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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42382/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, è stata ridotta a 4 mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato predetto in ordine ai reati sub C e B, con declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al capo A e conferma delle altre statuizioni.

Tra queste, si impugna con il ricorso la sola applicazione della libertà vigilata per anni uno, in violazione dell'art. 229 cod. pen., che la esclude, prevedendo che detta misura di sicurezza possa essere applicata soltanto in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno (sicchè non poteva essere disposta neppure in primo grado, vista la condanna alla pena di nove mesi e 10 giorni di reclusione).

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La disposizione normativa dell'art. 229 cod. pen. prevede che la misura di sicurezza della libertà vigilata possa essere ordinata ed applicata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno.

Condivisibilmente, altresì, è stato precisato che, ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (cfr. Sez. 6, n. 52900 del 4/11/2016, P., Rv. 268560).

Tale affermazione è coerente con i principi dettati in materia di applicabilità delle pene accessorie e necessità di far riferimento alla sanzione inflitta in concreto, a partire dalla pronuncia Sez.

U, n. 8411 del 27/5/1998, Ishaka, Rv. 210980.

2.1. Nel caso del ricorrente, è stata applicata illegittimamente, sin dal primo grado, la misura di sicurezza prevista dall'art. 229 cod. pen. nonostante la condanna in concreto inflittagli non superasse comunque la misura di un anno di reclusione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata, che deve essere, conseguentemente, eliminata, per ricondurre a legalità la sanzione complessiva.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche, è stata ridotta a 4 mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato predetto in ordine ai reati sub C e B, con declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al capo A e conferma delle altre statuizioni. Tra queste, si impugna con il ricorso la sola applicazione della libertà vigilata per anni uno, in violazione dell'art. 229 cod. pen., che la esclude, prevedendo che detta misura di sicurezza possa essere applicata soltanto in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno (sicchè non poteva essere disposta neppure in primo grado, vista la condanna alla pena di nove mesi e 10 giorni di reclusione). 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La disposizione normativa dell'art. 229 cod. pen. prevede che la misura di sicurezza della libertà vigilata possa essere ordinata ed applicata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno. Condivisibilmente, altresì, è stato precisato che, ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (cfr. Sez. 6, n. 52900 del 4/11/2016, P., Rv. 268560). Tale affermazione è coerente con i principi dettati in materia di applicabilità delle pene accessorie e necessità di far riferimento alla sanzione inflitta in concreto, a partire dalla pronuncia Sez. U, n. 8411 del 27/5/1998, Ishaka, Rv. 210980. 2.1. Nel caso del ricorrente, è stata applicata illegittimamente, sin dal primo grado, la misura di sicurezza prevista dall'art. 229 cod. pen. nonostante la condanna in concreto inflittagli non superasse comunque la misura di un anno di reclusione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata, che deve essere, conseguentemente, eliminata, per ricondurre a legalità la sanzione complessiva. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata, che elimina. Così deciso