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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 33399/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva respinto la richiesta di fruire di un permesso premio, da trascorrere in Savona presso la convivente [OSCURATO:PERSONA], pur avendo egli già in passato beneficiato di analoghe misure, Annotava il giudice a quo che era in esecuzione la pena di anni 14 mesi 6 giorni 22 di reclusione, cui si sommava un mese ulteriore di arresto, come da provvedimento di unificazione delle pene concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto la richiesta, valorizzando il parere contrario della direzione penitenziaria.

Si era, infatti, evidenziato che in occasione della fruizione dell'ultimo permesso (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 05/02/2021), rientrato in istituto, Prostamo aveva rifiutato di sottoporsi alla ricerca dei cataboliti per le sostanze stupefacenti.

Il detenuto obiettava di essersi sottoposto all'esame tossicologico il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l'ospedale evangelico internazionale.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo osservando che il contegno tenuto era sintomatico di un atteggiamento oppositivo e non conforme al principio di trasparenza e collaborazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia,e afferma l'illegittimità del diniego oppostogli.

Egli era stato perquisito al momento dell'ingresso in carcere e non avrebbe potuto introdurre sostanze stupefacenti, oltre ad aver subito l'isolamento fiduciario, corre da prassi imposta dal protocollo-Covid.

La convocazione per i test tossicologici era stata eseguita per il 9/02/2021 nonostante egli avesse effettuato lo screening già il 05/02/2021.

Nella specie vi era una lesione del diritto di difesa, poiché innanzi al Tribunale di sorveglianza non era stata acquisita la documentazione che dava conto dell'occorso.

Non vi era stato, a giudizio della difesa, nessun rifiuto ed era impossibile che Prostanno avesse fatto usci di sostanze stupefacenti.

Ciò era dimostrato dalla perquisizione, dall'isolamento e dal test eseguito al momento del ritorno in istituto, oltre che dal mancato contatto con altri detenuti, avendo egli da anni smesso di assumere droghe.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con l'impugnazione si reiterano gli stessi argomenti prospettati al Tribunale di Sorveglianza e disattesi a conferma del provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza.

Questa Corte ha osservato che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza ci illogicità della motivazione" (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276970).

In realtà nella specifica vicenda procedimentale il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno dato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego del beneficio invocato.

Il Tribunale di sorveglianza ha chiarito che, a prescindere dall'osservanza delle regole finalizzate alla tutela dal Covid, si era disposto che il detenuto si sottoponesse allo screening tossicologico per la verifica di eventuali cataboliti da stupefacenti.

L'opposizione non è stata ritenuta in linea con l'atteggiamento di collaborazione al cui rispetto è tenuto il detenuto, allorquando rientri in Istituto e debba esservi sottoposto in ragione di ogni possibile verifica e accertamento che la Direzione ritenga di dover fare.

Ciò anche in ragione della possibilità che il detenuto abbia assunto sostanza stupefacente dopo aver già eseguito gli esami e prima di accedere alla struttura.

Del resto, sono inammissibili i rilievi sviluppati sull'assenza di rifiuto da parte di Prostamo a sottoporsi all'accertamento richiesto, rilievi essenzialmente articolati in fatto e in ordine ai quali il Tribunale ha dato una risposta esaustiva, sia in funzione della replica alla tesi che non v'era stato rifiuto a sottoporsi all'esame, sia in relazione alla impossibilità che Prostamo potesse aver assunto sostanze stupefacenti dopo aver praticato il test del 5/2/2021. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ampia discrezionalità nel procedere ad ogni tipo di verifica sulla presenza dei cataboliti, allorquando il detenuto rientri da un permesso premio, anche là dove fruisca di un regime di isolamento dovuto al Covid-19 e opponga di non aver assunto sostanze stupefacenti.

Discende da quanto premesso che il ricorso non si confronta con il dato anzidetto e limitandosi a proporre gli argomenti già sviluppati chiama la Corte di legittimità a rinnovare un giudizio su cui si sono intrattenuti i Giudici di merito, con un ragionamento immune da censure.

