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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2021

Cassazione n. 43152/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e del primo anche per quello di lesioni personali gravi.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi: con il primo denunciano vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato di rissa avuto riguardo alla illogica valutazione delle prove raccolte; con il secondo lamentano violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, quantomeno sotto il profilo dell'eccesso colposo; con il terzo deducono vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.62, nn. 1 e 2 cod. pen. e, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Il difensore degli imputati ha depositato una memoria a sostegno della ammissibilità dei ricorsi.

3. I ricorsi sono inammissibili, tuttavia deve essere rilevata, per [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, la illegalità della pena detentiva inflitta, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato di rissa di cui al capo A).

4. [OSCURATO:PERSONA] è imputato solo per il reato di rissa, aggravato ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen.

Sin dal primo grado di giudizio, il Tribunale ha riconosciuto al predetto imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; ne deriva che, nella determinazione della pena, occorre fare riferimento alla cornice edittale prevista per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 588 cod. pen. vale a dire alla pena della multa fino ad euro

309. Invece il Tribunale, seguìto dalla Corte di appello, ha applicato all'imputato la pena di mesi due di reclusione, che, però, è illegale in rapporto alla ricordata cornice edittale.

Tale errore, rilevabile di ufficio, comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rinvio tuttavia inibito dalla circostanza che il reato in parola, commesso il 29 giugno 2013, si è estinto per prescrizione in data 10 luglio 2021 (tenuto conto di 193 giorni di sospensione per rinvio udienza del 17 luglio 2015 su richiesta anche della difesa degli imputati).

Analoga situazione non vale per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la pena detentiva è stata applicata in relazione al reato di lesioni personali gravi.

5. I motivi dedotti dai ricorrenti (che per [OSCURATO:PERSONA] vengono in rilievo solo ai fini delle statuizioni civili) sono integrati da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che fornisce ampie risposte su tutte le questioni qui riproposte.

Il primo motivo prospetta una diversa lettura del materiale probatorio.

Il secondo motivo non tiene conto del fatto, evidenziato in sentenza, che, il pericolo non era più attuale dato l'intervento del personale della sicurezza.

Il terzo motivo ripropone mere richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti, senza individuare vizi motivazionali.

Il motivo sul mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., proposto solo per [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dall'esito del processo a suo carico. 6.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.

Il ricorso è inammissibile agli effetti civili.

Dalla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e del primo anche per quello di lesioni personali gravi. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi: con il primo denunciano vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per il reato di rissa avuto riguardo alla illogica valutazione delle prove raccolte; con il secondo lamentano violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, quantomeno sotto il profilo dell'eccesso colposo; con il terzo deducono vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.62, nn. 1 e 2 cod. pen. e, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Il difensore degli imputati ha depositato una memoria a sostegno della ammissibilità dei ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibili, tuttavia deve essere rilevata, per [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, la illegalità della pena detentiva inflitta, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato di rissa di cui al capo A). 4. [OSCURATO:PERSONA] è imputato solo per il reato di rissa, aggravato ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. Sin dal primo grado di giudizio, il Tribunale ha riconosciuto al predetto imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; ne deriva che, nella determinazione della pena, occorre fare riferimento alla cornice edittale prevista per l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 588 cod. pen. vale a dire alla pena della multa fino ad euro 309. Invece il Tribunale, seguìto dalla Corte di appello, ha applicato all'imputato la pena di mesi due di reclusione, che, però, è illegale in rapporto alla ricordata cornice edittale. Tale errore, rilevabile di ufficio, comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, rinvio tuttavia inibito dalla circostanza che il reato in parola, commesso il 29 giugno 2013, si è estinto per prescrizione in data 10 luglio 2021 (tenuto conto di 193 giorni di sospensione per rinvio udienza del 17 luglio 2015 su richiesta anche della difesa degli imputati). Analoga situazione non vale per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la pena detentiva è stata applicata in relazione al reato di lesioni personali gravi. 5. I motivi dedotti dai ricorrenti (che per [OSCURATO:PERSONA] vengono in rilievo solo ai fini delle statuizioni civili) sono integrati da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che fornisce ampie risposte su tutte le questioni qui riproposte. Il primo motivo prospetta una diversa lettura del materiale probatorio. Il secondo motivo non tiene conto del fatto, evidenziato in sentenza, che, il pericolo non era più attuale dato l'intervento del personale della sicurezza. Il terzo motivo ripropone mere richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti, senza individuare vizi motivazionali. Il motivo sul mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., proposto solo per [OSCURATO:PERSONA], è assorbito dall'esito del processo a suo carico. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Il ricorso è inammissibile agli effetti civili. Dalla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agli effetti penali, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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