, c.p.c., dei requisiti dell’avere agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implicano un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 327/2010; conf., successivamente, tra le altre, Cass.n. 19298/2016, che ha anche precisato che, per le sentenze depositate a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è nemmeno più possibile un controllo sulla «sufficienza» della motivazione adottata dal giudice del merito per negare i presupposti della responsabilità aggravata; conf., altresì, recentemente, Cass. n. 13315/2025). 3.3. Resterebbe, teoricamente, la possibilità di denunciare il vizio di assoluta carenza di motivazione, nei ben noti termini delineati da Cass. S.u. n. 8053/2014, che però, nel caso di specie, non sussiste e, prima ancora, non è stato denunciato come tale dal ricorrente. 3.4. Infine, con particolare riferimento alla responsabilità per lite temeraria di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.,il ricorso principale è inammissibile anche perché non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, decisione questa incompatibile con la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, che il giudice può adottare soloin aggiunta («oltre che») rispetto alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 » (rubricato «Condanna alle spese»). 4. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale risulta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Si tratta, infatti, di ricorso incidentale tardivo, posto che la sentenza impugnata venne pubblicata il 10.9.2020 e che il ricorso tardivo fu notificato il 8.4.2021, ovverosia dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi fissato nell’art. 327, comma 1, c.p.c. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inefficace quello incidentale, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo , nel rapporto tra ricorrente principale e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]Viceversa, le spese devono essere compensate nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., contro la quale non era rivolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata – né quindi lo era il ricorso per cassazione – come si desume dalle conclusioni riportate nella sentenza d’appello. La compensazione delle spese si giustifica anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli non coinvolto dal ricorso principale e considerato che è stato dichiarato inefficace, e quindi irrilevante anche ai fini della decisione sulle spese, il suo ricorso incidentale. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso principale ; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrent e principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dichiara per il resto compensate le spese di lite relative al giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a t