Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 2/1981
ECLI:IT:COST:1981:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente dal
pretore di Mestre, dal tribunale di Piacenza e dal pretore di
[OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 1978, il 17 novembre 1979 ed il 21
agosto 1979, sono state sollevate questioni incidentali di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.
1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti
tecnici d'ufficio): a) in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma,
Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate
siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e
determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei
consulenti d'ufficio in raffronto ai consulenti tecnici di parte e ad
altri ausiliari del giudice, il cui compenso non è disciplinato dalla
legge impugnata (ordinanze 111 r.o. 1979 e 33 r.o. 1980); b) in
riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.,
per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi determini a carico dei
consulenti d'ufficio un onere di concorrere alle spese pubbliche senza
riguardo alla loro capacità contributiva e non assicuri ai medesimi la
necessaria indipendenza (ordinanza n. 2 r.o. 1980).
:
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 8 luglio 1980, n.
319, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 192 del 25 luglio
successivo, recante nuovi criteri per i compensi ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori.
La nuova normativa, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente,
riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la
legge in vigore all'epoca dell'effettivo svolgimento delle prestazioni
da parte degli ausiliari del giudice.
Peraltro la medesima questione sollevata con le ordinanze di
rimessione in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, della
Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha
dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente
infondata con ordinanza n. 69 del 1979.
Quanto alla nuova questione ora sollevata con l'ordinanza n. 2 r.o.
1980 in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione essa non è fondata, in primo luogo perché il
principio della capacità contributiva contenuto nell'art. 53 non può
trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere", come quelle
degli ausiliari del giudice, che non hanno palesemente alcuna attinenza
con gli obblighi tributari; in secondo luogo perché la tutela
dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 non si estende agli
ausiliari del magistrato, applicandosi invece - per costante
giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano
chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio i
componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni,
delle sezioni specializzate agrarie, ecc. (ord. n. 86 del 1964 e sent.
n. 190 del 1974).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre
1956, n. 1426, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del
1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 69 del 1979;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni di legge sub a), sollevata in riferimento agli artt.
53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere