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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35162/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argonnentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argonnentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mag
Sentenza Cassazione n. 35162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris