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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 29882/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5231/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente (una società controllata) avverso il diniego di rimborso per l'anno 2007 relativo ad IRES; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società controllata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 122, 124 e 127 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in quanto la società controllata sarebbe priva della legittimazione a chiedere il rimborso dell'IRES perché l'art. 124, Ric. 2020 n. 22628 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- comma 4, del TUIR prevede che le somme date a rimborso restano nell'esclusiva disponibilità della società consolidante.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di gruppi societari, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l'unica legittimata a chiederne il rimborso (Cass. n. 12136 del 2021; Cass. n. 4155 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società consolidata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES - ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente-società controllata - che pure, naturalmente, ad altri fini mantiene la sua soggettività giuridica e la sua capacità di agire: cfr. Cass. n. 4415 del 2020, secondo cui la soggettività delle società consolidate è "incompleta" in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile - fosse legittimata a chiedere il rimborso delle eccedenze di imposta nell'ambito della tassazione di gruppo, quando invece tale legittimazione spetta solo alla società controllante.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e Ric. 2020 n. 22628 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -3- ,J,/1 la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

Il P esidente O ELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5231/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente (una società controllata) avverso il diniego di rimborso per l'anno 2007 relativo ad IRES; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società controllata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 122, 124 e 127 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in quanto la società controllata sarebbe priva della legittimazione a chiedere il rimborso dell'IRES perché l'art. 124, Ric. 2020 n. 22628 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- comma 4, del TUIR prevede che le somme date a rimborso restano nell'esclusiva disponibilità della società consolidante. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di gruppi societari, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l'unica legittimata a chiederne il rimborso (Cass. n. 12136 del 2021; Cass. n. 4155 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società consolidata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES - ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente-società controllata - che pure, naturalmente, ad altri fini mantiene la sua soggettività giuridica e la sua capacità di agire: cfr. Cass. n. 4415 del 2020, secondo cui la soggettività delle società consolidate è "incompleta" in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile - fosse legittimata a chiedere il rimborso delle eccedenze di imposta nell'ambito della tassazione di gruppo, quando invece tale legittimazione spetta solo alla società controllante. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e Ric. 2020 n. 22628 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- ,J,/1 la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2021. Il P esidente O ELLERI
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