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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1987

Cassazione n. 15105/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati della stessa specie, sia facendo riferimento al significativo lasso di tempo che vedeva il ricorrente opporti all'intervento di ben quattro militari; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] -tantini Angel ostanzo DEPOSiTATO IN ,T C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati della stessa specie, sia facendo riferimento al significativo lasso di tempo che vedeva il ricorrente opporti all'intervento di ben quattro militari; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] -tantini Angel ostanzo DEPOSiTATO IN ,T C
Sentenza Cassazione n. 15105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris