CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 4 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa per il reato di truffa. Considerato che con il primo motivo di ricorso si contesta l'individuazione nell'imputato della persona con la quale la persona offesa Ciarrocchi trattò la compravendita del mezzo e che successivamente incontrò, mettendosi in dubbio per la prima volta in questa sede l'attendibilità del riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato (in appello si era contestato il diverso profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni), in contrasto con il diritto vivente: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); osservato altresì che, ad esito dell'esame della teste Pomi da parte del Pubblico Ministero, questi produsse "l'album fotografico e il verbale di riconoscimento fatto a suo tempo", senza che il difensore di fiducia, che poi procedette al controesame della teste, eccepisse alcunché; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo in tema di quantificazione della pena pecuniaria (non oggetto di specifica doglianza nell'atto di appello, nel quale si era genericamente richiesta un trattamento sanzionatorio più mite), determinata in misura largamente inferiore a quella intermedia, a fronte della gravità del reato e della negativa personalità dell'imputato (v. pag. 9 della sentenza impugnata), risultando irrilevante il presunto stato di disoccupazione dell'imputato, soltanto prospettato nel gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27