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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03221/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avx(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per altri reati; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver il giudice prosciolto l'imputato dal delitto di cui all' all'art. 416 cod. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre51eflte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avx(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per altri reati; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver il giudice prosciolto l'imputato dal delitto di cui all' all'art. 416 cod. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre51eflte
Sentenza Cassazione n. 03221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris