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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 07060/2024

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15128/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 01/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.

Uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.

Svolgimento del processo I fatti salienti di causa sono stati riportati da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 18049/2023, pubblicata il 23/6/2023, nei termini di cui appresso. con sentenza del 7 gennaio 2006 il Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare in favore dell’istante [OSCURATO:PERSONA] i locali, con relativo sottotetto, posti al primo piano di un edificio di proprietà di quest’ultimo sito nel Comune di Chienes (BZ), i quali risultavano occupati senza titolo dal prefato convenuto, che da lungo tempo li aveva adibiti a laboratorio di falegnameria; condannava, inoltre, il Radmüller a risarcire al [OSCURATO:PERSONA] i danni causati dall’illegittima occupazione dei suddetti locali e respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto.

Il giudice altoatesino, sulla base della testimonianza resa in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA], accertava che all’inizio degli anni ’70 gli immobili oggetto di controversia erano stati concessi in locazione al convenuto, il quale aveva, pertanto, cominciato a esercitare il potere di fatto su di essi a titolo di detenzione qualificata.

Accoglieva, conseguentemente, la domanda avanzata dall’attore, escludendo, però, dalla condanna il locale posto al piano terra dell’edificio.

Tale decisione veniva appellata in via principale dal Radmüller e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza non definitiva del 28 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano: (a)accoglieva la domanda riconvenzionale del Radmüller, dichiarando che il convenuto aveva usucapito il diritto di proprietà sull’intero primo piano del vecchio fienile adibito a laboratorio di falegnameria (compreso il sottotetto ivi costruito) e sul locale sito al piano terra nella parte nord-est, destinato a deposito di trucioli e materiale di risulta, nonché la servitù di passaggio per accedere all’ingresso della falegnameria, posto all’angolo nord-est del primo piano, a favore dell’immobile usucapito e a carico della parte dell’immobile confinante, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], necessaria all’accesso; (b)respingeva le domande attoree di rilascio per occupazione senza titolo e/o di rivendica e le connesse domande risarcitorie; (c)disponeva con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria, ai fini dell’esatta individuazione tavolare del bene oggetto di usucapione e dell’estensione del tracciato della servitù di passaggio, nonché della predisposizione del tipo di frazionamento o del piano di divisione idoneo all’intavolazione.

La Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni di tutti gli altri testimoni escussi, giudicate più attendibili rispetto alla deposizione della madre del [OSCURATO:PERSONA], riteneva provato che agli inizi degli anni ’70 i locali in discorso fossero stati consegnati al Radmüller dai proprietari tavolari dell’epoca in virtù di un accordo negoziale di natura transattiva, mai formalizzato per iscritto, prevedente il trasferimento della proprietà dei beni a tacitazione delle pretese ereditarie vantate dall’appellante nei confronti delle due sorelle uterine Olga e [OSCURATO:PERSONA], figlie di primo letto della di lui madre [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il giudice del gravame, il trasferimento del possesso dei locali era avvenuto in forza di un titolo contrattuale che, sebbene nullo per difetto di forma scritta, risultava astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, e quindi a determinare in capo all’accipiens l’animus possidendi uti dominus.

Espletata successivamente la disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva del 2 febbraio 2009 la Corte d’Appello procedeva alla concreta individuazione dell’immobile e della servitù di passaggio acquistati per usucapione dal Radmüller.

Avverso entrambe le sentenze di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resisteva con controricorso il Radmüller.

Con sentenza n. 27436/2014 del 30 dicembre 2014 questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo di ricorso, che denunciava l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello non definitiva, dichiarando assorbiti gli altri; cassava l’impugnata decisione, relativamente al motivo accolto, e rinviava la causa, anche per la regolamentazione delle spese processuali, alla Corte d’Appello di Trento, alla quale affidava il compito di procedere a un nuovo e più approfondito esame dei fatti.

Alla riassunzione della causa provvedevano, con distinti atti di citazione, sia il Radmüller che il [OSCURATO:PERSONA], ognuno insistendo per l’integrale accoglimento delle domande originariamente formulate.

Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 51/2018 del 1° marzo 2018, l’adita Corte tridentina respingeva l’appello principale proposto dal Radmüller avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico; accoglieva, invece, l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava il Radmüller all’immediata restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i locali occupati, compreso quello a piano terra adibito a deposito, ponendo interamente a carico del soccombente le spese dei vari gradi del processo.

Contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio il Radmüller ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. (…) La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria .

All’esito dell’adunanza camerale il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte e il controricorrente, memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 99 cod. proc. civ., 24 Cost, 2697 e 1141 cod. civ.

Assume il ricorrente che la Corte di Trento aveva qualificato il titolo in base al quale l’esponente godeva del bene (“comodato gratuito o altro”), in assenza di allegazione in tal senso dell’attore.

La sentenza, inoltre, aveva giudicato inconcludente la considerazione dell’assetto proprietario dell’intero immobile prima degli atti dispositivi intervenuti in favore del Waissteiner (che è incontroverso abbia acquistato la quota di 34/150 della p.ed.42 dalla zia materna [OSCURATO:PERSONA], l’ulteriore quota di 82/150 dalla madre [OSCURATO:PERSONA] sorelle del Radmüller- e la quota di 34/150 dal padre) (pag. 16 della decisione).

La pronuncia, secondo il ricorrente, o pecca per difetto e nulla dice rispetto ai 34/150 di provenienza della zia, o pecca per eccesso ed incidenter tantum estende (arbitrariamente perché al di fuori di qualsiasi pur denegato indice probatorio e domanda) lo status comodatario anche alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] .

In definitiva, conclude il motivo, il Giudice aveva omesso di decidere sulla domanda volta a qualificare come sine titulo l’occupazione dell’odierno ricorrente (…) ha pronunciato oltre i limiti della domanda volta a qualificare come sine titulo l’occupazione(…) ha qualificato come comodato gratuito (o altro) il titolo dell’odierno ricorrente e questo in assenza di domanda ed eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa delle parti .

Risultava leso il diritto di difesa dell’esponente avendo la sentenza postulato in assenza di domanda l’esistenza originaria del comodato, così paralizzando la presunzione di cui all’art. 1141 c.c. ed ha comportato un’inversione (…) dell’onere della prova (…) . 1.

1. Il motivo è infondato e in parte inammissibile. 1.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, rivalutando le risultanze processuali, alla luce delle indicazioni formulate con la sentenza di cassazione, ha rigettato la domanda d’usucapione dell’odierno ricorrente sulla base di una pluralità convergente di emergenze probatorie.

Il ricorrente (attore) aveva ammesso in sede d’interrogatorio formale che, divenuto insufficiente lo spazio dal medesimo utilizzato per il laboratorio di falegnameria, in precedenza allocato nell’abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], agli inizi degli anni ’70 si era rivolto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Indrist e li pregava a farlo gestire un laboratorio di falegnameria nel fienile dell’edificio di Chienes per cui è causa considerato che poco prima loro avevano abbandonato l’attività agricola .

In quell’occasione aveva, altresì soggiunto di non avere occupato l’intero edificio, ma solo i locali al primo piano e una stanza al pianoterra e, inoltre, Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie mi hanno lasciato l’immobile perché sono stato truffato nell’eredità (…) In sostanza i coniugi [OSCURATO:PERSONA] volevano donarmi l’immobile .

Da qui la Corte di Bolzano trae il convincimento che l’odierno ricorrente aveva conseguito la relazione materiale con il bene negli anni ’70 in accordo con la volontà dei proprietari, ai quali è legato da relazioni di parentela (posto che il Radmüller è figlio di seconde nozze di [OSCURATO:PERSONA] la quale dal precedente matrimonio aveva avuto due figlie Olga e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima madre di [OSCURATO:PERSONA]) e che gli hanno consegnato l’immobile su sua richiesta perché vi potesse svolgere la propria attività .

Mancando, quindi, un atto d’apprensione autonomo non trovava applicazione la presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ., essendo, quindi onere del Radmüller dare la prova che l’immissione nella disponibilità del bene da parte dei proprietari fosse avvenuta in forza di un titolo non già implicante la mera detenzione in nomine alieno, ma un possesso utile ad usucapire, dovendosi poi considerare che il mutamento della detenzione in possesso non può derivare da un mero atto di volizione interna dell’usucapente, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di opposizione specifica al proprietario possessore .

Generica e non provata dalle risultanze probatorie (viene dato analitico atto dell’escussione testimoniale) l’affermazione secondo la quale il bene gli sarebbe stato donato perché era stato truffato nell’eredità .

I contenuti dell’ipotizzato accordo transattivo erano rimasti vaghi , anche dopo il nuovo e più approfondito esame richiesto dalla sentenza di cassazione.

Per contro il rapporto di parentela rendeva plausibile la concessione gratuita dell’uso dei locali. 1.

1.2. Alla luce di tale assetto motivazionale l’indubbia natura prosecutoria del rinvio per vizio motivazionale (secondo il testo al tempo vigente del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) non giustifica il chiesto sindacato, che, nella sostanza, mira a un improprio riesame di merito.

Per vero, a un riesame approfondito si è limitata la Corte d’appello, senza porre a fondamento della decisione fatti nuovi e, tantomeno, a emettere statuizioni in assenza di domanda.

L’aver supposto che alla base dell’uso dell’immobile da parte del ricorrente potesse individuarsi un contratto di comodato (o altro), non costituisce decisione “ultrapetita” (piuttosto che l’art. 99, il ricorrente ha inteso richiamare l’art. 112 cod. proc. civ.).

Non si tratta d’una affermazione avente forza decisoria ex se, bensì di una ricostruzione resa “incidenter tantum”, a conclusione del complessivo vaglio istruttorio.

La Corte d’appello ben avrebbe potuto astenersi dal qualificare la natura del rapporto, che non poteva che avere natura obbligatoria, avendo la prova escluso natura ad effetti reali (tanto è vero che il comodato viene evocato in via d’ipotesi, affiancato da altro possibile, non specificato titolo).

Quel che rileva è che il ricorrente attore non ha dimostrato di aver instaurato col bene situazione di fatto riconducibile al possesso. 1.

1.3. Correttamente, quindi, è stata esclusa l’operatività della presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ.

In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo) – Sez. 2, n. 29594,22/10/2021, Rv. 662568; conf., ex multis, Cass.n. 27411/2019 –.

In altri termini, assume rilievo un solo decisivo accertamento (questo sì capace di formare punto di decisione): il ricorrente non s’impossessò del bene, così creando un rapporto di fatto costituente effigie del diritto di proprietà.

Ricevette lo stesso per averlo richiesto ai proprietari, di cui, quindi, riconosceva, per forza di cose, la piena signoria, senza riuscire a dimostrare la natura traslativa della concessione.

Non compì atti idonei a mutare la detenzione in possesso.

Solo questo è quello che rileva.

Per il resto, le giustificazioni o spiegazioni del ricorrente restano vaghe e prive di conforto probatorio. 1.

1.4. L’evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile.

La critica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019). 1.

1.5. Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie l’art. 1141 cod. civ.) il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf.

Cass. n. 15879/2018; n. 3708/2014). 1.

1.6. Infine, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 16439, 10/06/2021, Rv. 661483; conf.

Cass. n. 1879/2018).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1803 e segg., 1158 e 1164 cod. civ.

L’impugnante espone un complesso di argomenti volti, secondo l’aspettativa di costui, a relativizzare ed infine rigettare l’intero impianto motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata .

L’ “incipit” della doglianza si apre con l’addebito alla sentenza di avere omesso indagine circa l’intervenuta interversione del possesso [rectius: mutamento della detenzione nel possesso].

Viene soggiunto che in capo al resistente, grazie alla donazione della zia materna del 1979 e la donazione delle quote residue da parte dei suoi genitori nel 1982 si era concentrata la proprietà.

L’atto di compravendita e quello di donazione, depositati dalla controparte, non facevano menzione del comodato e in quello di compravendita era stato specificato che veniva assicurata la piena garanzia(…) anche con riferimento alla porzione di immobile per cui è causa .

Una tale precisazione appariva incompatibile con la situazione di fatto allora esistente (il ricorrente aveva già iniziato l’attività di falegnameria nell’immobile e ne aveva già acquistato stabilmente la piena disponibilità), laddove peraltro atti di apparente disposizione della proprietà che non conducono per decenni all’immissione nel possesso appaiono anch’essi quantomeno sospetti se non proprio indicativi di una volontà di superare con la forma un dato attuale ormai consolidato .