Gli aspetti indicati, oltre alla manifesta infondatezza, rendono decisamente aspecifico il ricorso e la sua genericità ne impone la declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva respinto la richiesta di fruire di un permesso premio, da trascorrere in Savona presso la convivente [OSCURATO:PERSONA], pur avendo egli già in passato beneficiato di analoghe misure, Annotava il giudice a quo che era in esecuzione la pena di anni 14 mesi 6 giorni 22 di reclusione, cui si sommava un mese ulteriore di arresto, come da provvedimento di unificazione delle pene concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto la richiesta, valorizzando il parere contrario della direzione penitenziaria. Si era, infatti, evidenziato che in occasione della fruizione dell'ultimo permesso (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 05/02/2021), rientrato in istituto, Prostamo aveva rifiutato di sottoporsi alla ricerca dei cataboliti per le sostanze stupefacenti. Il detenuto obiettava di essersi sottoposto all'esame tossicologico il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l'ospedale evangelico internazionale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo osservando che il contegno tenuto era sintomatico di un atteggiamento oppositivo e non conforme al principio di trasparenza e collaborazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia,e afferma l'illegittimità del diniego oppostogli. Egli era stato perquisito al momento dell'ingresso in carcere e non avrebbe potuto introdurre sostanze stupefacenti, oltre ad aver subito l'isolamento fiduciario, corre da prassi imposta dal protocollo-Covid. La convocazione per i test tossicologici era stata eseguita per il 9/02/2021 nonostante egli avesse effettuato lo screening già il 05/02/2021. Nella specie vi era una lesione del diritto di difesa, poiché innanzi al Tribunale di sorveglianza non era stata acquisita la documentazione che dava conto dell'occorso. Non vi era stato, a giudizio della difesa, nessun rifiuto ed era impossibile che Prostanno avesse fatto usci di sostanze stupefacenti. Ciò era dimostrato dalla perquisizione, dall'isolamento e dal test eseguito al momento del ritorno in istituto, oltre che dal mancato contatto con altri detenuti, avendo egli da anni smesso di assumere droghe. 3. Il ricorso è inammissibile. Con l'impugnazione si reiterano gli stessi argomenti prospettati al Tribunale di Sorveglianza e disattesi a conferma del provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza. Questa Corte ha osservato che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza ci illogicità della motivazione" (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276970). In realtà nella specifica vicenda procedimentale il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno dato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego del beneficio invocato. Il Tribunale di sorveglianza ha chiarito che, a prescindere dall'osservanza delle regole finalizzate alla tutela dal Covid, si era disposto che il detenuto si sottoponesse allo screening tossicologico per la verifica di eventuali cataboliti da stupefacenti. L'opposizione non è stata ritenuta in linea con l'atteggiamento di collaborazione al cui rispetto è tenuto il detenuto, allorquando rientri in Istituto e debba esservi sottoposto in ragione di ogni possibile verifica e accertamento che la Direzione ritenga di dover fare. Ciò anche in ragione della possibilità che il detenuto abbia assunto sostanza stupefacente dopo aver già eseguito gli esami e prima di accedere alla struttura. Del resto, sono inammissibili i rilievi sviluppati sull'assenza di rifiuto da parte di Prostamo a sottoporsi all'accertamento richiesto, rilievi essenzialmente articolati in fatto e in ordine ai quali il Tribunale ha dato una risposta esaustiva, sia in funzione della replica alla tesi che non v'era stato rifiuto a sottoporsi all'esame, sia in relazione alla impossibilità che Prostamo potesse aver assunto sostanze stupefacenti dopo aver praticato il test del 5/2/2021. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ampia discrezionalità nel procedere ad ogni tipo di verifica sulla presenza dei cataboliti, allorquando il detenuto rientri da un permesso premio, anche là dove fruisca di un regime di isolamento dovuto al Covid-19 e opponga di non aver assunto sostanze stupefacenti. Discende da quanto premesso che il ricorso non si confronta con il dato anzidetto e limitandosi a proporre gli argomenti già sviluppati chiama la Corte di legittimità a rinnovare un giudizio su cui si sono intrattenuti i Giudici di merito, con un ragionamento immune da censure. Gli aspetti indicati, oltre alla manifesta infondatezza, rendono decisamente aspecifico il ricorso e la sua genericità ne impone la declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 I
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