CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14610/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdat«c) avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \(v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che CAMPO Daniele, per il tramite del suo difensore, ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo - avverso la sentenza con cui in data 20.6.2023 il Tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che l'atto è stato sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il