L’assegnazione del bene a ristoro di torti ereditari patiti, precisa ancora il ricorrente, non fa escludere il possesso “ad usucapionem” (viene citata Cass. n. 10230/2002).

Inoltre, sotto altro e distinto profilo, la statuizione si poneva in contrasto con le risultanze probatorie di cui aveva tenuto conto la sentenza d’appello cassata.

Infine, mutando ancora piano d’esame, si sostiene che la teoria del comodato era insostenibile in quanto esso, stipulato dall’alienante, non è opponibile all’acquirente. 2.

1. La doglianza, nel suo complesso, non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere di una pluralità di autonome ragioni. 2.

1.1. In primo luogo devesi riaffermare che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U., n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448; conf. ex multis, Cass. n. 18998/2021).

Un tale onere qui non viene affatto assolto dal ricorrente, il quale ha esposto un eterogeneo insieme argomentativo, peraltro confusamente incentrato sul fatto, diretto, all’evidenza, a un riesame di merito, del tutto estraneo al giudizio di legittimità. 2.

1.2. Non attinge (la) o, comunque, non tiene conto della ratio decidendi: avuta la disponibilità dell’immobile, chiesta ai proprietari (lo stesso ricorrente, come si è visto, ha dichiarato davanti al Giudice di aver “pregato” costoro per potere utilizzare i locali), non ha dimostrato di avere mutato, con atti esterni percepibili dai proprietari, la detenzione in possesso.

Il ricorrente richiama la massima Rv. 255727 tratta dalla sentenza n. 10230, 15/7/2002: L' animus possidendi , necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.

Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione).

Il riportato principio, peraltro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, non assolve di certo l’esponente, una volta ricostruiti i fatti nei termini riportati, dall’onere di provare di avere compiuto atti concludenti utili a mutare la detenzione in possesso. 2.

1.3. Ogni altra nota critica non fa altro che riportare alla pretesa di un nuovo apprezzamento delle emergenze fattuali, nonché a suggestioni argomentative alternative, qui inesigibili.

3. All’epilogo del complessivo rigettoconsegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che si liquidano, tenuto conto dell’entità della causa, della sua qualità e delle svolte attività, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15128/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 01/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. Uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente. Svolgimento del processo I fatti salienti di causa sono stati riportati da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 18049/2023, pubblicata il 23/6/2023, nei termini di cui appresso. con sentenza del 7 gennaio 2006 il Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare in favore dell’istante [OSCURATO:PERSONA] i locali, con relativo sottotetto, posti al primo piano di un edificio di proprietà di quest’ultimo sito nel Comune di Chienes (BZ), i quali risultavano occupati senza titolo dal prefato convenuto, che da lungo tempo li aveva adibiti a laboratorio di falegnameria; condannava, inoltre, il Radmüller a risarcire al [OSCURATO:PERSONA] i danni causati dall’illegittima occupazione dei suddetti locali e respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. Il giudice altoatesino, sulla base della testimonianza resa in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA], accertava che all’inizio degli anni ’70 gli immobili oggetto di controversia erano stati concessi in locazione al convenuto, il quale aveva, pertanto, cominciato a esercitare il potere di fatto su di essi a titolo di detenzione qualificata. Accoglieva, conseguentemente, la domanda avanzata dall’attore, escludendo, però, dalla condanna il locale posto al piano terra dell’edificio. Tale decisione veniva appellata in via principale dal Radmüller e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza non definitiva del 28 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano: (a)accoglieva la domanda riconvenzionale del Radmüller, dichiarando che il convenuto aveva usucapito il diritto di proprietà sull’intero primo piano del vecchio fienile adibito a laboratorio di falegnameria (compreso il sottotetto ivi costruito) e sul locale sito al piano terra nella parte nord-est, destinato a deposito di trucioli e materiale di risulta, nonché la servitù di passaggio per accedere all’ingresso della falegnameria, posto all’angolo nord-est del primo piano, a favore dell’immobile usucapito e a carico della parte dell’immobile confinante, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], necessaria all’accesso; (b)respingeva le domande attoree di rilascio per occupazione senza titolo e/o di rivendica e le connesse domande risarcitorie; (c)disponeva con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria, ai fini dell’esatta individuazione tavolare del bene oggetto di usucapione e dell’estensione del tracciato della servitù di passaggio, nonché della predisposizione del tipo di frazionamento o del piano di divisione idoneo all’intavolazione. La Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni di tutti gli altri testimoni escussi, giudicate più attendibili rispetto alla deposizione della madre del [OSCURATO:PERSONA], riteneva provato che agli inizi degli anni ’70 i locali in discorso fossero stati consegnati al Radmüller dai proprietari tavolari dell’epoca in virtù di un accordo negoziale di natura transattiva, mai formalizzato per iscritto, prevedente il trasferimento della proprietà dei beni a tacitazione delle pretese ereditarie vantate dall’appellante nei confronti delle due sorelle uterine Olga e [OSCURATO:PERSONA], figlie di primo letto della di lui madre [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del gravame, il trasferimento del possesso dei locali era avvenuto in forza di un titolo contrattuale che, sebbene nullo per difetto di forma scritta, risultava astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, e quindi a determinare in capo all’accipiens l’animus possidendi uti dominus. Espletata successivamente la disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva del 2 febbraio 2009 la Corte d’Appello procedeva alla concreta individuazione dell’immobile e della servitù di passaggio acquistati per usucapione dal Radmüller. Avverso entrambe le sentenze di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resisteva con controricorso il Radmüller. Con sentenza n. 27436/2014 del 30 dicembre 2014 questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo di ricorso, che denunciava l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello non definitiva, dichiarando assorbiti gli altri; cassava l’impugnata decisione, relativamente al motivo accolto, e rinviava la causa, anche per la regolamentazione delle spese processuali, alla Corte d’Appello di Trento, alla quale affidava il compito di procedere a un nuovo e più approfondito esame dei fatti. Alla riassunzione della causa provvedevano, con distinti atti di citazione, sia il Radmüller che il [OSCURATO:PERSONA], ognuno insistendo per l’integrale accoglimento delle domande originariamente formulate. Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 51/2018 del 1° marzo 2018, l’adita Corte tridentina respingeva l’appello principale proposto dal Radmüller avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico; accoglieva, invece, l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava il Radmüller all’immediata restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i locali occupati, compreso quello a piano terra adibito a deposito, ponendo interamente a carico del soccombente le spese dei vari gradi del processo. Contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio il Radmüller ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. (…) La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria . All’esito dell’adunanza camerale il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte e il controricorrente, memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 99 cod. proc. civ., 24 Cost, 2697 e 1141 cod. civ. Assume il ricorrente che la Corte di Trento aveva qualificato il titolo in base al quale l’esponente godeva del bene (“comodato gratuito o altro”), in assenza di allegazione in tal senso dell’attore. La sentenza, inoltre, aveva giudicato inconcludente la considerazione dell’assetto proprietario dell’intero immobile prima degli atti dispositivi intervenuti in favore del Waissteiner (che è incontroverso abbia acquistato la quota di 34/150 della p.ed.42 dalla zia materna [OSCURATO:PERSONA], l’ulteriore quota di 82/150 dalla madre [OSCURATO:PERSONA] sorelle del Radmüller- e la quota di 34/150 dal padre) (pag. 16 della decisione). La pronuncia, secondo il ricorrente, o pecca per difetto e nulla dice rispetto ai 34/150 di provenienza della zia, o pecca per eccesso ed incidenter tantum estende (arbitrariamente perché al di fuori di qualsiasi pur denegato indice probatorio e domanda) lo status comodatario anche alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] . In definitiva, conclude il motivo, il Giudice aveva omesso di decidere sulla domanda volta a qualificare come sine titulo l’occupazione dell’odierno ricorrente (…) ha pronunciato oltre i limiti della domanda volta a qualificare come sine titulo l’occupazione(…) ha qualificato come comodato gratuito (o altro) il titolo dell’odierno ricorrente e questo in assenza di domanda ed eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa delle parti . Risultava leso il diritto di difesa dell’esponente avendo la sentenza postulato in assenza di domanda l’esistenza originaria del comodato, così paralizzando la presunzione di cui all’art. 1141 c.c. ed ha comportato un’inversione (…) dell’onere della prova (…) . 1. 1. Il motivo è infondato e in parte inammissibile. 1. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, rivalutando le risultanze processuali, alla luce delle indicazioni formulate con la sentenza di cassazione, ha rigettato la domanda d’usucapione dell’odierno ricorrente sulla base di una pluralità convergente di emergenze probatorie. Il ricorrente (attore) aveva ammesso in sede d’interrogatorio formale che, divenuto insufficiente lo spazio dal medesimo utilizzato per il laboratorio di falegnameria, in precedenza allocato nell’abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], agli inizi degli anni ’70 si era rivolto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Indrist e li pregava a farlo gestire un laboratorio di falegnameria nel fienile dell’edificio di Chienes per cui è causa considerato che poco prima loro avevano abbandonato l’attività agricola . In quell’occasione aveva, altresì soggiunto di non avere occupato l’intero edificio, ma solo i locali al primo piano e una stanza al pianoterra e, inoltre, Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie mi hanno lasciato l’immobile perché sono stato truffato nell’eredità (…) In sostanza i coniugi [OSCURATO:PERSONA] volevano donarmi l’immobile . Da qui la Corte di Bolzano trae il convincimento che l’odierno ricorrente aveva conseguito la relazione materiale con il bene negli anni ’70 in accordo con la volontà dei proprietari, ai quali è legato da relazioni di parentela (posto che il Radmüller è figlio di seconde nozze di [OSCURATO:PERSONA] la quale dal precedente matrimonio aveva avuto due figlie Olga e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima madre di [OSCURATO:PERSONA]) e che gli hanno consegnato l’immobile su sua richiesta perché vi potesse svolgere la propria attività . Mancando, quindi, un atto d’apprensione autonomo non trovava applicazione la presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ., essendo, quindi onere del Radmüller dare la prova che l’immissione nella disponibilità del bene da parte dei proprietari fosse avvenuta in forza di un titolo non già implicante la mera detenzione in nomine alieno, ma un possesso utile ad usucapire, dovendosi poi considerare che il mutamento della detenzione in possesso non può derivare da un mero atto di volizione interna dell’usucapente, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di opposizione specifica al proprietario possessore . Generica e non provata dalle risultanze probatorie (viene dato analitico atto dell’escussione testimoniale) l’affermazione secondo la quale il bene gli sarebbe stato donato perché era stato truffato nell’eredità . I contenuti dell’ipotizzato accordo transattivo erano rimasti vaghi , anche dopo il nuovo e più approfondito esame richiesto dalla sentenza di cassazione. Per contro il rapporto di parentela rendeva plausibile la concessione gratuita dell’uso dei locali. 1. 1.2. Alla luce di tale assetto motivazionale l’indubbia natura prosecutoria del rinvio per vizio motivazionale (secondo il testo al tempo vigente del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) non giustifica il chiesto sindacato, che, nella sostanza, mira a un improprio riesame di merito. Per vero, a un riesame approfondito si è limitata la Corte d’appello, senza porre a fondamento della decisione fatti nuovi e, tantomeno, a emettere statuizioni in assenza di domanda. L’aver supposto che alla base dell’uso dell’immobile da parte del ricorrente potesse individuarsi un contratto di comodato (o altro), non costituisce decisione “ultrapetita” (piuttosto che l’art. 99, il ricorrente ha inteso richiamare l’art. 112 cod. proc. civ.). Non si tratta d’una affermazione avente forza decisoria ex se, bensì di una ricostruzione resa “incidenter tantum”, a conclusione del complessivo vaglio istruttorio. La Corte d’appello ben avrebbe potuto astenersi dal qualificare la natura del rapporto, che non poteva che avere natura obbligatoria, avendo la prova escluso natura ad effetti reali (tanto è vero che il comodato viene evocato in via d’ipotesi, affiancato da altro possibile, non specificato titolo). Quel che rileva è che il ricorrente attore non ha dimostrato di aver instaurato col bene situazione di fatto riconducibile al possesso. 1. 1.3. Correttamente, quindi, è stata esclusa l’operatività della presunzione di cui all’art. 1141 cod. civ. In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo) – Sez. 2, n. 29594,22/10/2021, Rv. 662568; conf., ex multis, Cass.n. 27411/2019 –. In altri termini, assume rilievo un solo decisivo accertamento (questo sì capace di formare punto di decisione): il ricorrente non s’impossessò del bene, così creando un rapporto di fatto costituente effigie del diritto di proprietà. Ricevette lo stesso per averlo richiesto ai proprietari, di cui, quindi, riconosceva, per forza di cose, la piena signoria, senza riuscire a dimostrare la natura traslativa della concessione. Non compì atti idonei a mutare la detenzione in possesso. Solo questo è quello che rileva. Per il resto, le giustificazioni o spiegazioni del ricorrente restano vaghe e prive di conforto probatorio. 1. 1.4. L’evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. La critica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019). 1. 1.5. Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie l’art. 1141 cod. civ.) il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf. Cass. n. 15879/2018; n. 3708/2014). 1. 1.6. Infine, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 16439, 10/06/2021, Rv. 661483; conf. Cass. n. 1879/2018). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1803 e segg., 1158 e 1164 cod. civ. L’impugnante espone un complesso di argomenti volti, secondo l’aspettativa di costui, a relativizzare ed infine rigettare l’intero impianto motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata . L’ “incipit” della doglianza si apre con l’addebito alla sentenza di avere omesso indagine circa l’intervenuta interversione del possesso [rectius: mutamento della detenzione nel possesso]. Viene soggiunto che in capo al resistente, grazie alla donazione della zia materna del 1979 e la donazione delle quote residue da parte dei suoi genitori nel 1982 si era concentrata la proprietà. L’atto di compravendita e quello di donazione, depositati dalla controparte, non facevano menzione del comodato e in quello di compravendita era stato specificato che veniva assicurata la piena garanzia(…) anche con riferimento alla porzione di immobile per cui è causa . Una tale precisazione appariva incompatibile con la situazione di fatto allora esistente (il ricorrente aveva già iniziato l’attività di falegnameria nell’immobile e ne aveva già acquistato stabilmente la piena disponibilità), laddove peraltro atti di apparente disposizione della proprietà che non conducono per decenni all’immissione nel possesso appaiono anch’essi quantomeno sospetti se non proprio indicativi di una volontà di superare con la forma un dato attuale ormai consolidato . L’assegnazione del bene a ristoro di torti ereditari patiti, precisa ancora il ricorrente, non fa escludere il possesso “ad usucapionem” (viene citata Cass. n. 10230/2002). Inoltre, sotto altro e distinto profilo, la statuizione si poneva in contrasto con le risultanze probatorie di cui aveva tenuto conto la sentenza d’appello cassata. Infine, mutando ancora piano d’esame, si sostiene che la teoria del comodato era insostenibile in quanto esso, stipulato dall’alienante, non è opponibile all’acquirente. 2. 1. La doglianza, nel suo complesso, non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere di una pluralità di autonome ragioni. 2. 1.1. In primo luogo devesi riaffermare che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U., n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448; conf. ex multis, Cass. n. 18998/2021). Un tale onere qui non viene affatto assolto dal ricorrente, il quale ha esposto un eterogeneo insieme argomentativo, peraltro confusamente incentrato sul fatto, diretto, all’evidenza, a un riesame di merito, del tutto estraneo al giudizio di legittimità. 2. 1.2. Non attinge (la) o, comunque, non tiene conto della ratio decidendi: avuta la disponibilità dell’immobile, chiesta ai proprietari (lo stesso ricorrente, come si è visto, ha dichiarato davanti al Giudice di aver “pregato” costoro per potere utilizzare i locali), non ha dimostrato di avere mutato, con atti esterni percepibili dai proprietari, la detenzione in possesso. Il ricorrente richiama la massima Rv. 255727 tratta dalla sentenza n. 10230, 15/7/2002: L' animus possidendi , necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione). Il riportato principio, peraltro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, non assolve di certo l’esponente, una volta ricostruiti i fatti nei termini riportati, dall’onere di provare di avere compiuto atti concludenti utili a mutare la detenzione in possesso. 2. 1.3. Ogni altra nota critica non fa altro che riportare alla pretesa di un nuovo apprezzamento delle emergenze fattuali, nonché a suggestioni argomentative alternative, qui inesigibili. 3. All’epilogo del complessivo rigettoconsegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che si liquidano, tenuto conto dell’entità della causa, della sua qualità e delle svolte attività, siccome in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dal