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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 40036/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice competente; i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso il 4/5/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Ivrea, diretta a ottenere l'autorizzazione a colloqui visivi con i cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo aver comunque autorizzato, con diverso provvedimento del 1/4/2022, i colloqui visivi e telefonici nella massima estensione consentita dall'O.P. con la moglie e i figli.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo l'inesistenza del provvedimento ovvero l'assoluto difetto di motivazione, essendosi limitato il giudice ad apporre a mano un "V° si rigetta" in calce alla richiesta.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Preliminarmente va affermata l'impugnabilità del provvedimento con cui il magistrato ha rigettato la richiesta difensiva diretta ad avere l'autorizzazione ai colloqui con i cugini ivi specificamente indicati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." (ex multis, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01).

3. Ciò premesso, va aggiunto che i colloqui sono disciplinati dall'art. 18

I. 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone...", nonché l'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, specifica ulteriormente che "i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi".

I congiunti sono individuabili con riferimento a quanto previsto dall'art. 307, comma quarto, cod. pen. e, con circolare del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è precisato che possono essere ricompresi anche i cugini di primo grado, anche se del coniuge del richiedente, necessariamente con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (nel caso di specie il Gip previo parere del pubblico ministero).

4. Nel caso in esame, alla richiesta è seguito il parere contrario del pm e un laconico "V° si rigetta" scritto a mano in calce.

Va, quindi, rilevata la completa assenza di una qualsivoglia motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. da cui deriva la nullità del provvedimento.

Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di L'Aquila.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice competente; i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 4/5/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Ivrea, diretta a ottenere l'autorizzazione a colloqui visivi con i cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo aver comunque autorizzato, con diverso provvedimento del 1/4/2022, i colloqui visivi e telefonici nella massima estensione consentita dall'O.P. con la moglie e i figli. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo l'inesistenza del provvedimento ovvero l'assoluto difetto di motivazione, essendosi limitato il giudice ad apporre a mano un "V° si rigetta" in calce alla richiesta. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente va affermata l'impugnabilità del provvedimento con cui il magistrato ha rigettato la richiesta difensiva diretta ad avere l'autorizzazione ai colloqui con i cugini ivi specificamente indicati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." (ex multis, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01). 3. Ciò premesso, va aggiunto che i colloqui sono disciplinati dall'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone...", nonché l'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, specifica ulteriormente che "i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi". I congiunti sono individuabili con riferimento a quanto previsto dall'art. 307, comma quarto, cod. pen. e, con circolare del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è precisato che possono essere ricompresi anche i cugini di primo grado, anche se del coniuge del richiedente, necessariamente con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (nel caso di specie il Gip previo parere del pubblico ministero). 4. Nel caso in esame, alla richiesta è seguito il parere contrario del pm e un laconico "V° si rigetta" scritto a mano in calce. Va, quindi, rilevata la completa assenza di una qualsivoglia motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. da cui deriva la nullità del provvedimento. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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