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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 28817/2026

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i TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorsochiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Taranto rigettaval'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza emessa in data 26 settembre 2025 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata applicata al predettola misura cautelare degli arresti domiciliari essendo stati rilevati a suo caricogravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati cui agli artt. 416, commi 1 e 2,cod. pen. (capo 45), 110 cod. pen. e 3 d.lgs 74 del 2000 (capo 7), 5, comma 1,d.lgs 74 del 2000 (capo 8), 110 cod. pen. e 8 d.lgs 74 del 2000 (capi 9, 10, 11,12, 13 e 14), 110 cod. pen. e 10 bis d.lgs 74 del 2000 (capo 15).2.

Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a tre motivi di seguito enunciati nei limiti necessariper la motivazione.2.1.

Con il primo, articolato, motivo denuncia la violazione dell'art. 273cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 191 e 254 cod. proc. pen., 15 Cost. e 8CEDU, e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in relazionealla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni, chat e e-mail, sulle quali è statofondato il giudizio di gravità indiziaria, per violazione dei divieti probatori e delprincipio di proporzione nella cautela reale.Si lamenta la natura meramente esplorativa del decreto di perquisizione esequestro del 19 maggio 2025, privo di specifiche indicazioni sui limiti, anchetemporali, e sui criteri preventivi di ricerca, con conseguente violazione delprincipio di proporzionalità della cautela reale (si citano Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; Sez. 6, n. 6623 del 19/12/2020, dep.2021, Pessotto, RV 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, RV 264092e altre), oltre che delle garanzie processuali previste dall'art. 254, commi 1 e 2,cod. proc. pen., sia in quanto l’indagato al momento del sequestro non eraassistito da un difensore né è stato avvisato delle facoltà difensive per l'aperturadella corrispondenza, compresa quella di rifiutare la collaborazione e nondisvelare le proprie password, sia perché, diversamente da quando afferma ilTribunale (pagina 75 dell'ordinanza impugnata), come risulta dal verbale diperquisizione sequestro del 19 maggio 2022, la p.g. non si è limitata asequestrare il telefono cellulare e gli altri device, ma li ha accesi e testati con lepassword illegittimamente apprese dallo stesso indagato per verificarne lafunzionalità, così compromettendo la genuinità del contenuto, in apertaviolazione del disposto di cui all'art. 254, comma 2, cod. proc. pen. che vieta allap.g. operante di aprire gli oggetti di corrispondenza, alterarli o prenderealtrimenti conoscenza del loro contenuto (si cita Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024Ud.

Rv. 286467 - 01, anche al fine di segnalarne l'erroneo richiamo operato dalTribunale che non ha considerato, in quel caso, la p.g. si fosse effettivamentelimitata a sequestrare lo smartphone, senza accedere ai suoi contenuti).Inoltre, il Tribunale, aderendo a un orientamento ormai superato, haqualificato le conversazioni telematiche quali meri documenti e non postasoggetta alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen., senza considerarne la naturadi corrispondenza istantanea, parificata a quella epistolare - per di più ancora initinere fra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati - alla luce degli insegnamenti dellasentenza della Corte Costituzionale, n. 170 del 2023; oltretutto, in apertacontraddizione con la premessa che nel caso in esame si trattasse soltanto dimessaggi già letti, conservati nella memoria del dispositivo, i giudici di meritohanno concordemente fondato il giudizio di attualità delle esigenze cautelariproprio sul presupposto che le chat fossero attuali, dunque il sodalizio attivo.Infine, la inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche, ai sensidell'articolo 191 cod. proc. pen., e, a cascata, il vizio dell'ordinanza di custodiacautelare e di quella del riesame che su tali risultanze si fondano, deriva altresìdal mancato rispetto delle modalità di acquisizione attraverso la scansionetrifasica, che prevede dapprima sia creata una copia integrale del contenuto dellastrumentazione appresa (cd.

“copia mezzo”), funzionale alla restituzione deicontenitori, poi sia sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativipertinenti al reato (cd.

“copia fine”), con facoltà del pubblico ministero ditrattenere la copia integrale, che deve essere anch'essa restituita, soltanto per iltempo strettamente necessario all'operazione di selezione; nel caso in esame lap.g. si è arrestata alla realizzazione della sola copia forense, senza alcunaselezione, in violazione del principio sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc.pen., dai paragrafi 3 e 4 dell'art 5 del trattato UE, degli artt. 49 e 52 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione Europea (si citano, Sez. 6, n. 44.010 del2022; Sez. 6, n. 34.265 del 22/09/2020, RV 279949).L'acquisizione onnicomprensiva dei dati presenti sui dispositivi sequestrati èpalesemente illegittima in quanto incompatibile con le finalità probatorie indicatenel decreto di sequestro: sul punto le Sezioni Unite hanno precisato chel’inutilizzabilità non presuppone solo che la prova sia vietata per la sua intrinsecaillegittimità oggettiva, ma anche per effetto del procedimento acquisitivo la cuimanifesta illegittimità lo porta certamente al di fuori del sistema processuale(Sez.

U. n. 50021 del 27 Marzo 1996); infatti, è noto che occorre considerarenella disciplina di cui all'art. 191 cod. proc. pen., tanto i divieti espliciti quanto idivieti più impliciti individuati nelle norme che subordinano il complimento o l'usodi un atto a particolari forme, casi o presupposti (Sez. 2, n.6355 del 25/01/2012;per un'affermazione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 191 cod. proc.pen. anche alle cosiddette prove incostituzionali, si cita altresì Sez.U. n. 6 del 23febbraio 2020; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; si citaaltresì Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, RV 287421- 01, secondo laquale la nullità del sequestro, ex art 185 cod. proc. pen., si estende anche allaacquisizione della copia forense dell'intera memoria del dispositivo).Inoltre, il provvedimento di sequestro delle comunicazioni contenute neidevice del ricorrente, atteso l'obbligo di interpretazione conforme sancito dall'art.288, comma 3, del TFUE, deve ritenersi illegittimo in quanto emesso dal PubblicoMinistero in violazione della Direttiva UE 680 del 2016, in materia di protezionedei dati personali, che impone che il sequestro dei cellulari e l'accesso ai dati inesso contenuti sia preventivamente autorizzato da un giudice o da un'autoritàamministrativa indipendente (si richiamano: Corte Cost. n. 100 del 2024 inordine all'obbligo di disapplicare all'occorrenza anche d’iniziativa le disposizionidella legislazione nazionale contrastanti con le norme europee dotate di effettodiretto; Cass civ, ordinanza n.2677 del 2024, in merito alla efficacia vincolantediretta e prevalente sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte digiustizia dell'Unione Europea; Sentenza del 04/10/2024 della [OSCURATO:PERSONA] di giustizia UE, C. 548/21, che ha sancito il necessario interventoautorizzativo del giudice o di un organo amministrativo indipendente per ilsequestro dei dati contenuti in device informatici, e altre).Epurato quindi il compendio indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] da chat,messaggistica ed e-mail illegittimamente apprese il 19/05/2022, qualiampiamente richiamate e trascritte nell'ordinanza genetica ed in quella delTribunale del riesame, residuano elementi minimi e inconsistenti, quali ilrichiamo alla lavagnetta o ai pizzini o alla contabilità manoscritta, spiegabili inrelazione alla qualità di imprenditore del ricorrente, e comunque certamente nonin grado di vincere la prova di resistenza.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 416 e 43 cod.pen., 273 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in ordine allaaffermata ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al dolo deldelitto associativo come dei reati fine.Si deduce che, espunti i messaggi e le altre comunicazioni illegittimamenteacquisite, risulta carente la motivazione della gravità indiziaria in ordine allaconsapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione a delinquerefinalizzata alla commissione di frodi carosello per lucrare crediti d'imposta, chenon può trarsi esclusivamente dalla prova dei reati fine, costituendo un datoneutro la circostanza che lo stesso fosse amministratore di fatto di plurimesocietà, come il fatto di tenere contatti con il proprio commercialista o appuntaredei dati su una lavagna, dunque illogica la motivazione dell'elemento soggettivoche su questi elementi si basa; né, d'altro canto, il dolo specifico richiesto dallafattispecie, che non può essere perseguita a titolo di dolo eventuale (si citasezione 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285737 - 01), può esseredesunto dalle compravendite di mezzi e materiali intercorse tra le società delgruppo “[OSCURATO:PERSONA]” e quelle di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di transazioni lecite edocumentate, tanto più considerato l'antagonismo in affari tra i due, che si ponein aperto contrasto con l'eventualità che condividessero utili o attività illecite; diconverso, risulta trascurata la circostanza che sia stato rinvenuto e sequestratodel denaro soltanto presso l'abitazione del ricorrente, elemento indicativodell'assenza di condivisione degli utili tipica delle consorterie criminali.

Indefinitiva, non sarebbero emersi comportamenti significativi che si concretino inuna attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020; Sez. 6, n.11733 del 16/02/2022).2.3.

Col terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delleesigenze cautelari e alla scelta della misura.Si deduce che il Tribunale ha basato le proprie conclusioni esclusivamentesulle modalità della condotta in aperta violazione dei principi di attualità econcretezza, in quanto non ha tenuto conto del tempo decorso dallacommissione dei reati, le condotte ascritte essendo terminate al più tardi anovembre del 2022, dopo i sequestri intervenuti fra maggio e luglio dello stessoanno, né delle sopravvenienze, quali il fatto che il ricorrente non si oppose aisequestri dei device rilasciando tutti i codici di blocco e password, non haimpugnato il sequestro di oltre mezzo milione di euro, destinato alla coperturadei presunti illeciti fiscali, inoltre il clamore mediatico della vicenda ne hadistrutto la credibilità commerciale, rendendo improbabile la reiterazione dicondotte analoghe, e lo shock derivante dai sequestri prima e dall'arresto poi hacertamente svolto una determinante funzione deterrente.

In specie, il Tribunaledel riesame non si è confrontato col dato decisivo della presenza di uno iatotemporale significativo tra i fatti e la misura disposta, pari a quasi tre anni (sicita Sez. 1, n. 26618 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, cheribadisce il principio con riguardo alla più grave ipotesi di associazione finalizzataal narcotraffico).3.

Il Procuratore Generale, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso, chediversamente da quanto assume il ricorrente, il Tribunale della cautela hacorrettamente e coerentemente motivato la ricorrenza dei gravi indizi e delleesigenze cautelari.

Risulta altresì corretta l'applicazione del principiogiurisprudenziale, sebbene non incontrastato, che afferma la legittimitàdell'acquisizione dei messaggi whatsapp e degli sms conservati nella memoriadel telefono cellulare, aventi natura di documenti, mediante mera riproduzionefotografica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite inquesta sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del meritocautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottatidal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza, ovveromanifestamente infondate.1.1.

Va premesso che in tema di misure cautelari personali, a fronte di unricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dalTribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012;Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976).

Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all'orientamentoautorevole di Sez.

U, Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari,concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, unapropria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi,sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alladecisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proiettanecessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo aldefinitivo giudizio di merito (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.234598).

Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenutalogica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravitàindiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettivada ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sededibattimentale.1.2.

Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.),esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n.9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); in definitiva - per costantegiurisprudenza di questa Corte - sono inammissibili tutte quelle doglianze checriticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice per le indagini preliminari e alTribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).2.

Il primo motivo col quale si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle “conversazioni chat e e-mail”, sulle quali è stato fondato il giudizio di gravità indiziaria, èmanifestamente infondato e in gran parte reiterativo delle corrispondentideduzioni contenute nella istanza di riesame.2.1.

Per una migliore intellezione del caso è necessario premettere unabrevissima cronologia della sequenza provvedimentale che caratterizzal'indagine, quale tratta dal provvedimento impugnato.i.

