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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26330/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12613-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 12613/2021 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2454/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 2025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo dell’ente previdenziale nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la corte territoriale, ritenuta corretta l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività svolta dalla professionista nell’anno 2009, ha respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva (interrotta poi con missiva pervenuta il 30 giugno 2015) per l’operatività della sospensione per doloso occultamento del credito, stante l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura; l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale.

La ricorrente ha depositato memoria e nota di deposito per comprovare l’eseguita rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta con decreto del 23 maggio 2022.

Con ordinanza interlocutoria n. 36884 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate.

La ricorrente ha quindi depositato ulteriore memoria in vista dell’adunanza camerale.

All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12 del d.l. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, d.lgs. n. 509 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, siccome ritenuta dalla Corte territoriale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per mancata specifica considerazione dell’inadempimento da parte dell’INPS dell’onere della prova dell’abitualità dello svolgimento dell’attività nonché della percezione di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 euro.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria nonché per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art 116 della l. n. 388 del 2000 e con l’art. 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per decorso del termine prescrizionale, non operando la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del quadro RR, siccome ritenuto dalla Corte d’appello.

Occorre premettere che questa Corte (Sez.

L - , Sentenza n.3799 del 2019; 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01; Sez.

L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) ha affermato che gli avvocati sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

All’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, sopravvenuta in corso di causa, peraltro, la violazione dell’obbligo suddetto importa responsabilità per i contributi ma non anche per le sanzioni.

Ciò posto, è preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, che pone il problema dell’abitualità (o meno) dell’attività cui si ricollega l’obbligo di iscrizione.

Il motivo è fondato.

Invero, nel caso la corte territoriale ha rilevato che il reddito derivante da attività professionale conseguito dal ricorrente era l’unico suo reddito, ma non ha svolto alcun esame invece circa abitualità dell’attività, cui si ricollega l’obbligo di iscrizione.

Questa Corte ha invero già affermato (Sez.

L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021, Rv. 660536 - 01) che, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "exante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto- deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata.

La causava rinviata per un nuovo esame (ed anche per le spese del giudizio di legittimità) alla stessa corte d’appello in diversa composizione. p.q.m. accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12613-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 12613/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2454/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 2025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo dell’ente previdenziale nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la corte territoriale, ritenuta corretta l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività svolta dalla professionista nell’anno 2009, ha respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva (interrotta poi con missiva pervenuta il 30 giugno 2015) per l’operatività della sospensione per doloso occultamento del credito, stante l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura; l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale. La ricorrente ha depositato memoria e nota di deposito per comprovare l’eseguita rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta con decreto del 23 maggio 2022. Con ordinanza interlocutoria n. 36884 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate. La ricorrente ha quindi depositato ulteriore memoria in vista dell’adunanza camerale. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12 del d.l. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, d.lgs. n. 509 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, siccome ritenuta dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per mancata specifica considerazione dell’inadempimento da parte dell’INPS dell’onere della prova dell’abitualità dello svolgimento dell’attività nonché della percezione di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 euro. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria nonché per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art 116 della l. n. 388 del 2000 e con l’art. 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per decorso del termine prescrizionale, non operando la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del quadro RR, siccome ritenuto dalla Corte d’appello. Occorre premettere che questa Corte (Sez. L - , Sentenza n.3799 del 2019; 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) ha affermato che gli avvocati sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. All’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, sopravvenuta in corso di causa, peraltro, la violazione dell’obbligo suddetto importa responsabilità per i contributi ma non anche per le sanzioni. Ciò posto, è preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, che pone il problema dell’abitualità (o meno) dell’attività cui si ricollega l’obbligo di iscrizione. Il motivo è fondato. Invero, nel caso la corte territoriale ha rilevato che il reddito derivante da attività professionale conseguito dal ricorrente era l’unico suo reddito, ma non ha svolto alcun esame invece circa abitualità dell’attività, cui si ricollega l’obbligo di iscrizione. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021, Rv. 660536 - 01) che, in materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "exante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto- deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. La causava rinviata per un nuovo esame (ed anche per le spese del giudizio di legittimità) alla stessa corte d’appello in diversa composizione. p.q.m. accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diver