CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita conclusioni scritte sia in proprio che in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente alle rispettive note spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'assise d'appello di Bari del 22 maggio 2023 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima sezione di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale, emessa in sede di rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione dell'autovettura di provenienza furtiva ed esclusa la recidiva contestata, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 17 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110,81 cpv.,575,577 n. 3, 2,4 e 7 I. n. 895/67, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], in Bari il 25 aprile 2017, con la condanna alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite. La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 dicembre 2022, aveva parzialmente annullato con rinvio — nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza della prima Corte di assise di appello di Bari del 17 novembre 2021, che a sua volta aveva integralmente confermato la decisione del G.u.p. dello stesso Tribunale, resa in rito abbreviato, con cui: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA], di porto e detenzione illegali dell'arma comune da sparo contestualmente impiegata (una pistola, calibro 3.80), nonché di ricettazione dell'autovettura utilizzata allo stesso fine (una [OSCURATO:PERSONA]), ed erano stati condannati, previo riconoscimento della continuazione, alla pena principale finale di trent'anni di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole dei medesimi delitti di omicidio, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena principale finale di trent'anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei medesimi delitti di omicidio, premeditazione esclusa, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, nonché del reato di furto aggravato dell'autovettura, e, con le attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale complessiva di quattordici anni e otto mesi di reclusione e centoquattro euro di multa. [OSCURATO:PERSONA], già sentimentalmente legato a [OSCURATO:PERSONA], era stato ucciso il 25 aprile 2017, a Bari, sul piazzale antistante il suo luogo di lavoro, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto mortalmente. 2.La sentenza del giudice di legittimità aveva registrato un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero il 19 marzo 2019, perché quest'ultimo aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA], coerente nell'ambito dei propri interrogatori agli inquirenti, che fosse stata la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinargli di sparare a [OSCURATO:PERSONA], mentre nel contesto del citato interrogatorio egli aveva riferito di essere stato coinvolto nell'azione da [OSCURATO:PERSONA] in cambio di denaro e di aver compreso che il progetto delittuoso fosse collegato ad un interesse personale e diretto della donna. In altri termini, la sentenza poi annullata aveva omesso di raffrontare, sotto il decisivo profilo dell'attendibilità, la confidenza fatta da Margheriti a Costantino in concomitanza con gli eventi di causa e la versione "processuale" del Margheriti in sede di interrogatorio, "in base alla quale egli sarebbe stato compulsato da Baccellieri e sarebbe stato Baccellieri ad ingaggiarlo nell'impresa in cambio di un compenso economico, lasciando sullo sfondo intravedere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare criminoso"; ancora, il "movente omicida" in capo alla [OSCURATO:PERSONA] è stato dalla Corte di Cassazione ritenuto "dotato di una sua interna plausibilità", ma insufficiente a fondare la condanna se non poggiato su base probatoria sufficientemente solida e consistente. 2.1.La seconda Corte d'assise d'appello di Bari, disposta la rinnovazione parziale del dibattimento con l'audizione, in qualità di teste assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata nei termini sopracitati. Dopo aver ripercorso tutta la vicenda processuale, la Corte del giudizio rescissorio si è soffermata sul sentimento di astio nutrito e progressivamente acuitosi della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Amedeo, sfociato anche in una richiesta di spedizione punitiva (poi non andata a compimento per un controllo di polizia), in suo danno, del mese di maggio 2016, affidata a Margheriti, al figlio Nicola e al cugino di costui, Giuseppe, che avrebbero dovuto incendiargli la villa sul mare a [OSCURATO:PERSONA], in Calabria. La sentenza ha poi esaminato, sotto il profilo dell'attendibilità e dell'esistenza dei riscontri, le dichiarazioni rese dal Costantino e dal Margheriti - come detto nuovamente ascoltato nel giudizio di rinvio, occasione in cui, parzialmente mutando quanto riferito nell'interrogatorio al p.m. sopracitato, egli ha rivelato di essere stato incaricato direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di fare del male all'Amedeo, sia pure per "gambizzarlo" e non per sopprimerlo, con ciò avallando quanto da sempre dichiarato dal Costantino. La Corte, infine, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto affidabile il narrato reso nel contraddittorio processuale e non quello dell'interrogatorio al pubblico ministero, anche per la sua maggiore coerenza con il movente dell'azione illecita, riconducibile alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di punire il suo ex amante. Valutando dunque la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e della sua conciliabilità con l'elemento psicologico del dolo eventuale, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata nei termini sopraindicati. 3.Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite i difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti. 3.1.11 ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato i motivi di seguito indicati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 3.2.11 primo, unico e composito motivo ha denunciato vizio di illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver ripercorso i canonici principi giurisprudenziali ad essa sottesi, che esigono l'attenta ponderazione della credibilità intrinseca, della credibilità estrinseca e della esistenza dei riscontri esterni individualizzanti; e dopo aver sottolineato la medesimezza del grado di attendibilità e dei riscontri estrinseci necessari a verificare la chiamata di correo anche in caso di testimonianza assistita ex art. 197 bis cod. proc. pen., la ragione d'impugnazione ha sottoposto ad ampia critica le propalazioni del collaboratore di giustizia. Egli, condannato come co-autore dell'omicidio, con le dichiarazioni rese in veste di collaboratore di giustizia avrebbe assecondato solo l'ipotesi accusatoria, senza modificare i termini della propria responsabilità, al fine di colmare il vuoto determinato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione a riguardo del ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA]. Tale disegno non avrebbe però avuto successo, in quanto le sue dichiarazioni presenterebbero innumerevoli lacune; egli avrebbe assunto la veste collaborativa sin dall'interrogatorio reso al p.m. il 19 marzo 2019, ma le relative dichiarazioni sarebbero divergenti rispetto a quelle rese nel giudizio di rinvio in data 8 maggio 2023. Il narrato sarebbe distonico sulla intensità delle sue frequentazioni con la [OSCURATO:PERSONA] e con il Baccellieri; sul mandato a colpire l'Amedeo, dapprima ricevuto dal Baccellieri, ritenendo che provenisse dalla [OSCURATO:PERSONA], in un secondo tempo direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA]; sul numero e le date dei sopralluoghi di preparazione dell'attentato; sulla collocazione temporale degli interventi del [OSCURATO:PERSONA]; sull'attribuzione dei ruoli nell'azione omicidiaria; sulle ragioni della dazione di 2000 euro da parte della [OSCURATO:PERSONA], per comprare droga nel 2023 e per coprire un assegno dato ad un creditore nel 2019; se conoscesse o meno [OSCURATO:PERSONA]; sul modello di veicolo usato in occasione dell'omicidio, una Punto, una [OSCURATO:PERSONA] o una [OSCURATO:PERSONA]; sul colloquio in carcere tra il dichiarante e la moglie del 14 aprile 2018; sulla circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'Amedeo avessero o meno interrotto la relazione; sulla disponibilità del veicolo rubato per l'omicidio, fornito qualche giorno prima dal Costantino nell'esame del maggio 2023 ed autonomamente procurato nell'interrogatorio del 2019. Insomma, Margheriti sarebbe un "mafiosetto di quint'ordine", che ha reso versioni incoerenti e non credibili, arrogante nei confronti dei difensori dell'imputata quando gli ponevano domande legittime; versioni che non possono trovare riscontro nelle conversazioni intercettate in ambientale tra lui e la moglie, per univoca giurisprudenza di legittimità. Né le dichiarazioni del Margheriti potrebbero trovare conforto in quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e tanto per le seguenti ragioni: Baccellieri, convivente della figlia e dunque genero della [OSCURATO:PERSONA], ha negato che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse della spedizione punitiva ai danni dell'Amedeo; non esisterebbero riscontri logici alla chiamata di correo del Margheriti, perché il riscontro deve essere "certo". E pertanto, non rappresenterebbero riscontri il movente addotto dal Baccellieri in quanto - se la difesa conviene sulla inverosimiglianza dell'addotta "iniziativa autonoma" da parte sua - nemmeno sarebbe sufficiente a giustificare l'omicidio l'interruzione della relazione voluta dall'Amedeo dall'inizio di aprile 2017, perché altro è la volontà di punire rispetto a quella di sopprimere; né l'indole vendicativa dell'imputata, non essendo verosimile che ella avesse dato mandato al Margheriti, al figlio [OSCURATO:PERSONA] e al cugino di quest'ultimo di recarsi ad incendiare la villa al mare dell'Amedeo in Calabria - progetto non concretizzato a causa di un controllo su strada operato dalla polizia di Pisticci (MT) nei confronti dei tre alle 00.23 del 27 maggio 2016 - perché in data 26 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto lunghi contatti telefonici con Amedeo ed anche il giorno successivo sarebbero intercorsi scambi di messaggi via whatsapp, a riprova che non si sarebbe verificata alcuna rottura nei loro rapporti, giustificativa della richiesta di procedere all'atto incendiario. Altre anomalie della sentenza impugnata sarebbero ravvisabili in ordine alle modalità di esecuzione dell'agguato, alle notizie sui turni di lavoro della vittima, al conferimento del mandato a Baccellieri, al debito di riconoscenza degli autori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, più specificamente, alle dichiarazioni rese dal Costantino, anch'esse attinte dalla censura del motivo di ricorso, la Corte del rinvio ne avrebbe tratto elementi di riscontro della chiamata di correo del Margariti pur dando atto di alcuni inverosimili passaggi del suo narrato, sorvolando sulla esistente interferenza tra quanto giudicato credibile e quanto invece ritenuto inattendibile. In realtà - come evidenziato nel ricorso per cassazione accolto dalla prima sezione, il cui dato testuale è stato riportato nell'attuale motivo di ricorso - Costantino sarebbe soggetto non credibile, perché, pluripregiudicato, avrebbe scelto di collaborare con la giustizia solo a seguito di una serie di eventi processuali tra il 2017 e il 2018 , un arresto in flagranza, la notifica di un atto di indagine per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e la notifica di un'ordinanza custodiale per reati di armi e stupefacenti; le sue rivelazioni sarebbero colme di omissioni, di imprecisioni, illustrate dagli accertamenti di polizia giudiziaria nel trattare le risultanze del traffico telefonico anche a riguardo del contegno da lui tenuto nei giorni antecedenti all'omicidio, perché i tabulati lo attestano nella città di Bari e non altrove come da lui sostenuto; avrebbe mentito anche in ordine alla dinamica dell'omicidio, affermando falsamente di averla appresa dalle riprese video delle telecamere riprodotte in televisione. E ancora, non risponderebbe al vero che le intercettazioni dei colloqui tra Costantino e la consorte sarebbero state attivate diverso tempo prima rispetto all'inizio della sua collaborazione, ma dopo o al più contestualmente. E infine, tali dichiarazioni non possono essere considerate autonome rispetto a quelle del Margheriti, poiché quest'ultimo sarebbe stato informato della versione resa dal Costantino nel febbraio 2019 con la notifica dell'ordinanza custodiale e col deposito degli atti a sostegno, incluso l'interrogatorio del Costantino del 16 aprile 2018. 4.L'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a cinque motivi, anch'essi enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1.Dopo una premessa espositiva, il difensore ha precisato con il primo motivo - fondato sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. - che il perimetro delineato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione - del tutto disatteso dalla sentenza impugnata - aveva imposto al giudice di rinvio di verificare, ai fini della conferma del giudizio di responsabilità, che il racconto offerto dal chiamante indiretto fosse nella sostanza inattaccabile sotto ogni profilo inerente alla sua attendibilità; e di attenersi al principio secondo il quale la chiamata in correità del Margheriti non potesse trovare riscontro in quella del Costantino e viceversa - perché provenienti da un'unica fonte - e, di conseguenza, che fosse necessario reperire altrove i necessari elementi di riscontro, specifici ed individualizzanti; infine, di attenersi al principio secondo il quale il movente potrebbe fungere da riscontro ad una chiamata di correo, ma solo in quanto quest'ultima si presenti di per sé credibile ed attendibile estrinsecamente. Margheriti, con le nuove dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio, avrebbe assunto la veste di chiamante diretto e non più indiretto quanto al coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] come mandante dell'omicidio; la Corte avrebbe omesso di confrontarne i passaggi con quelli del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione del settembre 2019; non sarebbero state valutate le dichiarazioni del Baccellieri, favorevoli alla ricorrente, sommariamente liquidate come inattendibili. La scelta collaborativa del Costantino - come già evidenziato nel ricorso del co- difensore - sarebbe stata solo utilitaristica, per alleggerire la propria posizione. La Corte d'assise d'appello sarebbe incorsa in travisamento per omissione con riferimento al giudizio di attendibilità estrinseca del suddetto dichiarante perché la difesa aveva fatto rilevare come la sua narrazione integrasse una vera e propria chiamata in reità, in quanto sostanziata in una rivendicazione di complessiva estraneità all'agguato posto in essere e smentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria, come già sopra richiamato nel ripercorrere i motivi del codifensore; sarebbe stata messa in risalto la contraddittorietà delle dichiarazioni con riferimento alla data di consegna dell'autovettura utilizzata dal Baccellieri e dal Margheriti per l'agguato. La Corte d'assise d'appello del giudizio rescissorio avrebbe bensì riconosciuto l'esistenza delle anomalie nella narrazione del collaboratore, ma le avrebbe sminuite con la sua valutazione c.d. frazionata. Le intercettazioni ambientali dei colloqui tra Costantino e la moglie proverebbero che già nel mese di febbraio 2018 costui avesse deciso di collaborare con la giustizia e il contenuto delle conversazioni sarebbe da considerarsi precostituito, anche a riguardo delle menzogne poi formalmente riferite in sede di interrogatorio sulla visione delle immagini diffuse delle telecamere diffuse dai telegiornali; non vi sarebbe riferimento alcuno alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] quale mandante, lacuna che la Corte avrebbe tentato di superare con un salto logico, citando precedenti giurisprudenziali inconferenti. Quanto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del Margheriti, la Corte avrebbe omesso di valutare che costui era a conoscenza di quanto riferito dal Costantino sin dal momento della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare; avrebbe fideisticamente dato credito alla versione resa nel 2023 senza sottoporla ad un vaglio particolarmente accurato in considerazione dei contrasti esistenti rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel 2019; avrebbe valorizzato le dichiarazioni de relato del Costantino come riscontro, in violazione delle regole di diritto imposte dalla sentenza rescindente; avrebbe richiamato, ad ulteriore sostegno, le dichiarazioni del Baccellieri che ha invece sempre negato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta nel fatto omicidiario; avrebbe dato rilievo alla plausibilità del movente del delitto in contrasto coi principi dettati dalla sentenza di annullamento, che aveva sottolineato che la pretesa causale deve ritenersi di per sé irrilevante se non collegata ad un quadro probatorio solido e convincente. Mancherebbe, ancora, qualsiasi delibazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, perché la Corte d'assise d'appello si sarebbe limitata ad esaminare il contenuto del racconto del Margheriti e ad elencarne i riscontri esterni; avrebbe trascurato il rilevante mutamento della versione resa, peraltro sempre nella veste di collaboratore di giustizia, in relazione al mandato delittuoso, ma anche - come già illustrato dal co-difensore nel suo ricorso - in relazione ai pregressi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], al prestito di denaro, alla fase dei sopralluoghi eseguiti in vista dell'agguato; e ancora, in relazione all'acquisto, prima pagato, poi regalato, di un divano presso il salottificio della [OSCURATO:PERSONA]; in relazione al compenso per l'esecuzione del mandato delittuoso, che prima Margheriti ha detto di aver richiesto a Baccellieri mentre, dopo, ha riferito di non aver preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù del legame di amicizia tra loro; in relazione alla mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'assalto, voluta da Baccellieri secondo l'interrogatorio della fase delle indagini e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esame dibattimentale del 2023; in relazione ad un filmato relativo all'episodio, trasmesso da Telenorba, di cui Margheriti ha riferito soltanto nel 2023 allo scopo di allinearsi alle dichiarazioni di Costantino, di cui non era a conoscenza in occasione dell'interrogatorio da lui reso al p.m. il 19 marzo 2019 e di cui all'epoca non avrebbe potuto riferire. 4.2.11 secondo motivo di ricorso ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riconduzione della responsabilità dell'imputata nell'alveo del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., dal momento che le dichiarazioni del Margheriti e del Costantino, fatte proprie dalla sentenza impugnata, hanno concordemente riferito che l'intento non fosse quello di uccidere l'Amedeo, ma di spaventarlo, ma il provvedimento impugnato - in tal senso contraddicendosi - avrebbe erroneamente esposto, in contrasto con quanto da essi dichiarato, che la ricorrente fosse al corrente che la vittima avrebbe dovuto essere colpita con armi da fuoco, di cui i compartecipi sarebbero stati in possesso. 4.3.11 terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, perché - se intento comune era quello di intimidire la vittima - come dichiarato dai collaboratori e da Baccellieri, non sarebbe configurabile la circostanza aggravante in questione e lo stesso Margheriti, del resto, avrebbe dichiarato di non aver più parlato del progetto delittuoso con la [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2016. La preparazione dell'agguato, infine, è avvenuta a seguito di mirati sopralluoghi degli autori materiali, da ritenere di per sé sufficienti ad acquisire informazioni sui movimenti della vittima. 4.4.11 quarto motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità concorsuale per i delitti di cui agli artt. 2,4 e 7 L. n. 895/67, stante l'apoditticità dei passaggi della motivazione della sentenza impugnata a riguardo della consapevolezza, da parte della ricorrente, che i complici fossero in possesso di armi da sparo, portate in occasione dell'agguato, come già osservato nel secondo motivo del ricorso. 4.5.11 quinto motivo si è soffermato sul vizio di omessa motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti - con la scelta, priva di giustificazione, della sola equivalenza di esse rispetto alle aggravanti - e in relazione ai cospicui aumenti di pena calcolati per la continuazione interna. La difesa, in seno al motivo, ha richiesto infine la correzione di un errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata, perché la pena comminata è di anni 14 e mesi 4 di reclusione, come enunciato in motivazione, e non di anni 17 e mesi 4. E' pervenuta memoria difensiva in data 8 febbraio 2024, a firma dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha sviluppato il motivo del ricorso principale ed insistito nella richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato, fatta salva la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata. 1.0ccorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Deve essere parimenti rimarcato che il paradigma normativo offerto dall'art. 627 del codice di rito prevede che il giudice del rinvio sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie all'interno di uno specifico perimetro delibativo, che gli viene tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte che, comunque, nelle ipotesi di annullamento per mancanza o illogicità manifesta della motivazione, lascia libero il giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernente i punti oggetto dell'annullamento, con la possibilità di compiere, ove reputato indispensabile, ulteriori atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Rv. 273628; Cass. sez.2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 259811). E ciò in accordo con il secondo periodo dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione": tale norma va interpretata nel senso che, in sede di rinvio, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in sé istituto di carattere eccezionale, non può che allinearsi allo scrutinio sulla rilevanza delle prove "nuovamente" richieste ai fini dello specifico spazio decisorio con cui il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi (sez.5, n. 5209 del 11/12/2020,0ttino, Rv. 280408; sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, P.G. in proc. Lento e altro, Rv. 270721). Deve essere allora precisato che, come puntualmente colto dal giudice del procedimento di rinvio, il nucleo centrale della pronuncia di annullamento della prima sezione di questa Corte, che pure ha richiesto una rivalutazione globale del compendio probatorio, ha investito una carenza di motivazione della prima sentenza della Corte d'assise d'appello di Bari a riguardo, essenzialmente, della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Margheriti nel verbale di interrogatorio del 19 marzo 2019, e non tanto del contributo narrativo de relato di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in quanto tale intrinsecamente credibile e convalidato ab extra dal contenuto delle conversazioni intercettate in ambientale, come pianamente si desume dallo snodo argomentativo seguente:<...Tornando a questo punto al contenuto della sentenza impugnata, il Collegio rileva come da essa si ricavi che Costantino, nei plurimi interrogatori resi nel procedimento penale, abbia sempre affermato di avere appreso da Margheriti che fosse stata l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare a quest'ultimo - con la promessa (poi, a dire di Margheriti, non mantenuta) di un compenso di cinquemila euro - di sparare a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata fa poi idoneo riferimento alle intercettazioni ambientali, riferibili al dichiarante Costantino, che avvalorano e rendono credibile che questi ricevette da Margheriti, prima ancora che il crimine fosse commesso, confidenze di tal fatta...>. Ed invero, che sia in principalità l'apporto informativo del Margheriti il punto critico che il giudizio rescindente ha inteso devolvere alla Corte del rinvio è confermato dall'ulteriore passaggio espositivo di pag. 18, ove si legge: <La sentenza impugnata non si interroga se sia attendibile la versione consegnata da Margheriti a Costantino in sostanziale concomitanza con gli eventi di causa, circa il conferimento diretto del mandato delittuoso da [OSCURATO:PERSONA] a Marghe riti, o se lo sia maggiormente la versione "processuale" di quest'ultimo, in base alla quale egli sarebbe stato compulsato da Baccellieri e sarebbe stato Baccellieri ad ingaggiarlo nell'impresa in cambio di un compenso economico, lasciando sullo sfondo intravedere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare criminoso>. La Corte d'assise d'appello di Bari, al fine di superare la criticità esaltata dalla pronuncia di annullamento, ha dunque correttamente proceduto a disporre la rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. con l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., in quanto ormai raggiunto da condanna irrevocabile in relazione alla partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Con la nuova piattaforma probatoria la sentenza impugnata si è dunque confrontata nella prospettiva di eliminare la pecca motivazionale sulla quale si era concentrata la decisione della Cassazione. 3.Sulla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; sez. U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa tuttavia, come ancora si dirà, che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi — che non debbono integrare la prova del fatto, perché in tal caso perderebbero la propria funzione "gregaria"- non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (cfr. Sez. U, Aquilina cit.; sez. 1 n. 1560 del 21/11/2006, Pg in proc. Missi, Rv. 235801). I riscontri devono essere individualizzanti, con la precisazione che nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (cfr. sez. U, Aquilina cit.; sez.5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo e altri, