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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36310/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15325/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -resistente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - N. 15325/22R.G. avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 19168 /202 1 dep . i l 9 . 1 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento notificatogli da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER) in data 16.6.2018, anche per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di 10 cartelle di pagamento, per complessivi € 12.799,22, per non essere mai state notificate dette cartelle. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, nel contraddittorio con AdER, [OSCURATO:PERSONA] e UTG di Roma, con sentenza n. 2435/2018 dichiarò la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle, i cui ruoli risultavano consegnati all’esattore entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel resto, rigettò l’opposizione e la relativa eccezione di prescrizione dei crediti da esse portati, perché le cartelle risultavano regolarmente notificate.

Il Tribunale di Roma – costituitasi la sola AdER - riformò parzialmente la prima decisione, accogliendo l ’ appello del Comanducci, con sentenza pubblicata il 9.12.2021.

Osservò il Tribunale che la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva intendersi limitata alle cartelle di pagamento 0972007013566822, 09720080002422253, 09720080257490121, 09720090032636926, 09720090207899971, 09720090294170436, 09720100270657465, 09720080262502013 e 09720090020939041; che correttamente l’opposizione era stata ritenuta inammissibile dal primo giudice, perché tardiva, sia nella parte in cui si contestava l’omessa notifica dei VAV (perché non proposta nel termine di cui N. 15325/22R.G. all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), sia nella parte in cui si contestava l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento (perché non proposta nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.); che, di conseguenza, la data di notifica delle cartelle, emergente dagli estratti di ruolo prodotti, non poteva considerarsi in discussione nel presente giudizio; che l’eccezione di prescrizione, in considerazione della documentazione idonea ad interrompere il relativo corso, prodotta dall’esattore, poteva dirsi fondata limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 09720110021609920 notificata il 25.1.2012, e 09720110223768363 notificata il 6.4.2012, mentre andava disattesa in relazione alle restanti cartelle, stante la prova dell’interruzione del termine in data 21.4.2017 in forza dell’intimazione di pagamento 0972016053907509.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi; AdER ha depositato “memoria di costituzione”, mentre [OSCURATO:PERSONA] e l’UTG di Roma non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui non ha accertato e dichiarato l’annullamento del ruolo n. 2010/4673, incorporato nella cartella di pagamento n. 09720140081053441000. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art.

N. 15325/22R.G. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui l’appello è stato rigettato per la ritenuta sussumibilità della fattispecie concreta nell’ambito dell’art. 617 c.p.c., violando, conseguentemente, l’art. 615 c.p.c. 1.3 - Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,stante la completa illogicità e, in definitiva, la mera apparenza della motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente tesa a ottenere la nullità dell’iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 09720110017755470000, per decorso del termine di prescrizione applicabile ex lege,maturato successivamente alla sua notificazione. 1.4 -Con il quarto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 209 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la nullità dell’iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 09720110017755470000, per decorso del termine di prescrizione applicabile ex lege maturato successivamente alla sua notificazione. 2.1 –Il primo motivo è fondato.

La cartella 09720140081053441000 riproduceva le iscrizioni a ruolo n. 2010/4673 e n. 2014/7314, in materia di sanzioni amministrative per violazione della legge n. 689/81, anni di imposta 2005 e 2012, per un importo complessivo di € 1.784,35;pertanto, anziché rigettare l’appello del Comanducci sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere annullato d ’ ufficio il ruolo del 2010 (considerando, peraltro, che lo stesso Tribunale aveva pure accertato la sussistenza del presupposto soggettivo reddituale, riguardo all’anno 2019), per N. 15325/22R.G. l’importo di € 1.493,86, e ciò ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, conv. in legge n. 69/2021. 3.1 –Il secondo motivo è infondato.

Con l’opposizione proposta, il Comanducci ha reagito all’intimazione di pagamento notificatagli, deducendone l’illegittimità sul presupposto di non aver ricevuto (tra l’altro) le cartelle che si asserivano a lui già notificate.

Pertanto, al di là della esplicita qualificazione attribuitagli dall’opponente, l’opposizione proposta investe il profilo formale dell’intimazione di pagamento (per illegittimità derivata) e la stessa mancata notifica della cartella, il che non attiene all’esistenza e validità del titolo esecutivo (il ruolo), ma piuttosto al quomodo della riscossione, e dunque alla sua regolarità: conseguentemente, l’opposizione è stata correttamente ritenuta dal Tribunale nell’ambito dell’art. 617 e non già dell’art. 615 c.p.c.

Del resto - qualora l ’ omessa notificazione dell ’ atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell’atto esecutivo -sovviene, sulla specifica questione, Cass., Sez.

Un., n. 22080/2017, in motivazione: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale”. 4.1 –Il terzo motivo è evidentemente fondato.

Dopo aver evidenziato il percorso logico della motivazione sulla eccepita prescrizione, dando atto che era stata data prova di atto interruttivo in data 21.4.2017, il Tribunale ha conseguentemente statuito che andava dichiarata la N. 15325/22R.G. prescrizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle notificate oltre il quinquennio precedente, senza però inserire tra queste la cartella 09720110017755470000, notificata il 31.8.2011; in base al tenore testuale della motivazione, deve dunque ritenersi che il Tribunale abbia ricompreso detta cartella tra le restanti, per le quali detta prescrizione non doveva ritenersi maturata, ma in evidente ed insanabile contraddittorietà logica con la premessa.La motivazione, sul punto, non rispetta dunque il minimo costituzionale (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) ed è pertanto nulla. 5.1 –Il quarto motivo è conseguentemente assorbito. 6.1 –In definitiva, sono accolti il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, assorbito il quarto.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi, procedendo anche ad un nuovo esame dell’appello, nei termini di cui in motivazione, provvedendoanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglieil primo e il terzo motivodel ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15325/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -resistente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - N. 15325/22R.G. avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 19168 /202 1 dep . i l 9 . 1 2 .20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento notificatogli da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER) in data 16.6.2018, anche per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di 10 cartelle di pagamento, per complessivi € 12.799,22, per non essere mai state notificate dette cartelle. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, nel contraddittorio con AdER, [OSCURATO:PERSONA] e UTG di Roma, con sentenza n. 2435/2018 dichiarò la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle, i cui ruoli risultavano consegnati all’esattore entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel resto, rigettò l’opposizione e la relativa eccezione di prescrizione dei crediti da esse portati, perché le cartelle risultavano regolarmente notificate. Il Tribunale di Roma – costituitasi la sola AdER - riformò parzialmente la prima decisione, accogliendo l ’ appello del Comanducci, con sentenza pubblicata il 9.12.2021. Osservò il Tribunale che la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva intendersi limitata alle cartelle di pagamento 0972007013566822, 09720080002422253, 09720080257490121, 09720090032636926, 09720090207899971, 09720090294170436, 09720100270657465, 09720080262502013 e 09720090020939041; che correttamente l’opposizione era stata ritenuta inammissibile dal primo giudice, perché tardiva, sia nella parte in cui si contestava l’omessa notifica dei VAV (perché non proposta nel termine di cui N. 15325/22R.G. all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), sia nella parte in cui si contestava l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento (perché non proposta nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.); che, di conseguenza, la data di notifica delle cartelle, emergente dagli estratti di ruolo prodotti, non poteva considerarsi in discussione nel presente giudizio; che l’eccezione di prescrizione, in considerazione della documentazione idonea ad interrompere il relativo corso, prodotta dall’esattore, poteva dirsi fondata limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 09720110021609920 notificata il 25.1.2012, e 09720110223768363 notificata il 6.4.2012, mentre andava disattesa in relazione alle restanti cartelle, stante la prova dell’interruzione del termine in data 21.4.2017 in forza dell’intimazione di pagamento 0972016053907509. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi; AdER ha depositato “memoria di costituzione”, mentre [OSCURATO:PERSONA] e l’UTG di Roma non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui non ha accertato e dichiarato l’annullamento del ruolo n. 2010/4673, incorporato nella cartella di pagamento n. 09720140081053441000. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. N. 15325/22R.G. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui l’appello è stato rigettato per la ritenuta sussumibilità della fattispecie concreta nell’ambito dell’art. 617 c.p.c., violando, conseguentemente, l’art. 615 c.p.c. 1.3 - Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,stante la completa illogicità e, in definitiva, la mera apparenza della motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente tesa a ottenere la nullità dell’iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 09720110017755470000, per decorso del termine di prescrizione applicabile ex lege,maturato successivamente alla sua notificazione. 1.4 -Con il quarto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 209 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la nullità dell’iscrizione a ruolo recata dalla cartella n. 09720110017755470000, per decorso del termine di prescrizione applicabile ex lege maturato successivamente alla sua notificazione. 2.1 –Il primo motivo è fondato. La cartella 09720140081053441000 riproduceva le iscrizioni a ruolo n. 2010/4673 e n. 2014/7314, in materia di sanzioni amministrative per violazione della legge n. 689/81, anni di imposta 2005 e 2012, per un importo complessivo di € 1.784,35;pertanto, anziché rigettare l’appello del Comanducci sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere annullato d ’ ufficio il ruolo del 2010 (considerando, peraltro, che lo stesso Tribunale aveva pure accertato la sussistenza del presupposto soggettivo reddituale, riguardo all’anno 2019), per N. 15325/22R.G. l’importo di € 1.493,86, e ciò ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, conv. in legge n. 69/2021. 3.1 –Il secondo motivo è infondato. Con l’opposizione proposta, il Comanducci ha reagito all’intimazione di pagamento notificatagli, deducendone l’illegittimità sul presupposto di non aver ricevuto (tra l’altro) le cartelle che si asserivano a lui già notificate. Pertanto, al di là della esplicita qualificazione attribuitagli dall’opponente, l’opposizione proposta investe il profilo formale dell’intimazione di pagamento (per illegittimità derivata) e la stessa mancata notifica della cartella, il che non attiene all’esistenza e validità del titolo esecutivo (il ruolo), ma piuttosto al quomodo della riscossione, e dunque alla sua regolarità: conseguentemente, l’opposizione è stata correttamente ritenuta dal Tribunale nell’ambito dell’art. 617 e non già dell’art. 615 c.p.c. Del resto - qualora l ’ omessa notificazione dell ’ atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell’atto esecutivo -sovviene, sulla specifica questione, Cass., Sez. Un., n. 22080/2017, in motivazione: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale”. 4.1 –Il terzo motivo è evidentemente fondato. Dopo aver evidenziato il percorso logico della motivazione sulla eccepita prescrizione, dando atto che era stata data prova di atto interruttivo in data 21.4.2017, il Tribunale ha conseguentemente statuito che andava dichiarata la N. 15325/22R.G. prescrizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle notificate oltre il quinquennio precedente, senza però inserire tra queste la cartella 09720110017755470000, notificata il 31.8.2011; in base al tenore testuale della motivazione, deve dunque ritenersi che il Tribunale abbia ricompreso detta cartella tra le restanti, per le quali detta prescrizione non doveva ritenersi maturata, ma in evidente ed insanabile contraddittorietà logica con la premessa.La motivazione, sul punto, non rispetta dunque il minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) ed è pertanto nulla. 5.1 –Il quarto motivo è conseguentemente assorbito. 6.1 –In definitiva, sono accolti il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, assorbito il quarto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi, procedendo anche ad un nuovo esame dell’appello, nei termini di cui in motivazione, provvedendoanche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglieil primo e il terzo motivodel ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sul
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