L'indagine nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva avviata a seguitodell'intervento della Guardia di finanza presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.del 19 gennaio 2021, cui faceva seguito un'ampia attività di acquisizionedocumentale presso le numerose società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], nonché servizidi osservazione controllo e sopralluogo, attività di captazione di comunicazionitra assenti, conclusesi in data 16 marzo 2022;ii. sulla base di questi elementi il Pubblico Ministero emetteva, il 12 maggio2022, decreto di perquisizione nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, inqualità di amministratore di fatto e di diritto di 36 società ivi specificamenteindicate, ordinando altresì il consequenziale sequestro, ai sensi dell'art. 252 cod.proc. pen., del corpo del reato e di tutte le cose utili ai fini delle indagini e alloscopo di ricostruire i rapporti oggetto di investigazione e le concrete modalità diesecuzione dei reati prevedendo esplicitamente che gli operanti procedessero alsequestro di eventuali strumenti informatici, nel rispetto delle cautele necessarieal fine di presentarne i dati; nello stesso decreto, quale trascritto alle pagine da68 a 75 dell'ordinanza impugnata, si precisava, tra l'altro, riguardo ai PC, aitelefoni ed ogni altro supporto informatico di archiviazione dati, che il sequestroera finalizzato ad accedere a documentazione contabile, extracontabile ebancaria nonché alle comunicazioni telematiche via email e qualunque socialnetwork tra i coindagati aventi ad oggetto le imputazioni e alla individuazione diriscontri circa la consapevolezza del commercialista (D'Errico), in merito allanatura illecita delle operazioni poste in essere dagli amministratori di fatto e didiritto delle società cartiere;iii. nell'ambito di tale attività delegata, il Nucleo di polizia economicofinanziaria della Guardia di finanza di Taranto, il 19 maggio 2022 sequestrava,oltre a documentazione e denaro contante, anche cellulari, computer, altridispositivi e schede Sim in uso a [OSCURATO:PERSONA];iiii. il PM procedente, con ulteriore apposita delega del 27 maggio 2022,conferiva specifico incarico agli ufficiali e agenti di p.g. in possesso della qualificadi “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di procedere all'estrazione di copiaforense dei dati contenuti nei suddetti dispositivi, operazioni che, come risultadal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, si svolgevano tra il 30maggio 2022, data della consegna dei dispositivi e il 19 settembre, 2022 data ditermine delle operazioni stesse;iiiii. infine, con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Tarantoha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arrestidomiciliari in relazione al delitto di cui all'articolo 416, commi 1 e 2, cod. pen.,con il ruolo di promotore e organizzatore di un'associazione finalizzata allacommissione di reati ni materia tributaria, ed a svariati reati fine.2.2.

Si rileva di conseguenza, che è priva di concreto fondamento,risolvendosi oltretutto in una riproposizione delle stesse argomentazionisottoposte al Tribunale della cautela - che del vero non ha definitivamenteescluso la natura di corrispondenza dei messaggi e chat contenuti nei telefonicellulari, ma ha invece offerto una doppia motivazione facendo propri principi diseguito affermati da questa Corte - la dedotta violazione del principio diproporzionalità, emergendo chiaramente dall'ordinanza impugnata (si vedano inparticolare, oltre le pagine da 68 a 75 sopra richiamate, le pagine 102 e 103) cheil sequestro del cellulare e di altri device al fine di acquisirne contenuti rilevantiper le indagini, è stato disposto dal pubblico ministero, e non già dalla p.g.d’iniziativa, con decreto ampiamente motivato, di oltre 60 pagine, dove è stataricostruita l'attività di indagini fino al momento svolta e individuate quali fosserole ulteriori informazioni oggetto di ricerca, dettando così i criteri di selezionerispetto all'oggetto del sequestro.

Il Tribunale ha evidenziato che il pubblicoministero non si è limitato a indicare le ragioni probatorie in maniera genericama ha voluto dettagliare le informazioni oggetto di ricerca, per quanto quid’interesse con riferimento ai dispositivi informatici e altri supporti in grado diconsentire archiviazione dati, precisando che lo scopo era quello di accedere adocumentazione contabile, extra contabile e bancaria, comunicazioni telematicheo via email o altri social network tra i coindagati, aventi ad oggetto leimputazioni, anche al fine di accertare l'inesistenza soggettiva e oggettiva delleprestazioni indicate in fattura così come l'identità e il ruolo dei vari prestanome.Il Tribunale della cautela ha fatto dunque buon governo del principiosecondo cui il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quellaesecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestroesteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo(Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, 1286 del20/11/2024, dep. 2025, v. 287421 - 01; v. da ultimo.

Sez. 3, n. 7063 del11/02/2026 e Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 08/01/2026, entrambe n.m.sul punto, laddove la prima ha affermato altresì la facoltà, entro certi limiti, delpubblico ministero di precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparatoargomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità delvincolo, la seconda l’esclusione di un onere del pubblico ministero di prefissare,in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici).2.3.

Oltretutto, al sequestro dei device hanno tempestivamente fattoseguito le operazioni di estrazione dei dati contenuti, come risulta dall’ordinanzaimpugnata e dal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, per cui èesclusa la dedotta violazione del disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc.pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza odi conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, in quanto tale divieto,in primo luogo, opera solo nella fase di apprensione e, in ogni caso riguardasequestri disposti d’iniziativa dalla p.g., e viene meno a seguito della apposizionedel vincolo con decreto del pubblico ministero, che legittima, altresì, l'analisitecnica del materiale svolta da un consulente appositamente incaricato o dallapolizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi dipertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copiaintegrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria(Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025, Rv. 289087 - 02; si veda anche Sez. 2, n.25549 del 15/05/2024, Rv. 286467 - 01 che ha escluso qualsiasi violazione deldisposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si eralimitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto dellacorrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministerocon il proprio consulente).

Né del resto appare rilevante in questa sede, diimpugnazione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare personale,se e in quale momento sia stata disposta la restituzione degli apparecchi e deisupporti ovvero dei dati estratti non necessari alle indagini, potendo comunque iltitolare dei beni avanzare autonoma istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc.pen. o opporsi all’eventuale diniego (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026,Rv. 289205 - 01).2.4.

Va ribadito altresì, con riguardo alla lamentata violazione delladisciplina euro-unitaria, che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cuiprevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare insequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità diun provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto,con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, postoche la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionalenella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cuiacquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, inquanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabilialle intercettazioni (Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 03;Sez. 2, n. 23168 del 5/05/2026 non mass.).Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza (non rilevantenel caso in esame) in tema di utilizzabilità di prove, costituite da comunicazioniintercorse sulla rete criptata “Sky-Ecc”, acquisite mediante ordine europeo diindagine, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione dicorrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. nonrichiede che, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e,dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario unprovvedimento del giudice (Sez.

U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, inmotivazione, par. 14.2; Sez.

U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione,par. 11.2).Invero, l'art. 15 Cost. impiega l’espressione «autorità giudiziaria», la qualeindica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblicoministero, in conformità con quanto previsto nel diritto euro-unitario per il quale,con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine,la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, nella nozione di«autorità giudiziaria», è incluso anche il pubblico ministero (Corte giustizia,08/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], C-584/19, punto 75).In base alle considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza di questa Corte,si deve quindi ritenere che, nel diritto interno attualmente vigente, non ènecessario un provvedimento di un giudice ai fini del sequestro di dati informaticiassimilabili al concetto di corrispondenza, essendo sufficiente un provvedimentodel pubblico ministero.2.5.

Né, d’altro canto, al di là del fatto che si tratterebbe, se del caso, diuna nullità di ordine generale la cui deduzione, non essendo stata eccepita nelprimo atto in cui la parte è venuta a conoscenza, è ormai preclusa, è possibileapprezzare alcuna ulteriore violazione procedurale, in virtù della dedottaacquisizione delle password dei device dall’imputato in sede di perquisizionesenza previo avviso della facoltà difensive, in uno con la possibilecompromissione della genuinità dei contenuti in conseguenza della accensione diprova degli apparecchi, in quanto entrambe le questioni, quali risulterebbero dalverbale di sequestro del 19 maggio 2022, difettano della necessaria specificitàtrattandosi di un atto non allegato o riprodotto nell’odierno atto di impugnazione,del quale nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'art. 165-bisdisp.att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenutenecessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).3.

Il secondo motivo di ricorso che investe la ritenuta sussistenzadell'elemento soggettivo del delitto associativo è inammissibile.3.1.

Osserva il collegio che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio delgiudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sullefonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puòessere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, èinammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su talipunti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fattoaddebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 20003 del10/01/2020, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982 -01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962 - 01).3.2.

Nel caso l'esame, al di là della questione della utilizzabilità delle chatwhatsapp, il ricorrente, come si apprezza dal riepilogo delle doglianze contenutonella decisione impugnata (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117 - 01),non aveva sviluppato alcuna specifica argomentazione in ordine alla ricorrenzadell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., limitandosi aduna contestazione, come rilevato dal Tribunale della cautela, ampiamentegenerica (cfr. pag. 105 e 111), dell'esistenza dell'associazione e dellaconsapevolezza del dolo partecipativo.3.3.

L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al datoprobatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza inrelazione a tutti i reati oggetto della contestazione provvisoria, compreso ildelitto associativo, finalizzato alla commissione di plurime violazione tributarie,bersaglio della censura difensiva in ordine alla ricorrenza del dolo associativo.Premessa la sussistenza di un’associazione a delinquere, rientrante nelparadigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal 2017 al2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere, amministrate daprestanome, all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reatifine), l’ordinanza impugnata, dopo avere dato atto del fatto che, al di là dellacontestazione in merito alla utilizzabilità delle chat whatsapp, il ricorrente,principale beneficiario dei proventi dell'attività illecita organizzata all'esito dellaperquisizione trovato in possesso della somma di euro 541.000 in contanti, nonaveva affatto argomentato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle chat dalcomplessivo compendio probatorio a suo carico (cfr pag. 84), e che pertanto ladoglianza era generica (pag. 98), ha poi riepilogato i molteplici elementi sui qualisi fonda il quadro indiziario, individuati nei servizi di osservazione e controllodella p.g., nella documentazione fotografica effettuata in sede di ispezioni, negliaccertamenti effettuati sulla scorta delle banche dati in uso ai corpi di polizia,negli accertamenti bancari, nell'acquisizione delle sommarie informazioni deisoggetti informati sui fatti e sugli esiti delle intercettazioni disposte, osservandoche il sistema fraudolento ordito emergeva già sulla base di tali elementi di provaraccolti nel corso delle indagini ulteriori e diversi rispetto alle chat whatsapp cherappresentano un elemento di ulteriore conferma e conforto, cui si sommano, inumerosi appunti manoscritti relativi ai rapporti di dare e avere, ai vantaggiottenuti da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delle fatture utilizzate dalle società a luiriconducibili e al profitto del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 97 e 98; pag. 105 e segg., apag.144 riepilogata la posizione e il ruolo del ricorrente).L’ordinanza impugnata, ha altresì evidenziato la pregnanza indiziaria dellalavagnetta magnetica trovata presso il [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge la sintesi dellastruttura organizzativa mediante la quale operava l'associazione dal lato dellesocietà emittenti, le false fatture, con l'indicazione dei rappresentanti legali,mere teste di legno, a ciascuna associati e dei commercialisti che ne gestivano lacontabilità, l’aspetto prospettico delle cose da fare e gli assegni da riscuotere, iruoli e i rapporti con i partecipi, quali emersi, oltre che dalla documentazionesocietaria, dalle chat e dalle conversazioni intercettate (cfr pagg. da 145 a 150).4.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazionedi partecipazione, con il ruolo di promotore, ad un’associazione a delinquere cheha operato, per un lungo periodo, quantomeno dal 2017 sino al 2023, risultacongruamente argomentata.Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopo le perquisizioni e i sequestridel maggio 2022, vi era stata la prosecuzione del programma criminoso con lerichieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui erano finalizzate le false fatture sindalla loro emissione, che era proseguita anche successivamente alle perquisizionie sequestri del 19 maggio 2022 l'emissione di fatture tramite società a seintestate, che fra il 15 settembre e il 10 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] di Lecce avevaacquisito le quote societarie di 20 società, sostituendosi ai legali rappresentanti,ciò che dimostra che la cancellazione delle società coinvolte non era garanziadella non riedizione dei medesimi schemi illeciti, che ancora nel 2024, eraemersa, da parte di ulteriori società, l'emissione di fatture nei confronti di tresoggetti già prestanome di alcune delle cartiere di [OSCURATO:PERSONA], che inprecedenza il ricorrente, pur consapevole delle attività ispettive nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] srl, quantomeno dal 2021, aveva perseverato nei propritraffici illeciti; la spregiudicatezza così manifestata, la professionalità maturata,ancor prima dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in più ampi circuiti criminali qualeemergente dai messaggi whatsupp, erano dimostrazione della proclività al delittodel ricorrente, che oltretutto, seppur formalmente incensurato, era indagato inaltri procedimenti aperti sia dalla Procura presso il Tribunale di Roma che dallaProcura presso il Tribunale di Bari.

Persisteva dunque il pericolo di recidiva,sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile per rivederne laportata.La motivazione resa dal Tribunale, non sottaciuto che nel caso in discorso sidiscute della legittimità del provvedimento genetico, per cui sono esclusi glielementi e le valutazioni susseguenti all’applicazione della misura, non presentaprofili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata (Sez. 3, n. 40873del 21/10/2010, Rv. 248698 - 01).5.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di unasomma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorsochiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Taranto rigettaval'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza emessa in data 26 settembre 2025 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata applicata al predettola misura cautelare degli arresti domiciliari essendo stati rilevati a suo caricogravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati cui agli artt. 416, commi 1 e 2,cod. pen. (capo 45), 110 cod. pen. e 3 d.lgs 74 del 2000 (capo 7), 5, comma 1,d.lgs 74 del 2000 (capo 8), 110 cod. pen. e 8 d.lgs 74 del 2000 (capi 9, 10, 11,12, 13 e 14), 110 cod. pen. e 10 bis d.lgs 74 del 2000 (capo 15).2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a tre motivi di seguito enunciati nei limiti necessariper la motivazione.2.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia la violazione dell'art. 273cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 191 e 254 cod. proc. pen., 15 Cost. e 8CEDU, e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in relazionealla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni, chat e e-mail, sulle quali è statofondato il giudizio di gravità indiziaria, per violazione dei divieti probatori e delprincipio di proporzione nella cautela reale.Si lamenta la natura meramente esplorativa del decreto di perquisizione esequestro del 19 maggio 2025, privo di specifiche indicazioni sui limiti, anchetemporali, e sui criteri preventivi di ricerca, con conseguente violazione delprincipio di proporzionalità della cautela reale (si citano Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; Sez. 6, n. 6623 del 19/12/2020, dep.2021, Pessotto, RV 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, RV 264092e altre), oltre che delle garanzie processuali previste dall'art. 254, commi 1 e 2,cod. proc. pen., sia in quanto l’indagato al momento del sequestro non eraassistito da un difensore né è stato avvisato delle facoltà difensive per l'aperturadella corrispondenza, compresa quella di rifiutare la collaborazione e nondisvelare le proprie password, sia perché, diversamente da quando afferma ilTribunale (pagina 75 dell'ordinanza impugnata), come risulta dal verbale diperquisizione sequestro del 19 maggio 2022, la p.g. non si è limitata asequestrare il telefono cellulare e gli altri device, ma li ha accesi e testati con lepassword illegittimamente apprese dallo stesso indagato per verificarne lafunzionalità, così compromettendo la genuinità del contenuto, in apertaviolazione del disposto di cui all'art. 254, comma 2, cod. proc. pen. che vieta allap.g. operante di aprire gli oggetti di corrispondenza, alterarli o prenderealtrimenti conoscenza del loro contenuto (si cita Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024Ud. Rv. 286467 - 01, anche al fine di segnalarne l'erroneo richiamo operato dalTribunale che non ha considerato, in quel caso, la p.g. si fosse effettivamentelimitata a sequestrare lo smartphone, senza accedere ai suoi contenuti).Inoltre, il Tribunale, aderendo a un orientamento ormai superato, haqualificato le conversazioni telematiche quali meri documenti e non postasoggetta alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen., senza considerarne la naturadi corrispondenza istantanea, parificata a quella epistolare - per di più ancora initinere fra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati - alla luce degli insegnamenti dellasentenza della Corte Costituzionale, n. 170 del 2023; oltretutto, in apertacontraddizione con la premessa che nel caso in esame si trattasse soltanto dimessaggi già letti, conservati nella memoria del dispositivo, i giudici di meritohanno concordemente fondato il giudizio di attualità delle esigenze cautelariproprio sul presupposto che le chat fossero attuali, dunque il sodalizio attivo.Infine, la inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche, ai sensidell'articolo 191 cod. proc. pen., e, a cascata, il vizio dell'ordinanza di custodiacautelare e di quella del riesame che su tali risultanze si fondano, deriva altresìdal mancato rispetto delle modalità di acquisizione attraverso la scansionetrifasica, che prevede dapprima sia creata una copia integrale del contenuto dellastrumentazione appresa (cd. “copia mezzo”), funzionale alla restituzione deicontenitori, poi sia sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativipertinenti al reato (cd. “copia fine”), con facoltà del pubblico ministero ditrattenere la copia integrale, che deve essere anch'essa restituita, soltanto per iltempo strettamente necessario all'operazione di selezione; nel caso in esame lap.g. si è arrestata alla realizzazione della sola copia forense, senza alcunaselezione, in violazione del principio sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc.pen., dai paragrafi 3 e 4 dell'art 5 del trattato UE, degli artt. 49 e 52 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione Europea (si citano, Sez. 6, n. 44.010 del2022; Sez. 6, n. 34.265 del 22/09/2020, RV 279949).L'acquisizione onnicomprensiva dei dati presenti sui dispositivi sequestrati èpalesemente illegittima in quanto incompatibile con le finalità probatorie indicatenel decreto di sequestro: sul punto le Sezioni Unite hanno precisato chel’inutilizzabilità non presuppone solo che la prova sia vietata per la sua intrinsecaillegittimità oggettiva, ma anche per effetto del procedimento acquisitivo la cuimanifesta illegittimità lo porta certamente al di fuori del sistema processuale(Sez. U. n. 50021 del 27 Marzo 1996); infatti, è noto che occorre considerarenella disciplina di cui all'art. 191 cod. proc. pen., tanto i divieti espliciti quanto idivieti più impliciti individuati nelle norme che subordinano il complimento o l'usodi un atto a particolari forme, casi o presupposti (Sez. 2, n.6355 del 25/01/2012;per un'affermazione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 191 cod. proc.pen. anche alle cosiddette prove incostituzionali, si cita altresì Sez.U. n. 6 del 23febbraio 2020; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, RV 287421-01; si citaaltresì Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, RV 287421- 01, secondo laquale la nullità del sequestro, ex art 185 cod. proc. pen., si estende anche allaacquisizione della copia forense dell'intera memoria del dispositivo).Inoltre, il provvedimento di sequestro delle comunicazioni contenute neidevice del ricorrente, atteso l'obbligo di interpretazione conforme sancito dall'art.288, comma 3, del TFUE, deve ritenersi illegittimo in quanto emesso dal PubblicoMinistero in violazione della Direttiva UE 680 del 2016, in materia di protezionedei dati personali, che impone che il sequestro dei cellulari e l'accesso ai dati inesso contenuti sia preventivamente autorizzato da un giudice o da un'autoritàamministrativa indipendente (si richiamano: Corte Cost. n. 100 del 2024 inordine all'obbligo di disapplicare all'occorrenza anche d’iniziativa le disposizionidella legislazione nazionale contrastanti con le norme europee dotate di effettodiretto; Cass civ, ordinanza n.2677 del 2024, in merito alla efficacia vincolantediretta e prevalente sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte digiustizia dell'Unione Europea; Sentenza del 04/10/2024 della [OSCURATO:PERSONA] di giustizia UE, C. 548/21, che ha sancito il necessario interventoautorizzativo del giudice o di un organo amministrativo indipendente per ilsequestro dei dati contenuti in device informatici, e altre).Epurato quindi il compendio indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] da chat,messaggistica ed e-mail illegittimamente apprese il 19/05/2022, qualiampiamente richiamate e trascritte nell'ordinanza genetica ed in quella delTribunale del riesame, residuano elementi minimi e inconsistenti, quali ilrichiamo alla lavagnetta o ai pizzini o alla contabilità manoscritta, spiegabili inrelazione alla qualità di imprenditore del ricorrente, e comunque certamente nonin grado di vincere la prova di resistenza.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 416 e 43 cod.pen., 273 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in ordine allaaffermata ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al dolo deldelitto associativo come dei reati fine.Si deduce che, espunti i messaggi e le altre comunicazioni illegittimamenteacquisite, risulta carente la motivazione della gravità indiziaria in ordine allaconsapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione a delinquerefinalizzata alla commissione di frodi carosello per lucrare crediti d'imposta, chenon può trarsi esclusivamente dalla prova dei reati fine, costituendo un datoneutro la circostanza che lo stesso fosse amministratore di fatto di plurimesocietà, come il fatto di tenere contatti con il proprio commercialista o appuntaredei dati su una lavagna, dunque illogica la motivazione dell'elemento soggettivoche su questi elementi si basa; né, d'altro canto, il dolo specifico richiesto dallafattispecie, che non può essere perseguita a titolo di dolo eventuale (si citasezione 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285737 - 01), può esseredesunto dalle compravendite di mezzi e materiali intercorse tra le società delgruppo “[OSCURATO:PERSONA]” e quelle di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di transazioni lecite edocumentate, tanto più considerato l'antagonismo in affari tra i due, che si ponein aperto contrasto con l'eventualità che condividessero utili o attività illecite; diconverso, risulta trascurata la circostanza che sia stato rinvenuto e sequestratodel denaro soltanto presso l'abitazione del ricorrente, elemento indicativodell'assenza di condivisione degli utili tipica delle consorterie criminali. Indefinitiva, non sarebbero emersi comportamenti significativi che si concretino inuna attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020; Sez. 6, n.11733 del 16/02/2022).2.3. Col terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delleesigenze cautelari e alla scelta della misura.Si deduce che il Tribunale ha basato le proprie conclusioni esclusivamentesulle modalità della condotta in aperta violazione dei principi di attualità econcretezza, in quanto non ha tenuto conto del tempo decorso dallacommissione dei reati, le condotte ascritte essendo terminate al più tardi anovembre del 2022, dopo i sequestri intervenuti fra maggio e luglio dello stessoanno, né delle sopravvenienze, quali il fatto che il ricorrente non si oppose aisequestri dei device rilasciando tutti i codici di blocco e password, non haimpugnato il sequestro di oltre mezzo milione di euro, destinato alla coperturadei presunti illeciti fiscali, inoltre il clamore mediatico della vicenda ne hadistrutto la credibilità commerciale, rendendo improbabile la reiterazione dicondotte analoghe, e lo shock derivante dai sequestri prima e dall'arresto poi hacertamente svolto una determinante funzione deterrente. In specie, il Tribunaledel riesame non si è confrontato col dato decisivo della presenza di uno iatotemporale significativo tra i fatti e la misura disposta, pari a quasi tre anni (sicita Sez. 1, n. 26618 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, cheribadisce il principio con riguardo alla più grave ipotesi di associazione finalizzataal narcotraffico).3. Il Procuratore Generale, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso, chediversamente da quanto assume il ricorrente, il Tribunale della cautela hacorrettamente e coerentemente motivato la ricorrenza dei gravi indizi e delleesigenze cautelari. Risulta altresì corretta l'applicazione del principiogiurisprudenziale, sebbene non incontrastato, che afferma la legittimitàdell'acquisizione dei messaggi whatsapp e degli sms conservati nella memoriadel telefono cellulare, aventi natura di documenti, mediante mera riproduzionefotografica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite inquesta sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del meritocautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottatidal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza, ovveromanifestamente infondate.1.1. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, a fronte di unricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dalTribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012;Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976). Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all'orientamentoautorevole di Sez. U, Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari,concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, unapropria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi,sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alladecisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proiettanecessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo aldefinitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenutalogica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravitàindiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettivada ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sededibattimentale.1.2. Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.),esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n.9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438); in definitiva - per costantegiurisprudenza di questa Corte - sono inammissibili tutte quelle doglianze checriticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice per le indagini preliminari e alTribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).2. Il primo motivo col quale si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle “conversazioni chat e e-mail”, sulle quali è stato fondato il giudizio di gravità indiziaria, èmanifestamente infondato e in gran parte reiterativo delle corrispondentideduzioni contenute nella istanza di riesame.2.1. Per una migliore intellezione del caso è necessario premettere unabrevissima cronologia della sequenza provvedimentale che caratterizzal'indagine, quale tratta dal provvedimento impugnato.i. L'indagine nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva avviata a seguitodell'intervento della Guardia di finanza presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.del 19 gennaio 2021, cui faceva seguito un'ampia attività di acquisizionedocumentale presso le numerose società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], nonché servizidi osservazione controllo e sopralluogo, attività di captazione di comunicazionitra assenti, conclusesi in data 16 marzo 2022;ii. sulla base di questi elementi il Pubblico Ministero emetteva, il 12 maggio2022, decreto di perquisizione nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, inqualità di amministratore di fatto e di diritto di 36 società ivi specificamenteindicate, ordinando altresì il consequenziale sequestro, ai sensi dell'art. 252 cod.proc. pen., del corpo del reato e di tutte le cose utili ai fini delle indagini e alloscopo di ricostruire i rapporti oggetto di investigazione e le concrete modalità diesecuzione dei reati prevedendo esplicitamente che gli operanti procedessero alsequestro di eventuali strumenti informatici, nel rispetto delle cautele necessarieal fine di presentarne i dati; nello stesso decreto, quale trascritto alle pagine da68 a 75 dell'ordinanza impugnata, si precisava, tra l'altro, riguardo ai PC, aitelefoni ed ogni altro supporto informatico di archiviazione dati, che il sequestroera finalizzato ad accedere a documentazione contabile, extracontabile ebancaria nonché alle comunicazioni telematiche via email e qualunque socialnetwork tra i coindagati aventi ad oggetto le imputazioni e alla individuazione diriscontri circa la consapevolezza del commercialista (D'Errico), in merito allanatura illecita delle operazioni poste in essere dagli amministratori di fatto e didiritto delle società cartiere;iii. nell'ambito di tale attività delegata, il Nucleo di polizia economicofinanziaria della Guardia di finanza di Taranto, il 19 maggio 2022 sequestrava,oltre a documentazione e denaro contante, anche cellulari, computer, altridispositivi e schede Sim in uso a [OSCURATO:PERSONA];iiii. il PM procedente, con ulteriore apposita delega del 27 maggio 2022,conferiva specifico incarico agli ufficiali e agenti di p.g. in possesso della qualificadi “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” di procedere all'estrazione di copiaforense dei dati contenuti nei suddetti dispositivi, operazioni che, come risultadal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, si svolgevano tra il 30maggio 2022, data della consegna dei dispositivi e il 19 settembre, 2022 data ditermine delle operazioni stesse;iiiii. infine, con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Tarantoha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arrestidomiciliari in relazione al delitto di cui all'articolo 416, commi 1 e 2, cod. pen.,con il ruolo di promotore e organizzatore di un'associazione finalizzata allacommissione di reati ni materia tributaria, ed a svariati reati fine.2.2. Si rileva di conseguenza, che è priva di concreto fondamento,risolvendosi oltretutto in una riproposizione delle stesse argomentazionisottoposte al Tribunale della cautela - che del vero non ha definitivamenteescluso la natura di corrispondenza dei messaggi e chat contenuti nei telefonicellulari, ma ha invece offerto una doppia motivazione facendo propri principi diseguito affermati da questa Corte - la dedotta violazione del principio diproporzionalità, emergendo chiaramente dall'ordinanza impugnata (si vedano inparticolare, oltre le pagine da 68 a 75 sopra richiamate, le pagine 102 e 103) cheil sequestro del cellulare e di altri device al fine di acquisirne contenuti rilevantiper le indagini, è stato disposto dal pubblico ministero, e non già dalla p.g.d’iniziativa, con decreto ampiamente motivato, di oltre 60 pagine, dove è stataricostruita l'attività di indagini fino al momento svolta e individuate quali fosserole ulteriori informazioni oggetto di ricerca, dettando così i criteri di selezionerispetto all'oggetto del sequestro. Il Tribunale ha evidenziato che il pubblicoministero non si è limitato a indicare le ragioni probatorie in maniera genericama ha voluto dettagliare le informazioni oggetto di ricerca, per quanto quid’interesse con riferimento ai dispositivi informatici e altri supporti in grado diconsentire archiviazione dati, precisando che lo scopo era quello di accedere adocumentazione contabile, extra contabile e bancaria, comunicazioni telematicheo via email o altri social network tra i coindagati, aventi ad oggetto leimputazioni, anche al fine di accertare l'inesistenza soggettiva e oggettiva delleprestazioni indicate in fattura così come l'identità e il ruolo dei vari prestanome.Il Tribunale della cautela ha fatto dunque buon governo del principiosecondo cui il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quellaesecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestroesteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo(Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, 1286 del20/11/2024, dep. 2025, v. 287421 - 01; v. da ultimo. Sez. 3, n. 7063 del11/02/2026 e Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 08/01/2026, entrambe n.m.sul punto, laddove la prima ha affermato altresì la facoltà, entro certi limiti, delpubblico ministero di precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparatoargomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità delvincolo, la seconda l’esclusione di un onere del pubblico ministero di prefissare,in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici).2.3. Oltretutto, al sequestro dei device hanno tempestivamente fattoseguito le operazioni di estrazione dei dati contenuti, come risulta dall’ordinanzaimpugnata e dal verbale di operazioni compiute allegato al ricorso, per cui èesclusa la dedotta violazione del disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc.pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza odi conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, in quanto tale divieto,in primo luogo, opera solo nella fase di apprensione e, in ogni caso riguardasequestri disposti d’iniziativa dalla p.g., e viene meno a seguito della apposizionedel vincolo con decreto del pubblico ministero, che legittima, altresì, l'analisitecnica del materiale svolta da un consulente appositamente incaricato o dallapolizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi dipertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copiaintegrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria(Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025, Rv. 289087 - 02; si veda anche Sez. 2, n.25549 del 15/05/2024, Rv. 286467 - 01 che ha escluso qualsiasi violazione deldisposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si eralimitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto dellacorrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministerocon il proprio consulente). Né del resto appare rilevante in questa sede, diimpugnazione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare personale,se e in quale momento sia stata disposta la restituzione degli apparecchi e deisupporti ovvero dei dati estratti non necessari alle indagini, potendo comunque iltitolare dei beni avanzare autonoma istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc.pen. o opporsi all’eventuale diniego (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026,Rv. 289205 - 01).2.4. Va ribadito altresì, con riguardo alla lamentata violazione delladisciplina euro-unitaria, che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cuiprevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare insequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità diun provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto,con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, postoche la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionalenella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cuiacquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, inquanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabilialle intercettazioni (Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 03;Sez. 2, n. 23168 del 5/05/2026 non mass.).Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza (non rilevantenel caso in esame) in tema di utilizzabilità di prove, costituite da comunicazioniintercorse sulla rete criptata “Sky-Ecc”, acquisite mediante ordine europeo diindagine, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione dicorrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. nonrichiede che, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e,dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario unprovvedimento del giudice (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, inmotivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione,par. 11.2).Invero, l'art. 15 Cost. impiega l’espressione «autorità giudiziaria», la qualeindica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblicoministero, in conformità con quanto previsto nel diritto euro-unitario per il quale,con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine,la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, nella nozione di«autorità giudiziaria», è incluso anche il pubblico ministero (Corte giustizia,08/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], C-584/19, punto 75).In base alle considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza di questa Corte,si deve quindi ritenere che, nel diritto interno attualmente vigente, non ènecessario un provvedimento di un giudice ai fini del sequestro di dati informaticiassimilabili al concetto di corrispondenza, essendo sufficiente un provvedimentodel pubblico ministero.2.5. Né, d’altro canto, al di là del fatto che si tratterebbe, se del caso, diuna nullità di ordine generale la cui deduzione, non essendo stata eccepita nelprimo atto in cui la parte è venuta a conoscenza, è ormai preclusa, è possibileapprezzare alcuna ulteriore violazione procedurale, in virtù della dedottaacquisizione delle password dei device dall’imputato in sede di perquisizionesenza previo avviso della facoltà difensive, in uno con la possibilecompromissione della genuinità dei contenuti in conseguenza della accensione diprova degli apparecchi, in quanto entrambe le questioni, quali risulterebbero dalverbale di sequestro del 19 maggio 2022, difettano della necessaria specificitàtrattandosi di un atto non allegato o riprodotto nell’odierno atto di impugnazione,del quale nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'art. 165-bisdisp.att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenutenecessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).3. Il secondo motivo di ricorso che investe la ritenuta sussistenzadell'elemento soggettivo del delitto associativo è inammissibile.3.1. Osserva il collegio che, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio delgiudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sullefonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puòessere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, èinammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su talipunti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fattoaddebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 20003 del10/01/2020, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982 -01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962 - 01).3.2. Nel caso l'esame, al di là della questione della utilizzabilità delle chatwhatsapp, il ricorrente, come si apprezza dal riepilogo delle doglianze contenutonella decisione impugnata (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117 - 01),non aveva sviluppato alcuna specifica argomentazione in ordine alla ricorrenzadell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., limitandosi aduna contestazione, come rilevato dal Tribunale della cautela, ampiamentegenerica (cfr. pag. 105 e 111), dell'esistenza dell'associazione e dellaconsapevolezza del dolo partecipativo.3.3. L’ordinanza impugnata, con motivazione logica e aderente al datoprobatorio, ha argomentato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza inrelazione a tutti i reati oggetto della contestazione provvisoria, compreso ildelitto associativo, finalizzato alla commissione di plurime violazione tributarie,bersaglio della censura difensiva in ordine alla ricorrenza del dolo associativo.Premessa la sussistenza di un’associazione a delinquere, rientrante nelparadigma normativo di cui all’art. 416 cod.proc.pen., operante dal 2017 al2023, finalizzata attraverso un sistema di società c.d. cartiere, amministrate daprestanome, all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reatifine), l’ordinanza impugnata, dopo avere dato atto del fatto che, al di là dellacontestazione in merito alla utilizzabilità delle chat whatsapp, il ricorrente,principale beneficiario dei proventi dell'attività illecita organizzata all'esito dellaperquisizione trovato in possesso della somma di euro 541.000 in contanti, nonaveva affatto argomentato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle chat dalcomplessivo compendio probatorio a suo carico (cfr pag. 84), e che pertanto ladoglianza era generica (pag. 98), ha poi riepilogato i molteplici elementi sui qualisi fonda il quadro indiziario, individuati nei servizi di osservazione e controllodella p.g., nella documentazione fotografica effettuata in sede di ispezioni, negliaccertamenti effettuati sulla scorta delle banche dati in uso ai corpi di polizia,negli accertamenti bancari, nell'acquisizione delle sommarie informazioni deisoggetti informati sui fatti e sugli esiti delle intercettazioni disposte, osservandoche il sistema fraudolento ordito emergeva già sulla base di tali elementi di provaraccolti nel corso delle indagini ulteriori e diversi rispetto alle chat whatsapp cherappresentano un elemento di ulteriore conferma e conforto, cui si sommano, inumerosi appunti manoscritti relativi ai rapporti di dare e avere, ai vantaggiottenuti da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delle fatture utilizzate dalle società a luiriconducibili e al profitto del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 97 e 98; pag. 105 e segg., apag.144 riepilogata la posizione e il ruolo del ricorrente).L’ordinanza impugnata, ha altresì evidenziato la pregnanza indiziaria dellalavagnetta magnetica trovata presso il [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge la sintesi dellastruttura organizzativa mediante la quale operava l'associazione dal lato dellesocietà emittenti, le false fatture, con l'indicazione dei rappresentanti legali,mere teste di legno, a ciascuna associati e dei commercialisti che ne gestivano lacontabilità, l’aspetto prospettico delle cose da fare e gli assegni da riscuotere, iruoli e i rapporti con i partecipi, quali emersi, oltre che dalla documentazionesocietaria, dalle chat e dalle conversazioni intercettate (cfr pagg. da 145 a 150).4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazionedi partecipazione, con il ruolo di promotore, ad un’associazione a delinquere cheha operato, per un lungo periodo, quantomeno dal 2017 sino al 2023, risultacongruamente argomentata.Evidenzia, l'ordinanza impugnata, come dopo le perquisizioni e i sequestridel maggio 2022, vi era stata la prosecuzione del programma criminoso con lerichieste di utilizzo di crediti d'imposta a cui erano finalizzate le false fatture sindalla loro emissione, che era proseguita anche successivamente alle perquisizionie sequestri del 19 maggio 2022 l'emissione di fatture tramite società a seintestate, che fra il 15 settembre e il 10 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] di Lecce avevaacquisito le quote societarie di 20 società, sostituendosi ai legali rappresentanti,ciò che dimostra che la cancellazione delle società coinvolte non era garanziadella non riedizione dei medesimi schemi illeciti, che ancora nel 2024, eraemersa, da parte di ulteriori società, l'emissione di fatture nei confronti di tresoggetti già prestanome di alcune delle cartiere di [OSCURATO:PERSONA], che inprecedenza il ricorrente, pur consapevole delle attività ispettive nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] srl, quantomeno dal 2021, aveva perseverato nei propritraffici illeciti; la spregiudicatezza così manifestata, la professionalità maturata,ancor prima dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in più ampi circuiti criminali qualeemergente dai messaggi whatsupp, erano dimostrazione della proclività al delittodel ricorrente, che oltretutto, seppur formalmente incensurato, era indagato inaltri procedimenti aperti sia dalla Procura presso il Tribunale di Roma che dallaProcura presso il Tribunale di Bari. Persisteva dunque il pericolo di recidiva,sicché nessun elemento di segno contrario era rinvenibile per rivederne laportata.La motivazione resa dal Tribunale, non sottaciuto che nel caso in discorso sidiscute della legittimità del provvedimento genetico, per cui sono esclusi glielementi e le valutazioni susseguenti all’applicazione della misura, non presentaprofili di illogicità manifesta ed è congruamente argomentata (Sez. 3, n. 40873del 21/10/2010, Rv. 248698 - 01).5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di unasomma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]