CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16030/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e MO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della I.C.M.F. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquida- zione, rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaLudovisi, n. 16 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaG. Ferrari, n. 35 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] nataccio; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2666/17 , depositata il 21 aprile 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. e l'I.C.M.F. –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intestatarie di due conti correnti presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la convennero in giudizio, per sentirlacondannare al risarcimento dei danni cagionati dalla falsità delle informazioni fornite in ordine alla regolarità di due assegni circolari dell'importo rispettivamente di Euro 59.000,00 ed Euro 21.000,00, emessi dalla Banca AntonvenetaS.p.a., consegnati ad esse attrici dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in pagamento del corrispettivo di merce, versati sui conti correnti e risultati protestati. Si costituì la Banca MPS, e contestò la propria responsabilità sostenendo di aver fedelmente comunicato alle attrici le informazioni acquisite telefoni- camente presso la Banca emittente. Chiamata in causa dalla convenuta, si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA]- neta, la quale affermò di non aver ricevuto la richiesta d'informazioni rivoltale dalla Banca MPS prima della negoziazione degli assegni, precisando che nel medesimo periodo le chiamate a essa inoltrate erano state fraudolentemente dirottate da terzi mediante deviazione della linea telefonica. 1.1. Con sentenza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Latina rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalle attrici nei confronti della Banca MPS, anche in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA], da essa nel frat- tempo incorporata, è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sen- tenza del 21 aprile 2017. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto la respon- sabilità sia contrattuale che extracontrattuale della Banca MPS, in qualità di negoziatrice dei titoli, rilevando che dalle deposizioni dei testi escussi era ri- sultato che essa aveva richiesto telefonicamente le informazioni alla Banca emittente e le aveva diligentemente riferite alle proprie clienti. Ha ritenuto non provato l'inadempimento di specifici obblighicontrattuali, escludendo la possibilità di addebitare alla Banca negoziatrice sia il mancato controllo della genuinità delle informazioni e della provenienza delle stesse da personale di- pendente della Banca emittente, sia la mancata verifica della fraudolenta de- viazione della linea telefonica utilizzata. Ha escluso infine che prima di nego- ziare i titoli la Banca MPS avesse l'obbligo di chiedere le informazioni per iscritto, osservando che la richiesta telefonica costituiva una prassi consoli- data e legittima, soprattutto se formulata ai numeri di telefono resi disponibili dall'emittente. Quanto alla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di emittente degli assegni, la Corte ha ritenuto non provato che la stessa avesse effettivamente ricevuto la richiesta telefonica d'informazioni da parte della Banca MPS e che l'interlocutore telefonico che le aveva fornite fosse un suo dipendente, osservando che dall'istruttoria espletata era emerso il contrario. 3. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria, l'Athena, Ruggero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci dell'ICMF, nel frattempo posta in liquidazionee cancellata dal Registro delle imprese . [OSCURATO:PERSONA] MPS h a resi- stito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del controricorso, notificato il 27 giugno 2018, e quindi oltre il termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., decorrente dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, effettuata il 17 giugno 2018. 2. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1375 e 1710 cod. civ., sostenendo che, nell'escludere la responsabilità contrattuale della Banca ne- goziatrice, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'inosservanza da parte della stessa dell'obbligo di diligenza nell'adempimento del contratto di conto corrente. Premesso che tale diligenza dev'essere valutata in relazione al carattere professionale dell'attività esercitata, affermano che la superficia- lità della condotta tenuta dalla Banca MPS emergeva dalla stessa falsità delle informazioni acquisite e dal mezzo utilizzato per rivolgersi all'emittente, avendo essa omesso di consultare l'archivio informatico della [OSCURATO:PERSONA]- larme Interbancaria, di richiedere la conferma scritta delle informazioni e di effettuare accertamenti in ordine all'identità dell'interlocutore telefonico. 3. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere che la richiesta telefonica d'informazioni corrispondesse ad una prassi consolidata, la Corte territoriale haposto a fondamento della decisione un'errata nozione del notorio, non avendo tenuto conto delle testimonianze acquisite, da cui emergeva l'uso d'inoltrare la richiesta per iscritto, né della successiva reite- razione della richiesta a mezzo fax. 4. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la Banca negoziatrice potesse accorgersi della falsità delle informazioni, senza tenere conto della divergenza rilevabile tra la data apposta sugli assegni e quella in cui il dipendente della [OSCURATO:PERSONA]- neta aveva comunicato di aver emesso i titoli. 5. Con il quarto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1176, 2043, 2049 e 2967 cod. civ., rilevando che, nell'escludere la responsabilità della Banca emittente, in virtù della mancata dimostrazione della provenienza delle informazioni da un dipendente della stessa, la sentenza impugnata ha invertito l'onere della prova, non avendo considerato che, una volta fornita la prova della falsità delle informazioni, del danno derivatone e del nesso di causalità, spettava alla Banca quella della fraudolenta deviazione della linea telefonica. Aggiungono che tale prova non era stata offerta, essendosi la Banca limitata a negare di aver ricevuto la telefonata e a produrre una denuncia presentata ad oltre un mese di distanza dai fatti, senza dimostrare di aver immediatamente provveduto a chiedere l'intervento dei tecnici e ad avvisare le altre banche ed i propri clienti. 6. Con il quinto motivo, i ricorrentideducono la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche in- trodotte dall'art. 58, comma primo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, soste- nendo che, nel dare atto della mancata contestazione del malfunzionamento della linea telefonica, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della gene- ricità della ricostruzione dei fatti fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], né della loro insistenza sulla diversa versione posta a fondamento della domanda. 7. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono fondati. In tema di responsabilità della banca per la negoziazione di un assegno bancario emesso in assenza di provvista, questa Corte ha avuto modo di af- fermare che nel caso in cui l'istituto bancario abbia fornito, su richiesta del proprio correntista, assicurazioni in ordine all'esistenza di fondi sufficienti al pagamento (c.d. "benefondi"), è contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (secondo le regole del mandato, cui è riconducibile l'esecuzione degl'incarichi conferiti nell'ambito del rapporto di conto corrente) se le notizie così fornite non risultino rispondenti alla situazione di fatto esistente al mo- mento della richiesta, dovendosi ravvisare in tal caso un inadempimento dello obbligo di diligenza gravante sull'istituto mandatario, in relazione alla speci- fica natura dell'attività esercitata (cfr. Cass., Sez. I, 28/03/2002, n. 4502; 5/ 07/2000, n. 8983). Tale principio, più volte ribadito, anche in riferimento al c.d. "bene emissione", cioè alle assicurazioni fornite, come nella specie,in ordine alla genuinità ed alla regolare emissione di un assegno circolare poi risultato contraffatto (cfr. Cass., Sez. I, 28/06/2022, n. 20750; 18/05/2022, n. 15951), non è statocorrettamente applicato dalla sentenza impugnata, la quale, nell'escludere la responsabilità della Banca negoziatrice degli assegni circolari posti all'incasso dalle società attrici, ha reputato sufficiente, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo di diligenza, la fedele trasmissione alle clienti delle informazioni acquisite presso la Banca emittente, a mezzo della linea telefonica appositamente resa disponibile da quest'ultima , ritenendo non imputabile alla convenuta la falsità delle medesime informazioni, in quanto riconducibile alla fraudolenta deviazione della linea telefonica da parte di terzi, senza verificare la correttezzadel comportamento tenuto dalla Banca in relazione alle circostanze di fatto concretamente emerse dall'istruttoria espletata. 7.1. E' pur vero, infatti, che, in linea di principio, la Banca negoziatrice può essere ritenuta responsabile della puntualità con cui ha comunicato al cliente le informazioni ricevute dalla banca trattaria o emittente, ma non dell'inesattezza odella falsità delle stesse, la cui rispondenza alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta non è normalmente in grado di controllare, dovendo fare affidamento sulla correttezza diquanto le è stato riferito: proprio per tale ragione, d'altronde, la banca trattaria o emittente è stata ritenuta responsabile, a titolo d'illecito contrattuale, ove le assicurazioni da essa fornite in ordine alla regolare emissione o all'esistenza di una provvi- sta sufficiente per il pagamentodei titoli si siano rivelate non veritiere, tro- vando tale responsabilità giustificazione non già nella violazione di un obbligo ad essa incombente, ma nella lesione dell'affidamento reciproco derivante dallo uso interbancario di chiedere e dare siffatte informazioni, a mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione, ritenuto legittimamente riconduci- bile ad una prassi interna degl'istituti di credito (cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2003, n. 18118; 1/08/2001, n. 10492; 10/03/2000, n. 2742).L'affer- mazione dell'esistenza della predetta prassi non è peraltro censurabile per violazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., costituendo espres- sione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sindacabile in questa sede soltanto nel caso in cui il relativo giudizio si fondi su un'inesatta nozione del notorio (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18101; 22/05/2019, n.13715; Cass., Sez. I, 18/05/2007, n. 11643), trova conforto nell'ampia diffusione del ricorso a tali informazioni, la quale può ben conside- rarsi un dato rientrante nel patrimonio comune di conoscenza della colletti- vità, avuto riguardo sia alla frequente utilizzazione dello assegno come mezzo di pagamento nell'ambito dei rapporti commerciali, sia all'esigenza di celerità nell'acquisizione delle relative informazioni, collegata ai brevi termini ordina- riamente previsti per l'accreditamento dell'importo del titolo sul conto cor- rente del beneficiario. 7.2. La legittimità della medesima prassi non esonera, tuttavia, la banca negoziatrice dall'obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza ed avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concreta- mente ad operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza pro- fessionale su di essa gravante ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., tutte le cautele necessarie ad assicurare, in particolare,che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista ed in favore dell'ef- fettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gl'interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindi la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportunal'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di pattui- zioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo. 7.3. Nella specie, non può dunque considerarsi sufficiente ad escludere la responsabilità della Banca negoziatrice dell'assegno la considerazione con- tenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la stessa aveva trasmesso fe- delmente alle correntiste le informazioni acquisite, della cui provenienza da un soggetto diverso dalla Banca emittente non era in grado di accorgersi, a causa della deviazione della linea telefonica a tale fine utilizzata, imputabile alla condotta fraudolenta di terzi. Come si evince dalla deposizione resa dal funzionario della Banca MPS escusso in qualità di teste nel corso del giudizio, e trascritta a corredo del terzo motivo d'informazione, il soggetto dalla stessa interpellato in ordine alla regolare emissione degli assegni aveva infatti rispo- sto che aveva provveduto eglistesso ad emetterli lo stesso giorno in cui aveva avuto luogo la telefonata, cioè il 22 maggio 2006, laddove i titoli recavano la data del 18 maggio 2006, anteriore di ben quattro giorni a quella comunicata. Tale anomalia, fatta valere dalle società attrici con l'atto di appello e posta in risalto anche nella comparsa conclusionale, avrebbe dovuto destare allarme nel personale della Banca negoziatrice, inducendolo a compiere ulteriori ap- profondimenti, sia in ordine all'identità dell'interlocutore che in ordine all'e- sattezza dell'informazione trasmessa: essa non è stata invece presa in con- siderazione dalla Corte d'appello, la quale ha omesso di valutarne l'incidenza sul comportamento dovuto dalla Banca MPS, trascurando altresì la dichiara- zione resa da un altro teste, funzionario della Banca emittente, secondo cui, difformemente dalla prassi generalmente adottata,quest'ultima aveva l'uso di fornire siffatte informazioni in forma scritta. 7.4. Quanto poi al comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non può considerarsi appagante, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il mero rilievo della Corte territoriale, secondo cui le attrici non avevano provato la provenienza delle informazioni trasmesse da un suo dipendente, dal mo- mento che la richiesta telefonica inoltrata dalla Banca MPS non le era mai pervenuta, a causa della deviazione della linea telefonica, imputabile alla con- dotta fraudolenta di terzi. Se è vero, infatti, che, come rilevato dalla Corte territoriale, la responsa- bilità della banca emittente,in quanto avente natura extracontrattuale, pre- suppone la prova, posta a carico del danneggiato, non solo del danno da quest'ultimo subìto ma anche della condotta pregiudizievole tenuta dalla con- troparte e del nesso di causalità tra la stessa e l'evento dannoso, è anche vero, però, che la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta dolosa di un terzo non esclude di per sé l'ammissibilità di un'indagine in ordine allaconfi- gurabilità di unacooperazione colposa di chi, con il proprio comportamento contrario ai canoni di diligenza eavvedutezza o a disposizioni normative spe- cificamente finalizzate alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo, abbia agevolato o reso possibile la predetta condotta, fornendo un contributo causalmente apprezzabile al verificarsi del pregiudiziolamentato (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27/04/ 2015, n. 22042; 14/07/2011, n. 34385; 12/11/2008, n. 4107). Tale accertamento, completamente omesso dalla sentenza impugnata, era reso necessario, nella specie, dalla mancata contestazione della falsità delle informazioni acquisite dalla Banca MPS e della provenienza delle stesse dalla linea telefonica a tal fine messa a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale poneva a carico di quest'ultima l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle proprie comunica- zioni, a salvaguardia degl'interessi della propria clientela e dei terzi con i quali fosse venuta in contatto. 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa compo-