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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02450/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 16/04/2021 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. lette le memorie difensive depositate dai difensori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (proposto), avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difesore di [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata), avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Catania del 16 aprile 2021 che ha confermato la misura di prevenzione della confisca dei beni disposta dal Tribunale di Siracura con provvedimento del 12 marzo 2018.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di pericolosità del ricorrente sulla base di semplici denunce relative alla commissione di reati dai quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto profitti sufficienti a costituire l'unica fonte di reddito per l'intero nucleo familiare, senza né circoscrivere il lasso temporale considerato, né tener conto dell'entità del patrimonio del ricorrente nel periodo antecedente a quello ritenuto nel provvedimento.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto e terza interessata, articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 156, con il quale lamenta, da un lato, che la Corte, ai fini della confisca, ha preso in esame alcune denunce sporte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relative a presunte attività delittuose commesse dal medesimo nell'arco temporale che va dall'anno 2007 all'anno 2014, inidonee sia a provare la vicinanza dello stesso a contesti delinquenziali, sia a rappresentare una fonte di reddito per il nucleo familiare, e, dall'altro, che il provvedimento ablatorio ha riguardato anche la somma di euro 50.000,00, in realtà proveniente dal libretto di deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA], sorella di Antonino, rappresentativo della provvista necessaria alla sottoscrizione della polizza "Futuro certo", stipulata dalla ricorrente in data 7 gennaio 2010.

A sostegno della censura, la ricorrente ha allegato la relazione di consulenza tecnica di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e pertanto non idonei a provocare l'annullamento del decreto impugnato.

2. Giova premettere che avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, la proponibilità del ricorso per cassazione è limitata al solo vizio di violazione di legge, nozione nella quale rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 del codice di rito.

Nella tipologia della violazione di legge, pertanto, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).

3. Ciò premesso, passando all'esame dei motivi, è indubitabile che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contenga doglianze indirizzate al provvedimento impugnato che sono prive della necessaria concretezza.

Invero, il decreto della Corte di Appello ha ampiamente motivato in ordine a tutti gli aspetti relativi alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, evidenziando i precedenti penali e i carichi pendenti dai quali il ricorrente è gravato -rispetto ai quali ha evidenziato l'assenza di intervenute pronunce assolutorie-, il lasso temporale -particolarmante esteso- nel quale le condotte illecite si sono articolate, l'estensione territoriale -decisamente ampia- nella quale il ricorrente ha operato e, non da ultimo, l'assenza di una lecita fonte di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni del nucleo familiare.

Dal canto suo la difesa, al di là di generiche indicazioni in merito a quelli che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere gli accertamenti della Corte distrettuale, nulla ha dedotto in relazione a specifiche violazioni di norme da parte dei giudici di merito, limitandosi a proporre una rilettura delle emergenze processuali, volta a togliere forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel decreto impugnato, senza, tuttavia, evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

4. Quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata), lo stesso si profila come inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, va evidenziato che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di dichiararsi procuratore speciale della medesima, là dove, invece, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale, in quanto la sua posizione processuale è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T.

Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01). 4.1 II motivo di ricorso è privo di pregio anche sotto altro profilo.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale, in termini di inosservanza, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, in termini di erronea qualificazione giuridica del fatto o di erronea sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta, sicché la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Invero, il provvedimento impugnato, lungi dall'esserne privo, è caratterizzato da una motivazione completa e congrua, di certo idonea ad illustrare le ragioni della decisione, nella quale sono esaminati tutti gli elementi di prova.

La Corte territoriale, da un lato, ha ricostruito i profili di pericolosità del proposto, marito della ricorrente, e l'arco temporale entro il quale si è manifestata la stessa e, dall'altro, ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali desumere, a fronte di una insufficienza reddituale sistematica, l'esistenza di una reale capacità finanziaria ricollegabile ad attività diverse da quelle illecite.

Del pari, congrue e complete sono le argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale in ordine alla provenienza della somma di denaro di euro 50.000,00.

La ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo del decreto impugnato, con l'odierno ricorso ripropone un motivo già affrontato nel provvedimento, proponendo un'aperta critica alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, fondata sulla relazione di consulenza tecnica, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con la quale finisce con il rappresentare una lettura diversa ed alternativa delle conclusioni cui è pervenuto il perito dott. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto non senza considerare che lo stesso consulente di parte ha sottolineato l'incompletezza delle conclusioni cui è pervenuto in ragione della mancata conoscenza dell'intera documentazione necessaria.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M.YL, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 08 ottobre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 16/04/2021 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. lette le memorie difensive depositate dai difensori dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (proposto), avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difesore di [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata), avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Catania del 16 aprile 2021 che ha confermato la misura di prevenzione della confisca dei beni disposta dal Tribunale di Siracura con provvedimento del 12 marzo 2018. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di pericolosità del ricorrente sulla base di semplici denunce relative alla commissione di reati dai quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto profitti sufficienti a costituire l'unica fonte di reddito per l'intero nucleo familiare, senza né circoscrivere il lasso temporale considerato, né tener conto dell'entità del patrimonio del ricorrente nel periodo antecedente a quello ritenuto nel provvedimento. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto e terza interessata, articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 156, con il quale lamenta, da un lato, che la Corte, ai fini della confisca, ha preso in esame alcune denunce sporte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relative a presunte attività delittuose commesse dal medesimo nell'arco temporale che va dall'anno 2007 all'anno 2014, inidonee sia a provare la vicinanza dello stesso a contesti delinquenziali, sia a rappresentare una fonte di reddito per il nucleo familiare, e, dall'altro, che il provvedimento ablatorio ha riguardato anche la somma di euro 50.000,00, in realtà proveniente dal libretto di deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA], sorella di Antonino, rappresentativo della provvista necessaria alla sottoscrizione della polizza "Futuro certo", stipulata dalla ricorrente in data 7 gennaio 2010. A sostegno della censura, la ricorrente ha allegato la relazione di consulenza tecnica di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e pertanto non idonei a provocare l'annullamento del decreto impugnato. 2. Giova premettere che avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, la proponibilità del ricorso per cassazione è limitata al solo vizio di violazione di legge, nozione nella quale rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 del codice di rito. Nella tipologia della violazione di legge, pertanto, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 3. Ciò premesso, passando all'esame dei motivi, è indubitabile che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contenga doglianze indirizzate al provvedimento impugnato che sono prive della necessaria concretezza. Invero, il decreto della Corte di Appello ha ampiamente motivato in ordine a tutti gli aspetti relativi alla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, evidenziando i precedenti penali e i carichi pendenti dai quali il ricorrente è gravato -rispetto ai quali ha evidenziato l'assenza di intervenute pronunce assolutorie-, il lasso temporale -particolarmante esteso- nel quale le condotte illecite si sono articolate, l'estensione territoriale -decisamente ampia- nella quale il ricorrente ha operato e, non da ultimo, l'assenza di una lecita fonte di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni del nucleo familiare. Dal canto suo la difesa, al di là di generiche indicazioni in merito a quelli che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere gli accertamenti della Corte distrettuale, nulla ha dedotto in relazione a specifiche violazioni di norme da parte dei giudici di merito, limitandosi a proporre una rilettura delle emergenze processuali, volta a togliere forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel decreto impugnato, senza, tuttavia, evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 4. Quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata), lo stesso si profila come inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, va evidenziato che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di dichiararsi procuratore speciale della medesima, là dove, invece, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale, in quanto la sua posizione processuale è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01). 4.1 II motivo di ricorso è privo di pregio anche sotto altro profilo. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale, in termini di inosservanza, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, in termini di erronea qualificazione giuridica del fatto o di erronea sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta, sicché la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Invero, il provvedimento impugnato, lungi dall'esserne privo, è caratterizzato da una motivazione completa e congrua, di certo idonea ad illustrare le ragioni della decisione, nella quale sono esaminati tutti gli elementi di prova. La Corte territoriale, da un lato, ha ricostruito i profili di pericolosità del proposto, marito della ricorrente, e l'arco temporale entro il quale si è manifestata la stessa e, dall'altro, ha evidenziato l'assenza di elementi dai quali desumere, a fronte di una insufficienza reddituale sistematica, l'esistenza di una reale capacità finanziaria ricollegabile ad attività diverse da quelle illecite. Del pari, congrue e complete sono le argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale in ordine alla provenienza della somma di denaro di euro 50.000,00. La ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo del decreto impugnato, con l'odierno ricorso ripropone un motivo già affrontato nel provvedimento, proponendo un'aperta critica alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, fondata sulla relazione di consulenza tecnica, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con la quale finisce con il rappresentare una lettura diversa ed alternativa delle conclusioni cui è pervenuto il perito dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto non senza considerare che lo stesso consulente di parte ha sottolineato l'incompletezza delle conclusioni cui è pervenuto in ragione della mancata conoscenza dell'intera documentazione necessaria. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M.YL, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 08 ottobre 2021. Il
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