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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00873/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 066QR0E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen., sono meramente reiterativi e manifestamente infondati, alla luce della corretta motivazione che, sulla base di una ricostruzione dei fatti intangibile in questa sede, esclude per entrambi la ragion fattasi, data anche la sottrazione di un ulteriore somma di denaro estranea all'ipotetica controversia (cfr. pp. 11-12); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen., è del pari generico, trascurando un effettivo confronto con la corretta argomentazione della Corte fiorentina (p. 12, ove si ribadisce, anche per quanto attiene all'elemento soggettivo, il pieno concorso nel delitto di rapina); che ad analoghe conclusione occorre pervenire quanto al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla supposta violazione dell'art. 62, n. 4, cod pen. (cfr. pp. 12-13, ove, oltre al mero importo dei contanti sottratti si richiama, correttamente, l'impossessamento di documenti e di un cellulare); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi diretti a sollecitare il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati, avuto riguardo alle caratteristiche della condotta aggressiva e predatoria, non riconducibile a fatti di minimale entità, per come è stata ricostruita dai giudici di merito la vicenda storica (ed anzi aggravata per essere il fatto commesso da più persone), ed avente ad oggetto un pregiudizio economico espressamente qualificato come non irrisorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igli re estensore [OSCURATO:PERSONA]n [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 066QR0E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen., sono meramente reiterativi e manifestamente infondati, alla luce della corretta motivazione che, sulla base di una ricostruzione dei fatti intangibile in questa sede, esclude per entrambi la ragion fattasi, data anche la sottrazione di un ulteriore somma di denaro estranea all'ipotetica controversia (cfr. pp. 11-12); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen., è del pari generico, trascurando un effettivo confronto con la corretta argomentazione della Corte fiorentina (p. 12, ove si ribadisce, anche per quanto attiene all'elemento soggettivo, il pieno concorso nel delitto di rapina); che ad analoghe conclusione occorre pervenire quanto al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla supposta violazione dell'art. 62, n. 4, cod pen. (cfr. pp. 12-13, ove, oltre al mero importo dei contanti sottratti si richiama, correttamente, l'impossessamento di documenti e di un cellulare); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi diretti a sollecitare il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per il delitto di rapina, sono manifestamente infondati, avuto riguardo alle caratteristiche della condotta aggressiva e predatoria, non riconducibile a fatti di minimale entità, per come è stata ricostruita dai giudici di merito la vicenda storica (ed anzi aggravata per essere il fatto commesso da più persone), ed avente ad oggetto un pregiudizio economico espressamente qualificato come non irrisorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igli re estensore [OSCURATO:PERSONA]n [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 00873/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris