CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 19 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa n sede di rito abbreviato dal Tribunale di Siracusa il 16 settembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Siracusa il 1 ° agosto 2024. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato le dimensioni non trascurabili del fatto, come desumibili dalla pluralità e dalla quantità delle sostanze rinvenute (11 grammi di crack e 256 grammi di hashish), dal rinvenimento del materiale per il confezionamento e dal numero delle dosi medie singole (4.216 di hashish e 65 di crack). Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all 'accoglimento della richiesta difensiva, la pluralità dei precedenti penali di cui risulta gravato [OSCURATO:PERSONA], alcuni riguardanti anche fatti di particolare allarme. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell 'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2