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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente illustrato le ragioni che lo hanno indotto a disattendere la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena dell'ergastolo c.d.

«cistativo», di essere ammesso alla fruizione di un permesso premio ed ha spiegato, in particolare, che l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo, in forza della disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, al superamento della presunzione di pericolosità che scaturisce dal titolo di reato per il quale gli è stata inflitta la pena in esecuzione; che il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, ribadito che Piccirillo è stato autore di un omicidio che, a dispetto di quanto da lui eccepito, è stato commesso in ambito camorristico e che attesta l'esistenza di collegamenti con le organizzazioni criminali stanziate sul territorio che non risulta essere stati recisi e che, comunque, potrebbero essere ripristinati grazie all'ammissione all'invocato permesso premio; che, a fronte di una motivazione completa, coerente ed ossequiosa del dato normativo, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, che poggia sulla regolarità del suo comportamento in costanza di detenzione carceraria, sulla ultraventennale durata della restrizione e sulla dedotta assenza di contatti con contesti delinquenziali, circostanze che non valgono ad inficiare la tenuta logica e giuridica del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente illustrato le ragioni che lo hanno indotto a disattendere la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena dell'ergastolo c.d. «cistativo», di essere ammesso alla fruizione di un permesso premio ed ha spiegato, in particolare, che l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo, in forza della disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, al superamento della presunzione di pericolosità che scaturisce dal titolo di reato per il quale gli è stata inflitta la pena in esecuzione; che il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, ribadito che Piccirillo è stato autore di un omicidio che, a dispetto di quanto da lui eccepito, è stato commesso in ambito camorristico e che attesta l'esistenza di collegamenti con le organizzazioni criminali stanziate sul territorio che non risulta essere stati recisi e che, comunque, potrebbero essere ripristinati grazie all'ammissione all'invocato permesso premio; che, a fronte di una motivazione completa, coerente ed ossequiosa del dato normativo, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, che poggia sulla regolarità del suo comportamento in costanza di detenzione carceraria, sulla ultraventennale durata della restrizione e sulla dedotta assenza di contatti con contesti delinquenziali, circostanze che non valgono ad inficiare la tenuta logica e giuridica del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 23675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris