Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 23726/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23 maggio 2022, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di altra sezione della Corte di Appello, in riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla importazione di kg. 75 di sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 6 luglio 2014), ha ridotto la pena ad anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa confermando nel resto. 1.1.11 Gup aveva riconosciuto Boncompagni responsabile del reato su indicato e lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione e euro 30.000 di multa.

1.2. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 3 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza del Gup, aveva ridotto la pena ad anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa.

1.3. La Corte di Cassazione aveva annullato tale ultima sentenza, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame.

1.4. La Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi.

3. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R 309/90.

La Corte di Appello, nel motivare la mancata esclusione con il rilievo che Boncompagni, in qualità di referente su Roma della cosca della ‘ndrangheta degli Alvaro di Sinopoli e di interfaccia e mediazione fra Romeo e [OSCURATO:PERSONA] in vista della importazione di cocaina poi avvenuta il 6 luglio 2014, non poteva non sapere dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente importata, avrebbe, da un lato, travisato le risultanze probatorie, posto che nessuna prova era emersa in ordine alla qualità del ricorrente di referente della cosca, e, dall'altro, fatto ricorso a mere congetture.

Secondo il difensore la Corte non aveva adeguatamente vagliato il tema della imputazione soggettiva della aggravante e non aveva motivato, quanto meno, in merito alla prevedibilità in concreto da parte di Boncompagni della ingente quantità.

I giudici avrebbero fondato la prova della conoscibilità da parte di Boncompagni del quantitativo di droga importato anche su un argomento di prova logico errato, in quanto fondato su massime di esperienza prive di attendibilità e non sottoposte a verifica stringente nel caso concreto: non poteva, infatti, desumersi la conoscibilità da parte di Boncompagni della ingente quantità della sostanza dal fatto che l'associazione fosse dedita alla importazione di droga in Italia sia tramite aeromobili sia tramite navi, in quantitativi perciò elevati, in quanto, al più, era risultato provato il ruolo di mediatore in relazione ad un singolo episodio di importazione e non già una stabile condotta di mediazione all'interno dell'associazione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore lamenta che la Corte di appello non avrebbe a tal fine considerato il contributo di minima entità offerto da Boncompagni alla realizzazione del reato, così come osservato anche nella sentenza rescindente, e avrebbe invece valorizzato le precedenti condanne, risalenti nel tempo.

Inoltre la Corte avrebbe operato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale invece dette circostanze erano state riconosciute, in ragione della collaborazione dallo stesso fornita, nonostante fosse stato condannato in ordine a ben tredici reati e nonostante le sue dichiarazioni fossero state tardive, generiche e scarsamente significative.

3. In data 7 aprile 2023 il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con cui ha dedotto nuovi motivi ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità.

Il difensore lamenta che nel caso di specie sarebbero stati violati i limiti del giudicato interno: invero per motivare in ordine alla conoscibilità del quantitativo della sostanza importata, il ricorrente era stato implicitamente qualificato come concorrente esterno dell'associazione, ovvero addirittura quale concorrente nella associazione, quando invece il reato a lui contestato era quello di una singola importazione di sostanza stupefacente.

Il difensore ribadisce che la corte di appello avrebbe dovuto considerare, al fine di escludere l'imputazione soggettiva della aggravante, la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate, da cui non era dato evincere alcun riferimento alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, nonché la massima di esperienza per cui le importazioni di droga effettuate per via aeromobile, nella maggior parte dei casi, hanno ad oggetto un quantitativo esiguo a causa dei controlli stringenti che avvengono negli aeroporti.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente ribadisce che Boncompagni aveva svolto un ruolo di collegamento esclusivamente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di Appello, in spregio al dictum della sentenza rescindente, non aveva valutato gli elementi favorevoli all'imputato indicati nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. La Corte di cassazione nella sentenza rescindente aveva rilevato che: - l'argomento utilizzato per escludere le circostanze attenuanti generiche, ovvero il richiamo alla spregiudicatezza e alla protervia del dolo, a fronte della riconosciuta responsabilità per un unico fatto di reato, doveva considerarsi una mera formula vuota priva di concreti agganci alla fattispecie concreta, in assenza di confronto con i profili favorevoli all'imputato indicati dal ricorrente; - l'argomento utilizzato per confermare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ovvero il richiamo alla natura oggettiva della circostanza, tale per cui essa si comunica ai compartecipi che l'abbiano ignorata anche solo per colpa, era esatto in astratto, ma la sua applicazione al caso concreto non era stata adeguatamente motivata: nelle conversazioni intercettate, cui aveva preso parte Boncompagni, nulla poteva ricavarsi sulla entità dello stupefacente oggetto di importazione e la sentenza non aveva spiegato per quale ragione dovesse ascriversi a Boncompagni una colpevole ignoranza.

3. La Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Quanto al primo profilo, si deve ricordare che la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., che la ingente quantità sia conosciuta dall'imputato, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4 , n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209; Sez 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267076).

L'imputazione, dunque, può essere dolosa, nel caso in cui il soggetto agente abbia agito con la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga gestito, o anche solo colposa nel caso in cui abbia colposamente ignorato o ritenuto inesistente tale dato. 4.1.Nel caso in esame la Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che dal compendio probatorio in atti fosse emersa la conoscenza da parte di Boncompagni della quantità di sostanza stupefacente oggetto di importazione e, dunque, ha ritenuto di imputare la circostanza in esame a titolo di dolo.

In particolare i giudici hanno ricordato che nella conversazione del 29/06/2014 con Romeo, Boncompagni aveva rappresentato di essere stato rassicurato in prima persona in merito alla disponibilità della sostanza da importare; che il giorno 6/07/2014 Boncompagni, informato della partenza del carico di cocaina dall'aeroporto domenicano di "[OSCURATO:PERSONA]", aveva provveduto a comunicare la circostanza tanto a Romeo, rappresentante della cosca di 'ndrangheta degli Alvari e a [OSCURATO:PERSONA]: nello stesso giorno aveva ricevuto notizia da [OSCURATO:PERSONA], esponente della compagine romana, dell'esito infausto della spedizione a causa del sequestro del carico di cocaina presso l'aeroporto di destinazione e aveva a sua volta informato dell'accaduto Romeo e Alvaro; che alcune settimane dopo Boncompagni aveva informato Romeo dell'articolo di giornale in cui si dava notizia del sequestro del carico e si era con lui confrontato circa le modalità con cui risarcire il gruppo criminale calabrese del danno subito.

Sulla base di tali elementi, dai quali poteva evincersi che il ricorrente era stata rassicurato sulla disponibilità della droga e aveva seguito tutte le fasi dell'operazione, la Corte ha ritenuto che Boncompagni fosse a conoscenza di quale fosse il quantitativo di droga oggetto della concordata importazione.

La Corte, inoltre, ad ulteriore conforto degli elementi evidenziati, ha anche affermato che Boncompagni, avendo svolto il ruolo di mediatore per conto di una organizzazione criminale che si occupava di importare in Italia sostanza stupefacente facendola ivi giungere via aerea e via mare, non poteva ignorare che detta organizzazione fosse volta a gestire quantitativi di sostanza stupefacente oggettivamente elevati. 4.2.11 percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente con i dati di fatto esposti.

Dovendosi la prova della conoscenza desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i dati emersi nel corso dell'istruttoria (in primis il fatto Boncompagni avesse ricevuto 5 cb\ rassicurazioni sulla disponibilità del quantitativo da importare e si fosse preoccupato in prima persona del problema del ristoro dei compratori a seguito del sequestro della droga e, più in generale, il suo ruolo, che lo poneva in contatto con fornitori ed acquirenti) e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede.

Di contro le doglianze mosse del ricorrente non colgono nel segno.

In primo luogo, infatti, dette doglianze fanno riferimento alla conoscibilità da parte di Boncompagni del quantitativo di droga, mentre la Corte ha fondato l'imputazione sulla effettiva conoscenza, traendone la prova da dati non contrastati e dotati della necessaria efficacia dimostrativa.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte non ha operato alcun travisamento dei dati ricavati dal compendio probatorio: il ruolo di Boncompagni di "collegamento" tra Romeo e la cosca calabrese degli Alvaro rappresentata da questi, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, in vista della consumazione del reato di importazione, finanziato dalla cosca, non è stato presunto sulla base di congetture, ma è stato affermato dalla stessa sentenza rescindente (pag. 31) nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso relativo alla responsabilità penale a titolo di concorso nella importazione della sostanza stupefacente effettuata.

Non risponde al vero, dunque, che la Corte di Appello abbia fondato la prova della conoscenza da parte di Boncompagni della ingente quantità di droga oggetto della importazione, su una non provata e non contestata fattispecie associativa, avendo, invece, i giudici fondato il giudizio, come visto, sulle emergenze istruttorie relative al reato in contestazione, così come acclarate in maniera irrevocabile nella sentenza della Corte di Cassazione. 5.Quanto al secondo profilo, la Corte di Appello ha provveduto ha rideterminare in senso favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio, tramite la individuazione di una pena base inferiore rispetto a quella determinata dal primo giudice, ma ha confermato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici hanno dato rilievo alla gravità della condotta di reato, consistita, non solo, nel fare da intermediario fra fornitori e acquirenti, ma anche nel prestare il proprio contributo successivamente alla compiuta definizione dell'accordo, con l'informare i correi dell'invio della droga e del successivo sequestro e con il farsi carico delle anche di come potesse essere risarcito il danno patito dagli Alvaro.

I giudici hanno, altresì, dato rilievo alla spiccata capacità a delinquere, desumibile dai plurimi precedenti penali a suo carico, sia pure non specifici, e, infine, all'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare la applicazione dell'attenuante.

5.1. Il percorso argomentativo adottato è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Il richiamo alla gravità della condotta di reato, che, a differenza di quanto indicato nel ricorso, era consistita, non solo, nel mettere in contatto fornitori ed acquirenti, ma anche nell'interessarsi delle fasi successive al perfezionamento dell'accordo e delle conseguenze del sequestro (a dimostrazione di una cointeressenza ben più significativa di quella di un semplice mediatore), vale a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e a superare eventuali argomenti di segno contrario, senza che sia necessaria una loro espressa confutazione.

Né può assumere rilievo il diverso trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ribadire il principio per cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere parametrato sul singolo imputato, sicché ben può il giudice determinarsi diversamente nella valutazione della posizione dei correi, senza con ciò determinare una disparita di trattamento, fermo restando l'obbligo della motivazione cui già si è fatto riferimento (Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, C.) Rv. 268276) 6.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23 maggio 2022, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di altra sezione della Corte di Appello, in riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (relativo alla importazione di kg. 75 di sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 6 luglio 2014), ha ridotto la pena ad anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa confermando nel resto. 1.1.11 Gup aveva riconosciuto Boncompagni responsabile del reato su indicato e lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione e euro 30.000 di multa. 1.2. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 3 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza del Gup, aveva ridotto la pena ad anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa. 1.3. La Corte di Cassazione aveva annullato tale ultima sentenza, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame. 1.4. La Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 3. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R 309/90. La Corte di Appello, nel motivare la mancata esclusione con il rilievo che Boncompagni, in qualità di referente su Roma della cosca della ‘ndrangheta degli Alvaro di Sinopoli e di interfaccia e mediazione fra Romeo e [OSCURATO:PERSONA] in vista della importazione di cocaina poi avvenuta il 6 luglio 2014, non poteva non sapere dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente importata, avrebbe, da un lato, travisato le risultanze probatorie, posto che nessuna prova era emersa in ordine alla qualità del ricorrente di referente della cosca, e, dall'altro, fatto ricorso a mere congetture. Secondo il difensore la Corte non aveva adeguatamente vagliato il tema della imputazione soggettiva della aggravante e non aveva motivato, quanto meno, in merito alla prevedibilità in concreto da parte di Boncompagni della ingente quantità. I giudici avrebbero fondato la prova della conoscibilità da parte di Boncompagni del quantitativo di droga importato anche su un argomento di prova logico errato, in quanto fondato su massime di esperienza prive di attendibilità e non sottoposte a verifica stringente nel caso concreto: non poteva, infatti, desumersi la conoscibilità da parte di Boncompagni della ingente quantità della sostanza dal fatto che l'associazione fosse dedita alla importazione di droga in Italia sia tramite aeromobili sia tramite navi, in quantitativi perciò elevati, in quanto, al più, era risultato provato il ruolo di mediatore in relazione ad un singolo episodio di importazione e non già una stabile condotta di mediazione all'interno dell'associazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte di appello non avrebbe a tal fine considerato il contributo di minima entità offerto da Boncompagni alla realizzazione del reato, così come osservato anche nella sentenza rescindente, e avrebbe invece valorizzato le precedenti condanne, risalenti nel tempo. Inoltre la Corte avrebbe operato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale invece dette circostanze erano state riconosciute, in ragione della collaborazione dallo stesso fornita, nonostante fosse stato condannato in ordine a ben tredici reati e nonostante le sue dichiarazioni fossero state tardive, generiche e scarsamente significative. 3. In data 7 aprile 2023 il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con cui ha dedotto nuovi motivi ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. 3.1. Con il primo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità. Il difensore lamenta che nel caso di specie sarebbero stati violati i limiti del giudicato interno: invero per motivare in ordine alla conoscibilità del quantitativo della sostanza importata, il ricorrente era stato implicitamente qualificato come concorrente esterno dell'associazione, ovvero addirittura quale concorrente nella associazione, quando invece il reato a lui contestato era quello di una singola importazione di sostanza stupefacente. Il difensore ribadisce che la corte di appello avrebbe dovuto considerare, al fine di escludere l'imputazione soggettiva della aggravante, la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate, da cui non era dato evincere alcun riferimento alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, nonché la massima di esperienza per cui le importazioni di droga effettuate per via aeromobile, nella maggior parte dei casi, hanno ad oggetto un quantitativo esiguo a causa dei controlli stringenti che avvengono negli aeroporti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ribadisce che Boncompagni aveva svolto un ruolo di collegamento esclusivamente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di Appello, in spregio al dictum della sentenza rescindente, non aveva valutato gli elementi favorevoli all'imputato indicati nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte di cassazione nella sentenza rescindente aveva rilevato che: - l'argomento utilizzato per escludere le circostanze attenuanti generiche, ovvero il richiamo alla spregiudicatezza e alla protervia del dolo, a fronte della riconosciuta responsabilità per un unico fatto di reato, doveva considerarsi una mera formula vuota priva di concreti agganci alla fattispecie concreta, in assenza di confronto con i profili favorevoli all'imputato indicati dal ricorrente; - l'argomento utilizzato per confermare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, ovvero il richiamo alla natura oggettiva della circostanza, tale per cui essa si comunica ai compartecipi che l'abbiano ignorata anche solo per colpa, era esatto in astratto, ma la sua applicazione al caso concreto non era stata adeguatamente motivata: nelle conversazioni intercettate, cui aveva preso parte Boncompagni, nulla poteva ricavarsi sulla entità dello stupefacente oggetto di importazione e la sentenza non aveva spiegato per quale ragione dovesse ascriversi a Boncompagni una colpevole ignoranza. 3. La Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Quanto al primo profilo, si deve ricordare che la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., che la ingente quantità sia conosciuta dall'imputato, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4 , n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209; Sez 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267076). L'imputazione, dunque, può essere dolosa, nel caso in cui il soggetto agente abbia agito con la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga gestito, o anche solo colposa nel caso in cui abbia colposamente ignorato o ritenuto inesistente tale dato. 4.1.Nel caso in esame la Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che dal compendio probatorio in atti fosse emersa la conoscenza da parte di Boncompagni della quantità di sostanza stupefacente oggetto di importazione e, dunque, ha ritenuto di imputare la circostanza in esame a titolo di dolo. In particolare i giudici hanno ricordato che nella conversazione del 29/06/2014 con Romeo, Boncompagni aveva rappresentato di essere stato rassicurato in prima persona in merito alla disponibilità della sostanza da importare; che il giorno 6/07/2014 Boncompagni, informato della partenza del carico di cocaina dall'aeroporto domenicano di "[OSCURATO:PERSONA]", aveva provveduto a comunicare la circostanza tanto a Romeo, rappresentante della cosca di 'ndrangheta degli Alvari e a [OSCURATO:PERSONA]: nello stesso giorno aveva ricevuto notizia da [OSCURATO:PERSONA], esponente della compagine romana, dell'esito infausto della spedizione a causa del sequestro del carico di cocaina presso l'aeroporto di destinazione e aveva a sua volta informato dell'accaduto Romeo e Alvaro; che alcune settimane dopo Boncompagni aveva informato Romeo dell'articolo di giornale in cui si dava notizia del sequestro del carico e si era con lui confrontato circa le modalità con cui risarcire il gruppo criminale calabrese del danno subito. Sulla base di tali elementi, dai quali poteva evincersi che il ricorrente era stata rassicurato sulla disponibilità della droga e aveva seguito tutte le fasi dell'operazione, la Corte ha ritenuto che Boncompagni fosse a conoscenza di quale fosse il quantitativo di droga oggetto della concordata importazione. La Corte, inoltre, ad ulteriore conforto degli elementi evidenziati, ha anche affermato che Boncompagni, avendo svolto il ruolo di mediatore per conto di una organizzazione criminale che si occupava di importare in Italia sostanza stupefacente facendola ivi giungere via aerea e via mare, non poteva ignorare che detta organizzazione fosse volta a gestire quantitativi di sostanza stupefacente oggettivamente elevati. 4.2.11 percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente con i dati di fatto esposti. Dovendosi la prova della conoscenza desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i dati emersi nel corso dell'istruttoria (in primis il fatto Boncompagni avesse ricevuto 5 cb\ rassicurazioni sulla disponibilità del quantitativo da importare e si fosse preoccupato in prima persona del problema del ristoro dei compratori a seguito del sequestro della droga e, più in generale, il suo ruolo, che lo poneva in contatto con fornitori ed acquirenti) e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede. Di contro le doglianze mosse del ricorrente non colgono nel segno. In primo luogo, infatti, dette doglianze fanno riferimento alla conoscibilità da parte di Boncompagni del quantitativo di droga, mentre la Corte ha fondato l'imputazione sulla effettiva conoscenza, traendone la prova da dati non contrastati e dotati della necessaria efficacia dimostrativa. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte non ha operato alcun travisamento dei dati ricavati dal compendio probatorio: il ruolo di Boncompagni di "collegamento" tra Romeo e la cosca calabrese degli Alvaro rappresentata da questi, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, in vista della consumazione del reato di importazione, finanziato dalla cosca, non è stato presunto sulla base di congetture, ma è stato affermato dalla stessa sentenza rescindente (pag. 31) nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso relativo alla responsabilità penale a titolo di concorso nella importazione della sostanza stupefacente effettuata. Non risponde al vero, dunque, che la Corte di Appello abbia fondato la prova della conoscenza da parte di Boncompagni della ingente quantità di droga oggetto della importazione, su una non provata e non contestata fattispecie associativa, avendo, invece, i giudici fondato il giudizio, come visto, sulle emergenze istruttorie relative al reato in contestazione, così come acclarate in maniera irrevocabile nella sentenza della Corte di Cassazione. 5.Quanto al secondo profilo, la Corte di Appello ha provveduto ha rideterminare in senso favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio, tramite la individuazione di una pena base inferiore rispetto a quella determinata dal primo giudice, ma ha confermato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno dato rilievo alla gravità della condotta di reato, consistita, non solo, nel fare da intermediario fra fornitori e acquirenti, ma anche nel prestare il proprio contributo successivamente alla compiuta definizione dell'accordo, con l'informare i correi dell'invio della droga e del successivo sequestro e con il farsi carico delle anche di come potesse essere risarcito il danno patito dagli Alvaro. I giudici hanno, altresì, dato rilievo alla spiccata capacità a delinquere, desumibile dai plurimi precedenti penali a suo carico, sia pure non specifici, e, infine, all'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare la applicazione dell'attenuante. 5.1. Il percorso argomentativo adottato è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Il richiamo alla gravità della condotta di reato, che, a differenza di quanto indicato nel ricorso, era consistita, non solo, nel mettere in contatto fornitori ed acquirenti, ma anche nell'interessarsi delle fasi successive al perfezionamento dell'accordo e delle conseguenze del sequestro (a dimostrazione di una cointeressenza ben più significativa di quella di un semplice mediatore), vale a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e a superare eventuali argomenti di segno contrario, senza che sia necessaria una loro espressa confutazione. Né può assumere rilievo il diverso trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ribadire il principio per cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere parametrato sul singolo imputato, sicché ben può il giudice determinarsi diversamente nella valutazione della posizione dei correi, senza con ciò determinare una disparita di trattamento, fermo restando l'obbligo della motivazione cui già si è fatto riferimento (Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, C.) Rv. 268276) 6.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del r
Sentenza Cassazione n. 23726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris