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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 05795/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 18267 - 2020, propost o da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 33, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1239 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2010; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 137/2018, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto il CONSORZIO ,proposero, quindi, appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1239, depositata il 25/10/2019, rigettò entrambi i gravami; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente p.t.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto; Rilevato che, con istanza depositata telematicamente in data 20- 23.1.2023 la difesa del CONSORZIO ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso, per essere intervenuto con l’ AGENZIA un accordo quadro di conciliazione, inclusivo anche dell’odierno giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di legittimità; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente, all’uopo sottoscrivendo per accettazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, la rinunzia al ricorso formalizzata dal CONSORZIO ; che rinunziaed accettazione sono state reiterate con memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositate telematicamente dalle parti il 4/5.1.2024; che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di legittimità. che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 18267 - 2020, propost o da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 33, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1239 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2010; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 137/2018, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto il CONSORZIO ,proposero, quindi, appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1239, depositata il 25/10/2019, rigettò entrambi i gravami; che avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente p.t.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto; Rilevato che, con istanza depositata telematicamente in data 20- 23.1.2023 la difesa del CONSORZIO ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso, per essere intervenuto con l’ AGENZIA un accordo quadro di conciliazione, inclusivo anche dell’odierno giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di legittimità; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente, all’uopo sottoscrivendo per accettazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, la rinunzia al ricorso formalizzata dal CONSORZIO ; che rinunziaed accettazione sono state reiterate con memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositate telematicamente dalle parti il 4/5.1.2024; che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di legittimità. che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legi
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