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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25252/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7998/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che(contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dei due reati di evasione ascritti all'imputato; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.)(concernendo apprezzamenti riservati al meritolsono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l'intensità del dolo, la reiterazione della condotta e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 Il sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7998/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che(contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dei due reati di evasione ascritti all'imputato; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.)(concernendo apprezzamenti riservati al meritolsono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l'intensità del dolo, la reiterazione della condotta e la conseguente maggiore gravità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25252/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris