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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20586/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27145/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 185, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 68/2018 pubblicata in data 11/04/2018, n.r.g. 2349/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-I contro ricorrenti indicati in epigrafe erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro in essere alla data del 25/07/1997.

OGGETTO: lavoro privato - autoferrotranvieri assunti con c.f.l. poi trasformato - terzo elemento salariale Il loro rapporto di lavoro era stato poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. [OSCURATO:SOCIETA] non aveva loro corrisposto il “terzo elemento” quale voce retributiva soppressa dal ccnl 25/07/1997, ma conservata per i dipendenti “già in forza a tempo indeterminato” a quella data.

Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire tale voce retributivae la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle relative differenze retributive. 2.-Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale accoglieva l’appello e quindi la domanda dei lavoratori. 4.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad un unico motivo. 5.-I lavoratori hanno resistito con controricorso. 6.-[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 e dell’art. 4 dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il rinnovo del ccnl per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri.

Riproponel’interpretazione complessiva dell’art. 3 cit. già sostenuta nei precedenti gradi di giudizio, anche alla luce della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato.

Quindi chiedela cassazione senza rinvio e la decisione del merito, con rigetto della domanda dei lavoratori.

Il motivo è fondato.

L’orientamento più recente di questa Corte – al quale si intende dare continuità – è nel senso per cui “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio” (Cass. n. 23330/2021 e più di recente Cass. n. 673/2023).

In tutti i precedenti più recenti questa Corte ha evidenziato che con riguardo agli elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri , la contrattazione collettiva ha soppresso alcune di tali voci (le competenze accessorie unificate, c.d.

CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale), oppure in partene ha ridotto il valore, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, allo specifico scopo di evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione.

In questi i casi sono stati esclusi -dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto - coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivierano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.

E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto possa essere disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata.

Pertanto, nel momento in cui quegli elementi sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d.

CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito, né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.

Le considerazioni che precedono sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20074/2010) ed esprimono un principio di diritto conforme alla disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto la fattispecie controversa non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio.

Inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18/03/1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28/06/1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenze CGUE Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; Della Rocca, p. 35).

L’esistenza di contrastanti pronunzie di questa Corte all’epoca di svolgimento dei vari gradi del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai controricorrenti con il ricorso di primo grado; compensa le spese di tutti i gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27145/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 185, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 68/2018 pubblicata in data 11/04/2018, n.r.g. 2349/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-I contro ricorrenti indicati in epigrafe erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro in essere alla data del 25/07/1997. OGGETTO: lavoro privato - autoferrotranvieri assunti con c.f.l. poi trasformato - terzo elemento salariale Il loro rapporto di lavoro era stato poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. [OSCURATO:SOCIETA] non aveva loro corrisposto il “terzo elemento” quale voce retributiva soppressa dal ccnl 25/07/1997, ma conservata per i dipendenti “già in forza a tempo indeterminato” a quella data. Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire tale voce retributivae la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle relative differenze retributive. 2.-Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. 3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale accoglieva l’appello e quindi la domanda dei lavoratori. 4.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad un unico motivo. 5.-I lavoratori hanno resistito con controricorso. 6.-[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 e dell’art. 4 dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il rinnovo del ccnl per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri. Riproponel’interpretazione complessiva dell’art. 3 cit. già sostenuta nei precedenti gradi di giudizio, anche alla luce della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. Quindi chiedela cassazione senza rinvio e la decisione del merito, con rigetto della domanda dei lavoratori. Il motivo è fondato. L’orientamento più recente di questa Corte – al quale si intende dare continuità – è nel senso per cui “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio” (Cass. n. 23330/2021 e più di recente Cass. n. 673/2023). In tutti i precedenti più recenti questa Corte ha evidenziato che con riguardo agli elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri , la contrattazione collettiva ha soppresso alcune di tali voci (le competenze accessorie unificate, c.d. CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale), oppure in partene ha ridotto il valore, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, allo specifico scopo di evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione. In questi i casi sono stati esclusi -dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto - coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivierano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto possa essere disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata. Pertanto, nel momento in cui quegli elementi sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito, né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare. Le considerazioni che precedono sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20074/2010) ed esprimono un principio di diritto conforme alla disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto la fattispecie controversa non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio. Inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18/03/1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28/06/1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenze CGUE Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; Della Rocca, p. 35). L’esistenza di contrastanti pronunzie di questa Corte all’epoca di svolgimento dei vari gradi del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai controricorrenti con il ricorso di primo grado; compensa le spese di tutti i gr
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