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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27081/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11102/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è inammissibile, in primo luogo, perché era aspecifico il motivo di appello rispetto alla motivazione che il Giudice di prime cure aveva esteso.

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Rilevato, in secondo luogo, che il ricorso è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11102/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che il ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è inammissibile, in primo luogo, perché era aspecifico il motivo di appello rispetto alla motivazione che il Giudice di prime cure aveva esteso. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, in secondo luogo, che il ricorso è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 g