CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1979
Cassazione n. 15340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1968 [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1973 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P7 Rilevato che la richiesta di rimessione del processo, avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., è inammissibile, giusta la previsione di cui al quarto comma della citata disposizione; Considerato, invero, che non risulta soddisfatto - e che neppure è stato allegato - il requisito della notifica della richiesta alle altre parti, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., adempimento che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, .....