CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 17 febbraio 2000, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. In sede di discussione finale, l'imputato, invocando la sopravvenienza legislativa, aveva chiesto di essere ammesso al rito alternativo, ma la Corte di assise di appello aveva - in assenza, in allora, di disciplina transitoria - giudicato tardiva 'istanza e l'aveva disattesa. Pendente il giudizio di legittimità, era entrato in vigore (in data 8 giugno 2000) l'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, il quale aveva riaperto, a determinate condizioni, ma solo per i gradi di merito, il termine per presentare la richiesta di rito abbreviato. La novella legislativa non influiva, dunque, sull'ulteriore corso del processo. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 19 marzo 2002. 2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Milano, competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., presentata il 28 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando -in via assorbente- come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). [OSCURATO:PERSONA], ineccepibilmente, non era mai stato ammesso al rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente assume che, benché non identica a quella esaminata nel caso Scoppola, la sua posizione avrebbe meritato analoga definizione. Egli pure aveva chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, senza mai in prosieguo revocare tale scelta processuale. L'impossibilità di accedere al rito stesso, e il conseguente effetto sanzionatorio in malam partem, erano dipesi da «casualità temporali» sottratte al suo dominio e che non potevano riflettersi in suo pregiudizio. Non l'avvenuta ammissione al rito speciale, ma la presentazione della relativa richiesta nel periodo di vigenza della disciplina sanzionatoria più favorevole (il lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000), doveva considerarsi fattore discriminante. Anche al ricorrente, che una tale richiesta aveva avanzato, sarebbe stata inflitta una pena diversa rispetto a quella che, considerate le leggi entrate in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva, gli era più favorevole. Il ricorrente rappresenta che l'incidente di esecuzione, sollevato da un coimputato dalla posizione processuale asseritamente sovrapponibile, era stato accolto. L'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con la relativa decisione, allegata all'originaria istanza. Né l'ordinamento processuale tollererebbe una siffatta discriminazione. 4. Sono pervenuti tempestivi motivi nuovi, con cui si pone all'attenzione di questa Corte altra decisione di merito, adottata in sede esecutiva, favorevole alla tesi giuridiche esposte in ricorso. In subordine, si chiede la rimessione del caso alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché pone questioni su cui esiste un orientamento consolidato, contrario alle sue tesi, in seno alla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità. Non vi è conseguentemente ragione di investire le Sezioni Unite. 2. La sentenza Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 (dep. 2014), Ercolano, Rv. 258651-01, affida sì al giudice dell'esecuzione - investito mediante apposito incidente della richiesta di sostituzione in pena detentiva temporanea dell'ergastolo, inflitto con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo (da Corte Cost. n. 210 del 2013, per violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 7, par. 1, della CEDU, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, GC, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia) - il compito di accertare, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, l'eventuale diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento più favorevole, incidendo se del caso sul giudicato e provvedendo alla sollecitata sostituzione. Ciò postula, però, come chiaramente esplicitato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 236 del 2013, sentenze n. 57 del 2016 e n. 147 del 2021), l'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, a cui ci si debba adeguare, e il caso oggetto del procedimento di cui si discuta, giacché ogni diversa ipotesi verrebbe ad esorbitare dai limiti propri del giudizio esecutivo. 3. Nel caso giudicato dalla Corte EDU, il ricorrente (avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000) aveva chiesto il giudizio abbreviato, e vi era stato ammesso, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 di. n. 341 del 2000 (quando era previsto che la condanna all'ergastolo con isolamento diurno, che avrebbe dovuto essergli inflitta, andasse sostituita con la pena di trenta anni di reclusione), ma, nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa, era stato condannato all'ergastolo. La Corte EDU aveva in ciò ravvisato una violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, ritenendo che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, fosse norma di diritto penale sostanziale, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, e che lo Stato italiano avesse violato sia il diritto del ricorrente a un processo equo, sia il diritto all'applicazione della legge più favorevole. Nel caso odierno, invece, il rito abbreviato non è stato mai disposto né celebrato. Il giudice della cognizione, nell'affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti ascrittigli, ha inflitto la pena dell'ergastolo, legalmente stabilita con riferimento al tempo del commesso reato e rimasta a lui applicabile nel corso dell'intero processo. Non si è, dunque, verificata alcuna successione nel tempo di leggi penali di natura (anche) sostanziale aventi effetto sulla posizione dell'imputato, tale da impegnare, anche solo in astratto, i menzionati canoni convenzionali. 4. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324-01; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388-01; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212-01; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857-01), a seguito della sentenza della Corte EDU, nel caso Scoppola, il condannato con sentenza passata in giudicato in tanto può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen., in quanto, nel corso del giudizio, fosse stato effettivamente ammesso al rito abbreviato, e la sentenza di condanna fosse stata emessa all'esito in tali forme; legittimo appare, viceversa, il diniego di riconoscimento della diminuente rispetto al condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del processo, istanze in tal senso, o per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili. Ciò perché solo l'esistenza di uno iato tra la scelta processuale inveratasi in giudizio e la (successiva e sfavorevole) disciplina sanzionatoria applicata è in grado di vanificare il legittimo affidamento riposto dall'interessato nello svolgimento del giudizio stesso secondo le regole previste (violando l'art. 6 CEDU) e di precludere la generale retroattività/ultrattività in mitíus della legge penale intermedia (violando l'art. 7 CEDU, come innovativamente interpretato dalla citata sentenza della Corte EDU). La sentenza Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932-01, ha esaustivamente precisato che, nella consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo, l'individuazione della disposizione che prevede la pena più favorevole non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di effettivo accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare. In altre parole, il meccanismo sanzionatorio di favore è condizionato al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di reati punibili con l'ergastolo e dall'avvenuta ammissione dell'interessato al rito speciale; elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa da allora porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo e trovare così applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge più favorevole tra quelle di seguito in vigore. 5. Anche nel caso di specie occorre, dunque, soffermarsi sul dirimente criterio, concernente l'avere o meno l'interessato acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto ad essere processato in rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli, esistenti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000. E, sotto tale aspetto, è chiaro che l'odierno ricorrente non ha mai conseguito tale diritto, risultando per tabulas che il rito abbreviato, da lui richiesto in epoca antecedente l'entrata in vigore della citata fonte normativa, non gli venne concesso sulla base delle norme processuali pro-tempore vigenti, in sé peraltro correttamente applicate (come il ricorrente stesso non contesta). Quanto ad eventuali profili di discriminatorietà di siffatta disciplina transitoria, attuativa in parte qua della legge n.479 del 1999, è la stessa Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 147 del 2021, citata) ad ammonire che, fuori dei casi in cui vi sia necessità di conformare l'ordinamento nazionale ad una sentenza della Corte EDU, torna a valere la considerazione di sistema per cui il giudice dell'esecuzione non ha titolo «per porre in discussione, in sede di incidente [...], la legittimità costituzionale [ex art. 3, primo comma, Cost.] di una norma che [...] attiene al processo di cognizione », e che riveste natura formale e non materiale, qual è l'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, nella parte in cui esso scandisce le fasi processuali in cui sarebbe stato possibile avanzare la richiesta di rimessione in termini per proporre istanza di rito abbreviato. 6. La manifesta infondatezza del ricorso, derivante dalle considerazioni che precedono, non è evidentemente inficiata da decisioni di merito, difformi ed errate, eventualmente adottate in altra sede, quand'anche riguardanti soggetti coimputati nel medesimo processo di cognizione. Né l'esigenza di uniformità dei giudicati, in sede esecutiva, può essere apprezzata fuori dei casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e