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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06641/2024

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31036/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.

NP LFNC47S11H501L ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso , elettivamente domiciliatopresso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – ADER ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi– definizione agevolata N.31036/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, n. 559/01/21, depositata in data 13 maggio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due intimazioni di pagamento e gli estratti di ruolo (come risulta dalla sentenza impugnata), al fine di dedurre l’inesistenza e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamentosottese; che la CTP di Livorno ha accolto il ricorso; che la CTR della Toscana ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso per le cartelle in relazione alle quali era stataproposta istanza di definizione agevolata e ritenendo per le ulteriori cartelle il credito non prescritto, attesa la notificazione delle originarie cartellee l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e che l’Agente del la [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 10 novembre 2023, ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss. l. 29 dicembre 2022, n. 197, avente ad oggetto anche le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio , chiedendo l’applicazione della massima rateazione consentita di cui all’art. 1, comma 232, l. n. 197/2022; cheè stata depositata comunicazione dell’Agente della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle somme dovute; N.31036/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino che, a termini dell’art. 1, comma 236l. n. 197/2022, l ’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui non può procedersi, come chiede parte ricorrente in memoria, alla declaratoria di estinzione o di cessazione della materia del contendere; che, pertanto, deve procedersi al rinvio a nuovo ruolo all’esito dell’esecuzione del piano di rateazione; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio della cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31036/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. NP LFNC47S11H501L ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso , elettivamente domiciliatopresso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – ADER ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi– definizione agevolata N.31036/21 R.G. Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, n. 559/01/21, depositata in data 13 maggio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due intimazioni di pagamento e gli estratti di ruolo (come risulta dalla sentenza impugnata), al fine di dedurre l’inesistenza e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamentosottese; che la CTP di Livorno ha accolto il ricorso; che la CTR della Toscana ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso per le cartelle in relazione alle quali era stataproposta istanza di definizione agevolata e ritenendo per le ulteriori cartelle il credito non prescritto, attesa la notificazione delle originarie cartellee l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e che l’Agente del la [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 10 novembre 2023, ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss. l. 29 dicembre 2022, n. 197, avente ad oggetto anche le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio , chiedendo l’applicazione della massima rateazione consentita di cui all’art. 1, comma 232, l. n. 197/2022; cheè stata depositata comunicazione dell’Agente della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle somme dovute; N.31036/21 R.G. Est. F. D’Aquino che, a termini dell’art. 1, comma 236l. n. 197/2022, l ’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui non può procedersi, come chiede parte ricorrente in memoria, alla declaratoria di estinzione o di cessazione della materia del contendere; che, pertanto, deve procedersi al rinvio a nuovo ruolo all’esito dell’esecuzione del piano di rateazione; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio della cau
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