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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10854/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Brescia, in data 28 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo B).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, ma, nel caso di specie, i dubbi prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono criticità motivazionali giustificative; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Brescia, in data 28 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, ma, nel caso di specie, i dubbi prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono criticità motivazionali giustificative; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g
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