CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46322/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del Tribunale di Roma del 14.1.2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti responsabili dei delitto di tentata rapina aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed Euro 200 di multa confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dei due Halilovic lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto: rileva, infatti, che i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti per il delitto di rapina anziché per quello di minaccia e tentato furto, così come risulta dalle dichiarazioni della PG operante e dal complesso degli elementi indiziari acquisiti al processo. 4. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di giudizio, del delitto di tentata rapina perché "... allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto contenuto all'interno del furgone Renault ... di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] non riuscendo nell'intento perché, dopo avere già manomesso la serratura del portellone posteriore, venivano sorpresi dalla persona offesa nei cui confronti immediatamente dopo il fatto, allo scopo di procurarsi l'impunità, usavano violenza consistita nel minacciarlo gravemente di un male ingiusto rivolgendogli, dopo aver eseguito un video con lo ‘smartphone' l'[OSCURATO:PERSONA] nel quale veniva ripresa sia la targa del furgone ... che i volti della persona offesa e del figlio diciottenne, le seguenti frasi: 'abbiamo fotografato la tua targa, sappiamo chi sei, non chiamare la polizia che veniamo sotto casa tua". Le due sentenze di merito hanno validato e confermato proprio questa ricostruzione della vicenda ed il ricorso prospetta una diversa qualificazione del fatto senza contestarne la dinamica come conformemente verificata dai giudici nei due gradi del giudizio di merito. Ed è appena il caso di ribadire che l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte avallato dalle SS.UU. "Reina" che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., Cass. SS.UU., 19.4.2012 n. 34.952, Reina; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 16.4.2015 n. 17.827, Trotta ed altro, in cui la Corte ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., in relazione alla configurabilità della fattispecie di tentata rapina impropria, siccome in contrasto con il principio di legalità e il divieto di analogia, in quanto il delitto di rapina ha carattere plurioffensivo e natura complessa, essendo integrato da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia; cfr., ancora, sul tentativo di rapina impropria, più recentemente, Cass. Pen., 2, 15.10.2020 n. 5.271, Avino; Cass. Pen., 2, 22.12.2020 n. 4.850, Mujkik; Cass. Pen, 2, 1.10.2020 n. 4.637, Baffoun; Cass. Pen., 2, 3.12.2020 n. 788, Reifonas). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il ConsiglOre estensore [OSCURATO:PERSONA] cca tilgi Agostinacchio