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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39334/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a [OSCURATO:PERSONA] con varie ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Livorno e di [OSCURATO:PERSONA], tutte riferibili alla detenzione sofferta tra il 28/7/1999 ed il 18/4/2010, per un totale di 855 giorni.

1.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha osservato che nel periodo interessato dalla concessione dei benefici - dal 28/7/1999 al 18/4/2010 - erano in esecuzione condanne contenute nel provvedimento di cumulo del 10/11/2005 della Procura generale di Palermo, in cui vi erano soltanto due sentenze emesse dalla Corte di appello in sede del 15/3/2002 e del 2/7/2004; detto cumulo era stato inglobato in quello del 20/2/2017 della medesima Procura generale, relativo alla più recente condanna del 20/3/2015, che aveva unificato le prece- denti condanne ai sensi dell'art. 81 cod. pen. comminando la pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione, con pena base di anni 10 per il più grave reato associativo giudicato nella più recente sentenza.

Pertanto, il Caporrimo era stato scarcerato il 23/2/2017.

1.2. Con successivo ordine di esecuzione del 28/9/2017, la Procura aveva rettificato la pena residua per l'ultima condanna, rilevando che il delitto associa- tivo di cui alla sentenza del 20/3/2015 risultava commesso dopo la carcerazione sofferta per le prime due sentenze, sicché non era operante il criterio di fungi- bilità delle pene, pur valido anche nei casi di credito di pena a seguito del riconoscimento della continuazione, ostandovi il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di un reato successivo alla pena espiata sine titulo.

A seguito di tale ricalcolo, il Caporrimo terminava di espiare la pena in data 24/5/2019.

1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato non aveva mai interrotto la sua permanenza e la sua attività nella consorteria mafiosa (cosa \,( nostra), continuando ad esercitare il suo potere anche nel corso della deten- zione, come risultava da plurime intercettazioni ambientali captate in carcere, ed una volta scarcerato, dopo avere scontato le pene di cui alle prime due sentenze, aveva subito ripreso le redini dell'organizzazione assumendo il più rilevante ruolo di reggente, costituente autonoma e più grave fattispecie di reato - come emergeva dalla sentenza della Corte di appello palermitana del 20/3/2015 - e dunque anche nel corso di quella detenzione nel periodo 28/7/1999 - 18/4/2010 aveva proseguito la sua attiva partecipazione all'associazione cosa nostra, nonostante la solo formale adesione al trattamento risocializzante.

Si è dato atto che nella citata sentenza la complessiva condotta criminosa era stata ritenuta perdurante dal 9/11/2000 sino al 10/5/2013 (data della sentenza di primo grado), ma dalla disamina degli atti, ai fini qui di interesse, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto cessata la permanenza del reato alla data dell'arresto del Caporrimo, cioè al 29/11/2011.

Pertanto, la complessiva detrazione di 855 giorni a titolo di liberazione anticipata, fruita per le prime due condanne, è stata revocata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 54 O.P. e all'art. 27 Cost. 2.1 Il ricorrente si duole che - nonostante nel provvedimento di cumulo allegato del 28/9/2017 fosse specificato che il Caporrimo aveva espiato le pene irrogate con le sentenze nn. 1 e 2 dal 28/7/1999 al 18/4/2010, e che i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/3/2015 fossero stati accertati dal 9/11/2010 sino al 10/5/2013 - il Tribunale di Sorveglianza abbia smentito tale indicazione della Procura Generale, trascurando che le condotte per le quali il ricorrente era stato da ultimo condannato erano riferibili ad epoca successiva alla scarcerazione, avvenuta il 18/4/2010, come risultava formalmente dal capo di imputazione per il delitto associativo, ove era contestato al Caporrimo di avere diretto il mandamento mafioso "dal momento della sua scarcerazione" ed in tali termini era stato accertato a pag. 29 di detta sentenza.

Ne consegue che al ricorrente si è tributato un doppio incremento di pena, dapprima promanante dalla negazione della fungibilità, e quindi dalla revoca della liberazione anticipata, passaggi giustificati con due opposte motivazioni: nel primo caso non vi sarebbe luogo alla fungibilità poiché il reato posto dopo in esecuzione afferirebbe esclusivamente a condotte successive alla carcerazione subita dal 28/7/1999 al 18/4/2010, nel secondo caso la revoca della liberazione anticipata sarebbe giustificata in quanto il delitto associativo attualmente in espiazione sarebbe stato commesso anche nel corso della prima detenzione.

Il ricorrente invoca l'applicazione dell'orientamento per il 'quale in materia di liberazione anticipata, per riconoscere o revocare la detrazione ex art. 54 0.P., è onere del Tribunale di sorveglianza accertare le specifiche date di commissione delle condotte di reato onde verificare - in caso di compiuta espiazione della pena alla quale accedeva il beneficio di cui si chiede la revoca - se nel corso della esecuzione di essa sia stato commesso il delitto non colposo, considerando peraltro che tale accertamento risultava già espletato dalla Procura generale di Palermo nell'ordine di carcerazione del 28/9/2017, laddove aveva stabilito che le pene di cui alle prime due condanne erano state interamente espiate, residuando l'esecuzione soltanto della terza sentenza.2.2.

Nel ricorso si evidenzia come il provvedimento di revoca abbia inciso negativamente su di una pena interamente espiata, così esaurendo il rapporto esecutivo, e che le ordinanze che avevano riconosciuto i vari segmenti di liberazione anticipata non erano state impugnate ed erano passate in giudicato.

2.3. Cón memoria di replica del 15/6/2021, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato la tesi esposta nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Il ragionamento seguito nell'impugnata ordinanza è corretto, essendo imperniato sull'osservazione che il reato associativo per il quale il Caporrimo è stato ripetutamente condannato non ha mai subito interruzioni nella sua perma- nenza, essendo stato accertato anche durante la detenzione dell'istante.

Si specifica che, ai fini qui di interesse, la permanenza del delitto associa- tivo deve valutarsi con riferimento al termine ad quem da cui emerge che il reato aveva avuto ininterrotto svolgimento, così travolgendo la precedente liberazione anticipata.

Ciò era emerso dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/3/2015, che aveva accertato il rilevante ruolo associativo svolto dal Capor- rimo in costanza di detenzione, come era emerso dalle intercettazioni ambientali effettuate in carcere, circostanza che trovava conferma nel ruolo di reggente della cosca assunto dall'istante non appena riacquistata la libertà.

A seguito di tale ricostruzione, il Tribunale di sorveglianza ha indicato che la condotta associativa è risultata perdurante dal 9/11/2000 sino al 10/5/2013 (data della sentenza di primo grado), pur specificando che in realtà essa doveva ritenersi cessata con l'arresto, avvenuto in data 29/11/2011.

1.2. E' dunque infondata l'obiezione del ricorrente, secondo il quale i giudici di sorveglianza non avevano assolto l'onere di accertare le specifiche date di commissione delle condotte di reato onde verificare - in caso di compiuta espiazione della pena alla quale accedeva il beneficio di cui si chiede la revoca - se nel corso della esecuzione di essa sia stato commesso il delitto non colposo.

Tale passaggio è stato effettuato nell'impugnata ordinanza, che ne ha dato congrua motivazione, e - per quanto qui interessa - l'esito dell'accerta- mento ha evidenziato una permanenza del reato associativo senza soluzione di continuità, così da giustificare la revoca dei benefici conseguiti durante detta detenzione.2.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a [OSCURATO:PERSONA] con varie ordinanze del Magistrato di Sorveglianza di Livorno e di [OSCURATO:PERSONA], tutte riferibili alla detenzione sofferta tra il 28/7/1999 ed il 18/4/2010, per un totale di 855 giorni. 1.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha osservato che nel periodo interessato dalla concessione dei benefici - dal 28/7/1999 al 18/4/2010 - erano in esecuzione condanne contenute nel provvedimento di cumulo del 10/11/2005 della Procura generale di Palermo, in cui vi erano soltanto due sentenze emesse dalla Corte di appello in sede del 15/3/2002 e del 2/7/2004; detto cumulo era stato inglobato in quello del 20/2/2017 della medesima Procura generale, relativo alla più recente condanna del 20/3/2015, che aveva unificato le prece- denti condanne ai sensi dell'art. 81 cod. pen. comminando la pena complessiva di anni 18 e mesi 4 di reclusione, con pena base di anni 10 per il più grave reato associativo giudicato nella più recente sentenza. Pertanto, il Caporrimo era stato scarcerato il 23/2/2017. 1.2. Con successivo ordine di esecuzione del 28/9/2017, la Procura aveva rettificato la pena residua per l'ultima condanna, rilevando che il delitto associa- tivo di cui alla sentenza del 20/3/2015 risultava commesso dopo la carcerazione sofferta per le prime due sentenze, sicché non era operante il criterio di fungi- bilità delle pene, pur valido anche nei casi di credito di pena a seguito del riconoscimento della continuazione, ostandovi il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di un reato successivo alla pena espiata sine titulo. A seguito di tale ricalcolo, il Caporrimo terminava di espiare la pena in data 24/5/2019. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato non aveva mai interrotto la sua permanenza e la sua attività nella consorteria mafiosa (cosa \,( nostra), continuando ad esercitare il suo potere anche nel corso della deten- zione, come risultava da plurime intercettazioni ambientali captate in carcere, ed una volta scarcerato, dopo avere scontato le pene di cui alle prime due sentenze, aveva subito ripreso le redini dell'organizzazione assumendo il più rilevante ruolo di reggente, costituente autonoma e più grave fattispecie di reato - come emergeva dalla sentenza della Corte di appello palermitana del 20/3/2015 - e dunque anche nel corso di quella detenzione nel periodo 28/7/1999 - 18/4/2010 aveva proseguito la sua attiva partecipazione all'associazione cosa nostra, nonostante la solo formale adesione al trattamento risocializzante. Si è dato atto che nella citata sentenza la complessiva condotta criminosa era stata ritenuta perdurante dal 9/11/2000 sino al 10/5/2013 (data della sentenza di primo grado), ma dalla disamina degli atti, ai fini qui di interesse, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto cessata la permanenza del reato alla data dell'arresto del Caporrimo, cioè al 29/11/2011. Pertanto, la complessiva detrazione di 855 giorni a titolo di liberazione anticipata, fruita per le prime due condanne, è stata revocata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 54 O.P. e all'art. 27 Cost. 2.1 Il ricorrente si duole che - nonostante nel provvedimento di cumulo allegato del 28/9/2017 fosse specificato che il Caporrimo aveva espiato le pene irrogate con le sentenze nn. 1 e 2 dal 28/7/1999 al 18/4/2010, e che i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/3/2015 fossero stati accertati dal 9/11/2010 sino al 10/5/2013 - il Tribunale di Sorveglianza abbia smentito tale indicazione della Procura Generale, trascurando che le condotte per le quali il ricorrente era stato da ultimo condannato erano riferibili ad epoca successiva alla scarcerazione, avvenuta il 18/4/2010, come risultava formalmente dal capo di imputazione per il delitto associativo, ove era contestato al Caporrimo di avere diretto il mandamento mafioso "dal momento della sua scarcerazione" ed in tali termini era stato accertato a pag. 29 di detta sentenza. Ne consegue che al ricorrente si è tributato un doppio incremento di pena, dapprima promanante dalla negazione della fungibilità, e quindi dalla revoca della liberazione anticipata, passaggi giustificati con due opposte motivazioni: nel primo caso non vi sarebbe luogo alla fungibilità poiché il reato posto dopo in esecuzione afferirebbe esclusivamente a condotte successive alla carcerazione subita dal 28/7/1999 al 18/4/2010, nel secondo caso la revoca della liberazione anticipata sarebbe giustificata in quanto il delitto associativo attualmente in espiazione sarebbe stato commesso anche nel corso della prima detenzione. Il ricorrente invoca l'applicazione dell'orientamento per il 'quale in materia di liberazione anticipata, per riconoscere o revocare la detrazione ex art. 54 0.P., è onere del Tribunale di sorveglianza accertare le specifiche date di commissione delle condotte di reato onde verificare - in caso di compiuta espiazione della pena alla quale accedeva il beneficio di cui si chiede la revoca - se nel corso della esecuzione di essa sia stato commesso il delitto non colposo, considerando peraltro che tale accertamento risultava già espletato dalla Procura generale di Palermo nell'ordine di carcerazione del 28/9/2017, laddove aveva stabilito che le pene di cui alle prime due condanne erano state interamente espiate, residuando l'esecuzione soltanto della terza sentenza.2.2. Nel ricorso si evidenzia come il provvedimento di revoca abbia inciso negativamente su di una pena interamente espiata, così esaurendo il rapporto esecutivo, e che le ordinanze che avevano riconosciuto i vari segmenti di liberazione anticipata non erano state impugnate ed erano passate in giudicato. 2.3. Cón memoria di replica del 15/6/2021, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato la tesi esposta nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il ragionamento seguito nell'impugnata ordinanza è corretto, essendo imperniato sull'osservazione che il reato associativo per il quale il Caporrimo è stato ripetutamente condannato non ha mai subito interruzioni nella sua perma- nenza, essendo stato accertato anche durante la detenzione dell'istante. Si specifica che, ai fini qui di interesse, la permanenza del delitto associa- tivo deve valutarsi con riferimento al termine ad quem da cui emerge che il reato aveva avuto ininterrotto svolgimento, così travolgendo la precedente liberazione anticipata. Ciò era emerso dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/3/2015, che aveva accertato il rilevante ruolo associativo svolto dal Capor- rimo in costanza di detenzione, come era emerso dalle intercettazioni ambientali effettuate in carcere, circostanza che trovava conferma nel ruolo di reggente della cosca assunto dall'istante non appena riacquistata la libertà. A seguito di tale ricostruzione, il Tribunale di sorveglianza ha indicato che la condotta associativa è risultata perdurante dal 9/11/2000 sino al 10/5/2013 (data della sentenza di primo grado), pur specificando che in realtà essa doveva ritenersi cessata con l'arresto, avvenuto in data 29/11/2011. 1.2. E' dunque infondata l'obiezione del ricorrente, secondo il quale i giudici di sorveglianza non avevano assolto l'onere di accertare le specifiche date di commissione delle condotte di reato onde verificare - in caso di compiuta espiazione della pena alla quale accedeva il beneficio di cui si chiede la revoca - se nel corso della esecuzione di essa sia stato commesso il delitto non colposo. Tale passaggio è stato effettuato nell'impugnata ordinanza, che ne ha dato congrua motivazione, e - per quanto qui interessa - l'esito dell'accerta- mento ha evidenziato una permanenza del reato associativo senza soluzione di continuità, così da giustificare la revoca dei benefici conseguiti durante detta detenzione.2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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