CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2017
Cassazione n. 09245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.999/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro INPS,in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 944/2017 depositata i l 29/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 944 del 2017, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosca nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della stessa tesa ad ottenere la condanna dell’Istituto, quale g estore del Fondo di garanzia, al pagamento di euro 738,52, a titolo di t.f.r. e delle ultime tre mensilità non corrisposte dalla datrice di lavoro; la Corte d’Appelloha confermato la decisione di primo grado ricordando che la lavoratrice, sulla base di un precetto intimato per circa mille e uro , aveva effettuato un primo pignoramento, ai danni della datrice di lavoro , avente ad oggetto beni mobili per circa 1700 euro; a tale procedura, tuttavia,la lavoratrice aveva rinunciato; un a successiv a esecuzione era poi stata tentata nel maggio 2014 con esito, però, negativo; in definitiva, la Corte territoriale ha rimarcato come la lavoratrice, pur in possesso di idoneo titolo esecutivo, non aveva dimostrato che le garanzie patrimoniali del proprio debitore fossero in effetti insufficiential fine di realizzare il credito, come richiesto per l’intervento del Fondo di cui alla l. n. 297 del 1982 art. 2, giacché non era stata giustificata la scelta di far d ivenire inefficace il pignoramento eseguito nell’anno 2013; la mancanza di diligenza della lavoratrice rendevairrilevante che nell’anno successivo il patrimonio della datrice di lavoro si fosserivelato insufficiente a seguito del tentativo di nuovo pignoramento ; [OSCURATO:PERSONA]Ambrosca ricorre per cassazione avverso tale sentenza con unico motivo, cui l'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia,resiste con controricorso e successiva memoria,ai sensi dell'art. 380 bis 1. c.p.c. ; [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.lgs.n. 80 del 1992, art. 1 anche con riferimento alla Direttiva 80/987/CEE, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto ostativa alla prova della insolvenza del datore di lavoro non soggetto a fallimento, la circostanza della sostanziale rinuncia al pignoramento, là dove tale interpretazione finiva per addossare alla lavoratrice gli effetti negativi della scelta dei tempi di richiesta della prestazione al Fondo; tali scelte non avrebbero dovuto essere lette come carenza di diligenza; il motivo è infondato: questa Corte di legittimità(vd. Cass. n. 39051/2021 e varie altre richiamate) ha più volte chiarito che ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo non sia assoggettabile al fallimento, sia ammissibile un'azione nei confronti del Fondo, purché il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. 11 luglio 2003, n. 10953; Cass. 1° luglio 2010, n. 15662; Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con argomentazione congrua non sindacabile nell'odierna sede di legittimità, la mancata diligenza ordinariamente esigibile dalla lavoratr ic e credit rice , avendo la stessa posto in essere una condotta passiva, quale è quella di chi lascia trascorrere invano i termini di efficacia del pignoramento, fissati dall’art. 497 c.p.c., così da privarsi della possibilità di realizzare il proprio creditoin via diretta; pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma