CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui, il 21 febbraio 2020, lo stesso ufficio giudiziario ha respinto l'istanza di restituzione di taluni beni - tre libretti di risparmio, una polizza vita ed un autoveicolo - sequestrati, presso la loro abitazione in Roma, dalla Guardia di Finanza il 27 aprile 2009, in esecuzione di decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16 aprile 2009 nell'ambito di procedimento penale promosso anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], loro marito e padre, e, secondo l'impostazione accusatoria, effettivo titolare di beni loro fittiziamente intestati ed acquisiti grazie ai proventi dei commessi illeciti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul rilievo che i beni dei quali hanno chiesto la restituzione non sono stati oggetto di confisca, come erroneamente ritenuto dal Tribunale partenopeo, nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno 2012. Assumono, al riguardo, che il sequestro è stato disposto nel corso di altro procedimento promosso a loro carico, definito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 aprile del 2019, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2019, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, tale da imporre la restituzione di beni, quali quelli dei quali si discute, privi di intrinseca illiceità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Il 27 aprile 2009 personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli della Guardia di Finanza, recatosi in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 103, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diede esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16 aprile 2009 nel procedimento penale n. 28515/2003 RGNR. Nei confronti della donna furono sottoposti al provvedimento cautelare tre libretti di risparmio, accesi presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., i primi due, e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il terzo, ed una polizza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre il figlio subì il sequestro di una autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 12 giugno 2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] definì il giudizio scaturito dal procedimento penale n. 28515/2003 RGNR, promosso a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dei beni in sequestro, anche laddove intestati (fittiziamente, secondo la valutazione del Tribunale) alla moglie ed al figlio, come peraltro contestato, quanto alla Martinetti, al capo 3) del riunito procedimento n. 1672/2009, in relazione al quale venne affermata la penale responsabilità del dominus occulto. Nella motivazione della sentenza, alle pagg. 3127-3138, risultano analiticamente elencati taluni beni, alcuni dei quali intestati alla Martinetti (quali, ad esempio, orologi, preziosi e moniti rinvenuti nell'immobile di Roma) ed al figlio [OSCURATO:PERSONA] (la quota del 50% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mentre nulla è espressamente detto, invece, in ordine ai beni di cui oggi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reclamano la restituzione. Detti beni, tuttavia, devono intendersi ricompresi nella finale statuizione, operata alla pag. 3138 della sentenza del 12 giugno 2012, per effetto della quale è stata disposta la confisca ex art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, di «tutti gli altri beni in sequestro, ritenendosi non vinta la presunzione di illecita accumulazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]». La riferibilità della confisca anche ai libretti, alla polizza ed all'utilitaria sopra indicati non è, peraltro, esclusa dalla sopravvenuta assoluzione, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2019, della Martinetti, in sede di rinvio (per avere la Corte di cassazione annullato nei suoi confronti, con sentenza n. 32988 del 10 aprile 2015, quella con cui la Corte di appello, il 30 aprile 2014, aveva confermato la decisione del 12 giugno 2012), dall'addebito di riciclaggio, distinto da quello di intestazione fittizia contestato al marito e privo di collegamento con la ratio sottesa alla confisca, per sproporzione, dei beni oggetto di sequestro e risultati nella sostanziale disponibilità dell'autorevole esponente camorristico. 3. Nei termini appena enunciati si è determinato il Tribunale di Napoli nel respingere l'istanza di restituzione e, successivamente, l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e frutto di una diversa ricostruzione degli accadimenti processuali che, nondimeno, appare tutt'altro che convincente. Sostengono, invero, i ricorrenti che i beni de quibus agitur sarebbero rimasti estranei al procedimento cui sopra si è fatto riferimento, essendone stato mantenuto il sequestro in altro contesto procedimentale, nel quale entrambi sono stati imputati del delitto punito dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 512-bis cod. pen.), che è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del Tribunale di Napoli del 12 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2019. L'obiezione non coglie nel segno, non ravvisandosi alcun plausibile legame tra quel procedimento ed i beni di cui è chiesta la restituzione che, si è detto, erano stati sequestrati nell'ambito del precedente procedimento, conclusosi, oltre che con la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con la generalizzata confisca dei beni fittiziamente intestati a suoi prestanome, tra i quali la moglie ed il figlio, titolari di redditi insufficienti a giustificare le acquisizioni patrimoniali. In proposito, occorre notare, da un canto, che l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento più recente non comprende i libretti, la polizza e l'autoveicolo in questione e, dall'altro, che il Tribunale di Napoli, con la menzionata sentenza del 12 aprile 2019, ha disposto la restituzione di determinati beni, già sottoposti a sequestro, in favore di numerosi soggetti, compresi in un elenco nominativo che non include gli odierni ricorrenti. La complessiva considerazione delle pronunzie di interesse accredita, dunque, la ricostruzione effettuata dal giudice dell'esecuzione, che assegna precipua rilevanza alla disposizione di chiusura contenuta nella sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per reati che legittimano la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 512-bis cod. pen.), da reputarsi estesa al compendio patrimoniale composto - con l'unica eccezione di un immobile, con riferimento al quale si ritenne l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio - da tutti i beni sequestrati nel contesto di quel procedimento e, quindi, anche di quelli dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la restituzione. Esente dai denunziati vizi di legittimità si palesa, di conseguenza, l'attestazione conclusiva del provvedimento impugnato, secondo cui «I beni oggetto dei provvedimenti di sequestro del 27/04/2009 rientrano inequivocabilmente nella disposizione ablatoria del processo conclusosi innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca