CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 6 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7 dicembre 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui al capo A) ex art. 44 lett. B) DPR 380/2001, capo B), ex art. 64, 65, 71 e 72 DPR 380/2001 e capo C) ex artt. 349 commi 1 e 2 e 81 cpv c.p. (commessi in Roma fino al 21/10/2015); che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in particolare laddove non riconosce le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante con conseguente riduzione di pena, nonostante gli elementi positivi addotti dalla difesa con i motivi di appello; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alle quali la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria sanzionatoria già espressa dal Tribunale di Roma, fornendo adeguata risposta al motivo di appello relativo al giudizio di equivalenza delle circostanze contestate, mentre il ricorrente non avanza dinanzi a questa Corte elementi specifici o ulteriori rispetto a quelli già valutati nei gradi di merito, apparendo pertanto manifestamente generico e aspecifico; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicem