CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1980
Cassazione n. 11413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1980 avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAtfato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che, comunque, il ricorso è inammissibile, giacché nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902); - che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento, costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 25405801); all'imputato non è, pertanto, consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431); - quanto alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione; è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto- reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582), a meno che la pena sia illegale (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301), circostanza da escludersi nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]