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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 10028/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10028/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 858/2026* * CC 03/03/2026* * * R G N 38525/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontarela cui scadenza veniva individuata nella data del 7 ottobre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitàdovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Catanzaro così come attestato dalle relazioni sanitareredatte nel corso della sua lunga carcerazione L ultima di tali relazioni risultava trasmessadal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025e descriveva una situazione nosografica gestibile all interno dell istituto dove si trovava ilcondannato2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * * edell avv * * proponeva ricorso per cassazione articolando due correlatedoglianzeCon queste censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza deipresupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato che eranostati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativoincongruo che non teneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologieche da tempo affliggevano il * * attestate dalla documentazione sanitariaacquisita e dagli esiti delle verifiche peritali svolte dal prof * * in altroprocedimento di sorveglianzaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevatagravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali il provvedimentoimpugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche delricorrente Lo stesso * dell Amministrazione penitenziaria del resto nella notadel 28 dicembre 2024 aveva rappresentato che il condannato per la gravità delle suecondizioni di salute avrebbe potuto essere ristretto nei soli istituti penitenziari di Cagliari “E* Napoli “Secondigliano” Napoli “Poggioreale” Genova “Marassi” e Torino “Lorusso e*Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici e processuali per il differimento della pena anchenelle forme della detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliatidal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrenteLa problematicità delle condizioni fisiopsichiche del ricorrente del resto non ècontroversa essendo pacifico che il detenuto attualmente ristretto presso la *circondariale di Catanzaro è affetto da conclamate e concomitanti patologie inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziario Si consideri che secondo quanto riferito apagina 13 del provvedimento impugnato * * risultava affetto da «OSAS digrado severo ipertensione arteriosa diabete mellito tipo 2 obesità di II grado dislipidemiamista epatosteatosi melanoma coscia sinistra … »Tanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaroevidenziandosi che le condizioni di salute di * * pur nel contesto di obiettivacomplessità nosografica che si è descritto non consentivano di esprimere un giudizio diincompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita Infatti le gravi patologiecardiologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Catanzaro dove il ricorrente era attualmente detenuto che associate allosvolgimento di visite periodiche effettuate presso strutture sanitarie esterne dell areacatanzarese doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione delricorrente richiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di [OSCURATO:PERSONA] verifiche delle quali si dava atto nell ultima relazionesanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristrettoil 22 settembre 2025 inducevano a formulare un giudizio di compatibilità del regimecarcerario patito dal ricorrente con le sue condizioni di salute che non appariva smentito nédalle verifiche peritali svolte dal prof * * in altro procedimento di sorveglianzané dalla nota trasmessa dal * dell Amministrazione penitenziaria il 28 dicembre2024 che risultavano superate dai più recenti accertamenti clinici sulle patologie da cui eraaffetto * *3 In questa univoca cornice nosografica non può non rilevarsi che la situazioneclinica di * * non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere lemisure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse non potendosi ravvisarequantomeno allo stato condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo attualmentepatito presso la * circondariale di Catanzaro * a tali condizioni di salute inoltre ilrichiamo all astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di effettivorilievo non è smentito dalle allegazioni difensive e non rende necessario lo svolgimenti diverifiche peritali funzionali a valutare l andamento delle patologie del ricorrente tenuto contodel fatto che l ultima relazione sanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziariacatanzarese il 22 settembre 2025 dava atto degli accertamenti clinici svolti dal ricorrente aridosso dell udienza dove veniva adottato il provvedimento impugnato che veniva celebratail 2 ottobre 2025Occorre quindi ribadire che le emergenze nosografiche non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patito da * *presso la struttura penitenziaria catanzarese in ragione del fatto che secondo quanto riferitoa pagina 16 del provvedimento impugnato il trattamento terapeutico «riservato alcondannato risulta … assimilabile a quello previsto per una persona in stato di libertà che èaffetto da analogia patologia analoga … » A fronte di tali risultanze cliniche la difesa delricorrente si limitava «a ricordare che le condizioni di salute non debbono dare luogo ad unasofferenza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla espiazione della pena ciòche nella specie risulta escluso»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque appare fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia pur connotata da severità che si assume incompatibile con la suacarcerazione Non si può infatti esprimere un giudizio sulla compatibilità del regimecarcerario con le condizioni di salute del detenuto sottoposto a vaglio senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziarionazionale come costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salutedeve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenutoe le condizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10028/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 858/2026* * CC 03/03/2026* * * R G N 38525/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontarela cui scadenza veniva individuata nella data del 7 ottobre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitàdovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Catanzaro così come attestato dalle relazioni sanitareredatte nel corso della sua lunga carcerazione L ultima di tali relazioni risultava trasmessadal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025e descriveva una situazione nosografica gestibile all interno dell istituto dove si trovava ilcondannato2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * * edell avv * * proponeva ricorso per cassazione articolando due correlatedoglianzeCon queste censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza deipresupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato che eranostati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativoincongruo che non teneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologieche da tempo affliggevano il * * attestate dalla documentazione sanitariaacquisita e dagli esiti delle verifiche peritali svolte dal prof * * in altroprocedimento di sorveglianzaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevatagravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali il provvedimentoimpugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche delricorrente Lo stesso * dell Amministrazione penitenziaria del resto nella notadel 28 dicembre 2024 aveva rappresentato che il condannato per la gravità delle suecondizioni di salute avrebbe potuto essere ristretto nei soli istituti penitenziari di Cagliari “E* Napoli “Secondigliano” Napoli “Poggioreale” Genova “Marassi” e Torino “Lorusso e*Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici e processuali per il differimento della pena anchenelle forme della detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliatidal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrenteLa problematicità delle condizioni fisiopsichiche del ricorrente del resto non ècontroversa essendo pacifico che il detenuto attualmente ristretto presso la *circondariale di Catanzaro è affetto da conclamate e concomitanti patologie inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziario Si consideri che secondo quanto riferito apagina 13 del provvedimento impugnato * * risultava affetto da «OSAS digrado severo ipertensione arteriosa diabete mellito tipo 2 obesità di II grado dislipidemiamista epatosteatosi melanoma coscia sinistra … »Tanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaroevidenziandosi che le condizioni di salute di * * pur nel contesto di obiettivacomplessità nosografica che si è descritto non consentivano di esprimere un giudizio diincompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita Infatti le gravi patologiecardiologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Catanzaro dove il ricorrente era attualmente detenuto che associate allosvolgimento di visite periodiche effettuate presso strutture sanitarie esterne dell areacatanzarese doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione delricorrente richiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di [OSCURATO:PERSONA] verifiche delle quali si dava atto nell ultima relazionesanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristrettoil 22 settembre 2025 inducevano a formulare un giudizio di compatibilità del regimecarcerario patito dal ricorrente con le sue condizioni di salute che non appariva smentito nédalle verifiche peritali svolte dal prof * * in altro procedimento di sorveglianzané dalla nota trasmessa dal * dell Amministrazione penitenziaria il 28 dicembre2024 che risultavano superate dai più recenti accertamenti clinici sulle patologie da cui eraaffetto * *3 In questa univoca cornice nosografica non può non rilevarsi che la situazioneclinica di * * non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere lemisure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse non potendosi ravvisarequantomeno allo stato condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo attualmentepatito presso la * circondariale di Catanzaro * a tali condizioni di salute inoltre ilrichiamo all astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di effettivorilievo non è smentito dalle allegazioni difensive e non rende necessario lo svolgimenti diverifiche peritali funzionali a valutare l andamento delle patologie del ricorrente tenuto contodel fatto che l ultima relazione sanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziariacatanzarese il 22 settembre 2025 dava atto degli accertamenti clinici svolti dal ricorrente aridosso dell udienza dove veniva adottato il provvedimento impugnato che veniva celebratail 2 ottobre 2025Occorre quindi ribadire che le emergenze nosografiche non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patito da * *presso la struttura penitenziaria catanzarese in ragione del fatto che secondo quanto riferitoa pagina 16 del provvedimento impugnato il trattamento terapeutico «riservato alcondannato risulta … assimilabile a quello previsto per una persona in stato di libertà che èaffetto da analogia patologia analoga … » A fronte di tali risultanze cliniche la difesa delricorrente si limitava «a ricordare che le condizioni di salute non debbono dare luogo ad unasofferenza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla espiazione della pena ciòche nella specie risulta escluso»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque appare fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia pur connotata da severità che si assume incompatibile con la suacarcerazione Non si può infatti esprimere un giudizio sulla compatibilità del regimecarcerario con le condizioni di salute del detenuto sottoposto a vaglio senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziarionazionale come costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salutedeve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenutoe le condizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10028/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 858/2026* * CC 03/03/2026* * * R G N 38525/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontarela cui scadenza veniva individuata nella data del 7 ottobre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitàdovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Catanzaro così come attestato dalle relazioni sanitareredatte nel corso della sua lunga carcerazione L ultima di tali relazioni risultava trasmessadal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025e descriveva una situazione nosografica gestibile all interno dell istituto dove si trovava ilcondannato2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * * edell avv * * proponeva ricorso per cassazione articolando due correlatedoglianzeCon queste censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza deipresupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato che eranostati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativoincongruo che non teneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologieche da tempo affliggevano il * * attestate dalla documentazione sanitariaacquisita e dagli esiti delle verifiche peritali svolte dal prof * * in altroprocedimento di sorveglianzaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevatagravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali il provvedimentoimpugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche delricorrente Lo stesso * dell Amministrazione penitenziaria del resto nella notadel 28 dicembre 2024 aveva rappresentato che il condannato per la gravità delle suecondizioni di salute avrebbe potuto essere ristretto nei soli istituti penitenziari di Cagliari “E* Napoli “Secondigliano” Napoli “Poggioreale” Genova “Marassi” e Torino “Lorusso e*Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici e processuali per il differimento della pena anchenelle forme della detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliatidal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrenteLa problematicità delle condizioni fisiopsichiche del ricorrente del resto non ècontroversa essendo pacifico che il detenuto attualmente ristretto presso la *circondariale di Catanzaro è affetto da conclamate e concomitanti patologie inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziario Si consideri che secondo quanto riferito apagina 13 del provvedimento impugnato * * risultava affetto da «OSAS digrado severo ipertensione arteriosa diabete mellito tipo 2 obesità di II grado dislipidemiamista epatosteatosi melanoma coscia sinistra … »Tanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaroevidenziandosi che le condizioni di salute di * * pur nel contesto di obiettivacomplessità nosografica che si è descritto non consentivano di esprimere un giudizio diincompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita Infatti le gravi patologiecardiologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Catanzaro dove il ricorrente era attualmente detenuto che associate allosvolgimento di visite periodiche effettuate presso strutture sanitarie esterne dell areacatanzarese doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione delricorrente richiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di [OSCURATO:PERSONA] verifiche delle quali si dava atto nell ultima relazionesanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristrettoil 22 settembre 2025 inducevano a formulare un giudizio di compatibilità del regimecarcerario patito dal ricorrente con le sue condizioni di salute che non appariva smentito nédalle verifiche peritali svolte dal prof * * in altro procedimento di sorveglianzané dalla nota trasmessa dal * dell Amministrazione penitenziaria il 28 dicembre2024 che risultavano superate dai più recenti accertamenti clinici sulle patologie da cui eraaffetto * *3 In questa univoca cornice nosografica non può non rilevarsi che la situazioneclinica di * * non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere lemisure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse non potendosi ravvisarequantomeno allo stato condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo attualmentepatito presso la * circondariale di Catanzaro * a tali condizioni di salute inoltre ilrichiamo all astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di effettivorilievo non è smentito dalle allegazioni difensive e non rende necessario lo svolgimenti diverifiche peritali funzionali a valutare l andamento delle patologie del ricorrente tenuto contodel fatto che l ultima relazione sanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziariacatanzarese il 22 settembre 2025 dava atto degli accertamenti clinici svolti dal ricorrente aridosso dell udienza dove veniva adottato il provvedimento impugnato che veniva celebratail 2 ottobre 2025Occorre quindi ribadire che le emergenze nosografiche non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patito da * *presso la struttura penitenziaria catanzarese in ragione del fatto che secondo quanto riferitoa pagina 16 del provvedimento impugnato il trattamento terapeutico «riservato alcondannato risulta … assimilabile a quello previsto per una persona in stato di libertà che èaffetto da analogia patologia analoga … » A fronte di tali risultanze cliniche la difesa delricorrente si limitava «a ricordare che le condizioni di salute non debbono dare luogo ad unasofferenza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla espiazione della pena ciòche nella specie risulta escluso»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque appare fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia pur connotata da severità che si assume incompatibile con la suacarcerazione Non si può infatti esprimere un giudizio sulla compatibilità del regimecarcerario con le condizioni di salute del detenuto sottoposto a vaglio senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziarionazionale come costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salutedeve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenutoe le condizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10028/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 858/2026* * CC 03/03/2026* * * R G N 38525/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che doveva scontarela cui scadenza veniva individuata nella data del 7 ottobre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitàdovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * circondariale di Catanzaro così come attestato dalle relazioni sanitareredatte nel corso della sua lunga carcerazione L ultima di tali relazioni risultava trasmessadal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025e descriveva una situazione nosografica gestibile all interno dell istituto dove si trovava ilcondannato2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * * edell avv * * proponeva ricorso per cassazione articolando due correlatedoglianzeCon queste censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza deipresupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato che eranostati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativoincongruo che non teneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologieche da tempo affliggevano il * * attestate dalla documentazione sanitariaacquisita e dagli esiti delle verifiche peritali svolte dal prof * * in altroprocedimento di sorveglianzaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevatagravità che come evidenziato nelle certificazioni allegate potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche specializzate con le quali il provvedimentoimpugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche delricorrente Lo stesso * dell Amministrazione penitenziaria del resto nella notadel 28 dicembre 2024 aveva rappresentato che il condannato per la gravità delle suecondizioni di salute avrebbe potuto essere ristretto nei soli istituti penitenziari di Cagliari “E* Napoli “Secondigliano” Napoli “Poggioreale” Genova “Marassi” e Torino “Lorusso e*Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici e processuali per il differimento della pena anchenelle forme della detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliatidal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrenteLa problematicità delle condizioni fisiopsichiche del ricorrente del resto non ècontroversa essendo pacifico che il detenuto attualmente ristretto presso la *circondariale di Catanzaro è affetto da conclamate e concomitanti patologie inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziario Si consideri che secondo quanto riferito apagina 13 del provvedimento impugnato * * risultava affetto da «OSAS digrado severo ipertensione arteriosa diabete mellito tipo 2 obesità di II grado dislipidemiamista epatosteatosi melanoma coscia sinistra … »Tanto premesso deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutaticorrettamente gli elementi processuali acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaroevidenziandosi che le condizioni di salute di * * pur nel contesto di obiettivacomplessità nosografica che si è descritto non consentivano di esprimere un giudizio diincompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita Infatti le gravi patologiecardiologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Catanzaro dove il ricorrente era attualmente detenuto che associate allosvolgimento di visite periodiche effettuate presso strutture sanitarie esterne dell areacatanzarese doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione delricorrente richiamati nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili sebbene problematiche con il regime carcerario patito presso la *circondariale di [OSCURATO:PERSONA] verifiche delle quali si dava atto nell ultima relazionesanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziaria dove il condannato era ristrettoil 22 settembre 2025 inducevano a formulare un giudizio di compatibilità del regimecarcerario patito dal ricorrente con le sue condizioni di salute che non appariva smentito nédalle verifiche peritali svolte dal prof * * in altro procedimento di sorveglianzané dalla nota trasmessa dal * dell Amministrazione penitenziaria il 28 dicembre2024 che risultavano superate dai più recenti accertamenti clinici sulle patologie da cui eraaffetto * *3 In questa univoca cornice nosografica non può non rilevarsi che la situazioneclinica di * * non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere lemisure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse non potendosi ravvisarequantomeno allo stato condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo attualmentepatito presso la * circondariale di Catanzaro * a tali condizioni di salute inoltre ilrichiamo all astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di effettivorilievo non è smentito dalle allegazioni difensive e non rende necessario lo svolgimenti diverifiche peritali funzionali a valutare l andamento delle patologie del ricorrente tenuto contodel fatto che l ultima relazione sanitaria trasmessa dal direttore della struttura penitenziariacatanzarese il 22 settembre 2025 dava atto degli accertamenti clinici svolti dal ricorrente aridosso dell udienza dove veniva adottato il provvedimento impugnato che veniva celebratail 2 ottobre 2025Occorre quindi ribadire che le emergenze nosografiche non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patito da * *presso la struttura penitenziaria catanzarese in ragione del fatto che secondo quanto riferitoa pagina 16 del provvedimento impugnato il trattamento terapeutico «riservato alcondannato risulta … assimilabile a quello previsto per una persona in stato di libertà che èaffetto da analogia patologia analoga … » A fronte di tali risultanze cliniche la difesa delricorrente si limitava «a ricordare che le condizioni di salute non debbono dare luogo ad unasofferenza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla espiazione della pena ciòche nella specie risulta escluso»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque appare fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme allagiurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misuraalternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologiafisica o psichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanticonseguenze dannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario diquanto riscontrato con riferimento a * * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzionecarceraria comporti un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che derivadall esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione conla dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso di specie tra lealtre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia pur connotata da severità che si assume incompatibile con la suacarcerazione Non si può infatti esprimere un giudizio sulla compatibilità del regimecarcerario con le condizioni di salute del detenuto sottoposto a vaglio senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziarionazionale come costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salutedeve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenutoe le condizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 10028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris