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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11715/2022

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nza sul ricorso iscritto al n. 4426/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] N 4426/16 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) s.c.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], 11 è domiciliata. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.7209/47/15, depositata il 17.7.2015.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 11.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CIRA, all'esito della liquidazione annuale in sede di dichiarazione Iva per il 1997 esponeva un credito di imposta pari a Euro 7.273.833,19 riportato a nuovo nell'annualità di imposta 1998; nella dichiarazione Iva relativa a quest'ultimo anno veniva esposto un credito iva per €17.198.372,64 derivante quanto a €7.273.833,19 dal credito di imposta portato in detrazione dall'annualità precedente, e per la somma di €9.924.529,45 dall'eccedenza a credito relativa alla stessa annualità 1998.

La complessiva somma veniva chiesta a rimborso tramite la presentazione dell'apposito modello VR in data 12.2.1999.

Successivamente, con avvisi di rettifica parziale n. 801162-2000 per il 1997 e n. 801163-2000 per il 1998, l'Agenzia delle Entrate disconosceva integralmente la detrazione dell'Iva sugli acquisti imponibili effettuati dal [OSCURATO:SOCIETA]. e disconosceva una quota parte del credito chiesto a rimborso dalla Società con il modello VR per una somma di €6.420068,00 per il 1997 e di €7.829.295,00 per il 1998.

Gli avvisi di rettifica, entrambi notificati il 21.6.2000, venivano impugnati dalla contribuente.

La controversia veniva definita con sentenza di questa Corte n.12557/10 depositata il 10.5.2010 con la 2RGN 4426/16 quale si accoglievano integralmente le ragioni esposte sin dal ricorso introduttivo annullando le rettifiche e riconoscendo il recupero dell'imposta.

Nelle more del giudizio il concessionario provvedeva a notificare una cartella di pagamento la quale venivano posti in riscossione, tra l'altro, gli importi iscritti a ruolo per imposta ed interessi di cui agli avvisi di rettifica.

A seguito della pronuncia della sentenza Cass. 12557/10 con la quale si era accertato che l'iva assolta sugli acquisti dalla società consortile era stata definitivamente riconosciuta come integralmente detraibile, la società presentava istanza di sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo nella cartella di pagamento; l'ufficio procedeva allo sgravio richiesto.

Con istanza presentata in data 3.11.2010 il CIRA sollecitava il rimborso dell'eccedenza di imposta esposta nella dichiarazione Iva 1998.

Con provvedimento del 30 luglio 2013 oggetto di impugnazione nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate riconosceva spettante il rimborso del minore importo di €7.571.099,04, implicitamente negando il rimborso della somma residua dovuta pari a €9.369.045,00.

Il CIRA proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego parziale e di silenzio rifiuto.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso.

L'Ufficio interponeva appello e la CTR della Campania con sentenza n.7209/47/15, depositata il 17.7.2015, lo rigettava su presupposto che il termine prescrizionale previsto in via ordinaria per l'esercizio del diritto di credito da parte della Società era iniziato a decorrere solo dal momento in cui tale parte di credito si era definitivamente consolidato per effetto del mancato esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di rettifica delle dichiarazioni entro il termine di cui all'art. 57 del DPR 633/72. 3RGN 4426/16 L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

All'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Motivi delle decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del DPR 633/72, art. 30.

Lamenta che la CTR aveva adottato una decisione squilibrata in favore delle ragioni della società.

La censura è inammissibile.

La ricorrente non individua una errata applicazione di norme di diritto ma denuncia genericamente "uno squilibrio valutativo in favore delle ragioni della società", articolando una censura che non rientra in alcuna dei casi in cui l'art.360 cod.proc.civ ammette il rimedio del ricorso per cassazione.

Inoltre formula una serie di censure rivolte alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, prive di rilevanza in sede di impugnazione della sentenza della CTR.

2. con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2935 2943, 2496 e 2497 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Evidenzia che l'esito del giudizio attivato avverso gli avvisi di rettifica con oggetto gli anni di imposta 1997 e 1998 non comportava alcun effetto di interruzione della prescrizione rispetto al credito per cui era stato riconosciuto il rimborso ma non erogato.

La censura è fondata.

Occorre premettere che la domanda di rimborso proposta dalla contribuente ha ad oggetto IVA che risultava a credito in relazione alle dichiarazioni riferite all'anno d'imposta 1997 e 1998; - si tratta, dunque, di un rimborso per "l'importo in eccedenza" dell'imposta, 4RGN 4426/16 che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, era (ed è) costituito dalla differenza algebrica tra «l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente» e «l'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo», ossia, da un lato, «dalle cessioni di beni» e «dalle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente», e, dall'altro, dagli «acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell' art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25»; - è dunque evidente che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, vengono in rilievo una pluralità di poste, tra loro eterogenee ed unificate solo con riferimento al quantum finale; - ciò comporta che ove la contestazione, da parte dell'Ufficio, sia mirata a specifiche poste, nessuna incidenza può essa svolgere rispetto alle voci che non siano state contestate (v.

Cass. n. 3827 del 18/02/2010); - per contro, ove è l'intero credito maturato ad essere investito dalla contestazione se ne deve derivare che l'effetto interruttivo della prescrizione, e la conseguente non decorrenza dello stesso, investe l'intero credito chiesto a rimborso.

Nella specie, si legge nella sentenza di questa Corte n.12557/2010 che ha pronunciato sugli avvisi di rettifica n. 801162- 2000 per il 1997 e n. 801163-2000 per il 1998, che l'Ufficio aveva contestato che l'imposta assolta sugli acquisti non poteva essere computata in detrazione, perché la Società operava senza fine di lucro e mediante contributi erogati dallo Stato a seguito di convenzioni stipulate con il Ministero del tesoro: poiché società a partecipazione riservata a soggetti pubblici e privati operanti nel Mezzogiorno e nel settore aerospaziale non rientrava tra le società ex art. 2195 c.c..

La contestazione posta alla base del mancato riconoscimento del credito IVA afferiva alla mancanza dei presupposti soggettivi ed 5RGN 4426/16 oggettivi per il rimborso di quelle operazioni tributarie fuori del campo di applicazione dell'imposta e quindi afferiva solo a una parte di credito chiesto a rimborso, mentre l'altra parte non era contestata.

Quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale dì decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010).

Il termine di prescrizione decennale non decorre, quindi dalla scadenza dei termini di accertamento ad opera dell'Ufficio stabiliti dall'alt.57 d.P.R. n.633 del 1972 vigente ratione temporis.

I rimborsi dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un 7 procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione , dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 17191 del 26/06/2019).

In punto di fatto, infine, va rilevato che nella vicenda in esame è incontroverso che: a) l'originaria richiesta è stata formulata con la dichiarazione per l'anno 1999, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tramite la presentazione dell'apposito modello VR; gli avvisi di rettifica sono stati notificati nel giugno 2000; il relativo giudizio è stato definito 6RGN 4426/16 dalla sentenza Cass. 12557/2010 depositata in data 2.5.2010; la richiesta di sollecito al pagamento del rimborso è stata presentata in data 3 novembre 2010.

Ne deriva che, in applicazione degli anzidetti principi, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dei tre mesi successivi alla presentazione del modello VR in data 12.2.1999 era maturato alla data della richiesta di rimborso del 3.11.2010.

Resta salva ogni valutazione sull'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione di errori di calcolo di cui ai motivi rimasti assorbiti Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per la valutazione dei motivi assorbiti e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza sul ricorso iscritto al n. 4426/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata. - ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] N 4426/16 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) s.c.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], 11 è domiciliata. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.7209/47/15, depositata il 17.7.2015. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 11.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CIRA, all'esito della liquidazione annuale in sede di dichiarazione Iva per il 1997 esponeva un credito di imposta pari a Euro 7.273.833,19 riportato a nuovo nell'annualità di imposta 1998; nella dichiarazione Iva relativa a quest'ultimo anno veniva esposto un credito iva per €17.198.372,64 derivante quanto a €7.273.833,19 dal credito di imposta portato in detrazione dall'annualità precedente, e per la somma di €9.924.529,45 dall'eccedenza a credito relativa alla stessa annualità 1998. La complessiva somma veniva chiesta a rimborso tramite la presentazione dell'apposito modello VR in data 12.2.1999. Successivamente, con avvisi di rettifica parziale n. 801162-2000 per il 1997 e n. 801163-2000 per il 1998, l'Agenzia delle Entrate disconosceva integralmente la detrazione dell'Iva sugli acquisti imponibili effettuati dal [OSCURATO:SOCIETA]. e disconosceva una quota parte del credito chiesto a rimborso dalla Società con il modello VR per una somma di €6.420068,00 per il 1997 e di €7.829.295,00 per il 1998. Gli avvisi di rettifica, entrambi notificati il 21.6.2000, venivano impugnati dalla contribuente. La controversia veniva definita con sentenza di questa Corte n.12557/10 depositata il 10.5.2010 con la 2RGN 4426/16 quale si accoglievano integralmente le ragioni esposte sin dal ricorso introduttivo annullando le rettifiche e riconoscendo il recupero dell'imposta. Nelle more del giudizio il concessionario provvedeva a notificare una cartella di pagamento la quale venivano posti in riscossione, tra l'altro, gli importi iscritti a ruolo per imposta ed interessi di cui agli avvisi di rettifica. A seguito della pronuncia della sentenza Cass. 12557/10 con la quale si era accertato che l'iva assolta sugli acquisti dalla società consortile era stata definitivamente riconosciuta come integralmente detraibile, la società presentava istanza di sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo nella cartella di pagamento; l'ufficio procedeva allo sgravio richiesto. Con istanza presentata in data 3.11.2010 il CIRA sollecitava il rimborso dell'eccedenza di imposta esposta nella dichiarazione Iva 1998. Con provvedimento del 30 luglio 2013 oggetto di impugnazione nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate riconosceva spettante il rimborso del minore importo di €7.571.099,04, implicitamente negando il rimborso della somma residua dovuta pari a €9.369.045,00. Il CIRA proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego parziale e di silenzio rifiuto. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso. L'Ufficio interponeva appello e la CTR della Campania con sentenza n.7209/47/15, depositata il 17.7.2015, lo rigettava su presupposto che il termine prescrizionale previsto in via ordinaria per l'esercizio del diritto di credito da parte della Società era iniziato a decorrere solo dal momento in cui tale parte di credito si era definitivamente consolidato per effetto del mancato esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di rettifica delle dichiarazioni entro il termine di cui all'art. 57 del DPR 633/72. 3RGN 4426/16 L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria. All'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Motivi delle decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del DPR 633/72, art. 30. Lamenta che la CTR aveva adottato una decisione squilibrata in favore delle ragioni della società. La censura è inammissibile. La ricorrente non individua una errata applicazione di norme di diritto ma denuncia genericamente "uno squilibrio valutativo in favore delle ragioni della società", articolando una censura che non rientra in alcuna dei casi in cui l'art.360 cod.proc.civ ammette il rimedio del ricorso per cassazione. Inoltre formula una serie di censure rivolte alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, prive di rilevanza in sede di impugnazione della sentenza della CTR. 2. con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2935 2943, 2496 e 2497 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Evidenzia che l'esito del giudizio attivato avverso gli avvisi di rettifica con oggetto gli anni di imposta 1997 e 1998 non comportava alcun effetto di interruzione della prescrizione rispetto al credito per cui era stato riconosciuto il rimborso ma non erogato. La censura è fondata. Occorre premettere che la domanda di rimborso proposta dalla contribuente ha ad oggetto IVA che risultava a credito in relazione alle dichiarazioni riferite all'anno d'imposta 1997 e 1998; - si tratta, dunque, di un rimborso per "l'importo in eccedenza" dell'imposta, 4RGN 4426/16 che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, era (ed è) costituito dalla differenza algebrica tra «l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente» e «l'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo», ossia, da un lato, «dalle cessioni di beni» e «dalle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente», e, dall'altro, dagli «acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell' art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25»; - è dunque evidente che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, vengono in rilievo una pluralità di poste, tra loro eterogenee ed unificate solo con riferimento al quantum finale; - ciò comporta che ove la contestazione, da parte dell'Ufficio, sia mirata a specifiche poste, nessuna incidenza può essa svolgere rispetto alle voci che non siano state contestate (v. Cass. n. 3827 del 18/02/2010); - per contro, ove è l'intero credito maturato ad essere investito dalla contestazione se ne deve derivare che l'effetto interruttivo della prescrizione, e la conseguente non decorrenza dello stesso, investe l'intero credito chiesto a rimborso. Nella specie, si legge nella sentenza di questa Corte n.12557/2010 che ha pronunciato sugli avvisi di rettifica n. 801162- 2000 per il 1997 e n. 801163-2000 per il 1998, che l'Ufficio aveva contestato che l'imposta assolta sugli acquisti non poteva essere computata in detrazione, perché la Società operava senza fine di lucro e mediante contributi erogati dallo Stato a seguito di convenzioni stipulate con il Ministero del tesoro: poiché società a partecipazione riservata a soggetti pubblici e privati operanti nel Mezzogiorno e nel settore aerospaziale non rientrava tra le società ex art. 2195 c.c.. La contestazione posta alla base del mancato riconoscimento del credito IVA afferiva alla mancanza dei presupposti soggettivi ed 5RGN 4426/16 oggettivi per il rimborso di quelle operazioni tributarie fuori del campo di applicazione dell'imposta e quindi afferiva solo a una parte di credito chiesto a rimborso, mentre l'altra parte non era contestata. Quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale dì decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010). Il termine di prescrizione decennale non decorre, quindi dalla scadenza dei termini di accertamento ad opera dell'Ufficio stabiliti dall'alt.57 d.P.R. n.633 del 1972 vigente ratione temporis. I rimborsi dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un 7 procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione , dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 17191 del 26/06/2019). In punto di fatto, infine, va rilevato che nella vicenda in esame è incontroverso che: a) l'originaria richiesta è stata formulata con la dichiarazione per l'anno 1999, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tramite la presentazione dell'apposito modello VR; gli avvisi di rettifica sono stati notificati nel giugno 2000; il relativo giudizio è stato definito 6RGN 4426/16 dalla sentenza Cass. 12557/2010 depositata in data 2.5.2010; la richiesta di sollecito al pagamento del rimborso è stata presentata in data 3 novembre 2010. Ne deriva che, in applicazione degli anzidetti principi, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dei tre mesi successivi alla presentazione del modello VR in data 12.2.1999 era maturato alla data della richiesta di rimborso del 3.11.2010. Resta salva ogni valutazione sull'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione di errori di calcolo di cui ai motivi rimasti assorbiti Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per la valutazione dei motivi assorbiti e la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. P.Q.M
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