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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 15663/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11549/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGNOLO; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] comune di Cordenons ordinò la demolizione di un manufatto abusivo e, stante l’inottemperanza del proprietario, lo acquisì al patrimonio comunale, ordinando il rilascio e sbarrandone gli accessi.

La [OSCURATO:SOCIETA], detentrice qualificata del capannone, propose azione possessoria, lamentando lo spoglio patito.

Il Tribunale, in via interdittale, ordinò la reintegra.

In accoglimento del reclamo proposto dal Comune il collegio dichiarò inammissibile l’azione possessoria.

Avverso quest’ultimo provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, con cui lamenta violazione degli artt. 669 terdecies, 339 e 342 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’ordinanza collegiale ex art. 382 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento di reintegra aveva in realtà natura di sentenza, stante che il giudice, ordinato il reintegro, non aveva disposto per la prosecuzione del giudizio e aveva liquidato le spese.

Pertanto, prosegue la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto proporre appello e non reclamo avverso la predetta statuizione e, pertanto, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Resiste con controricorso il comune di Cordenons e, pur in assenza di espressa qualifica in tal senso, insta perché venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso principale è inammissibile.

I principi giurisprudenziali evocati dalla ricorrente furono elaborati allorquando il giudizio possessorio aveva struttura necessariamente bifasica, A seguito della novella del 2005 la bifasicità è solo eventuale, stante che la successiva fase di merito è condizionata alla richiesta di una delle parti di fissazione di udienza (così l’art. 703 cod. proc. civ., applicabile al giudizio in esame introdotto nel 2001).

Di conseguenza, sia l’ordinanza possessoria monocratica, sia quella collegiale non hanno natura di sentenza.

Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio (Sez. 6, n. 1501, 22/1/2018, Rv. 647381).

Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art. 334, co. 2, cod. proc. civ., in quanto tardivo (è lo stesso Comune ad aver fatto decorrere il termine breve, avendo notificato l’ordinanza collegiale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel mentre il controricorso risulta notificato solo il 3/6/2022.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dalla controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace quello incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11549/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGNOLO; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] comune di Cordenons ordinò la demolizione di un manufatto abusivo e, stante l’inottemperanza del proprietario, lo acquisì al patrimonio comunale, ordinando il rilascio e sbarrandone gli accessi. La [OSCURATO:SOCIETA], detentrice qualificata del capannone, propose azione possessoria, lamentando lo spoglio patito. Il Tribunale, in via interdittale, ordinò la reintegra. In accoglimento del reclamo proposto dal Comune il collegio dichiarò inammissibile l’azione possessoria. Avverso quest’ultimo provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, con cui lamenta violazione degli artt. 669 terdecies, 339 e 342 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’ordinanza collegiale ex art. 382 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che il provvedimento di reintegra aveva in realtà natura di sentenza, stante che il giudice, ordinato il reintegro, non aveva disposto per la prosecuzione del giudizio e aveva liquidato le spese. Pertanto, prosegue la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto proporre appello e non reclamo avverso la predetta statuizione e, pertanto, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Resiste con controricorso il comune di Cordenons e, pur in assenza di espressa qualifica in tal senso, insta perché venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso principale è inammissibile. I principi giurisprudenziali evocati dalla ricorrente furono elaborati allorquando il giudizio possessorio aveva struttura necessariamente bifasica, A seguito della novella del 2005 la bifasicità è solo eventuale, stante che la successiva fase di merito è condizionata alla richiesta di una delle parti di fissazione di udienza (così l’art. 703 cod. proc. civ., applicabile al giudizio in esame introdotto nel 2001). Di conseguenza, sia l’ordinanza possessoria monocratica, sia quella collegiale non hanno natura di sentenza. Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio (Sez. 6, n. 1501, 22/1/2018, Rv. 647381). Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art. 334, co. 2, cod. proc. civ., in quanto tardivo (è lo stesso Comune ad aver fatto decorrere il termine breve, avendo notificato l’ordinanza collegiale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel mentre il controricorso risulta notificato solo il 3/6/2022. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dalla controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace quello incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
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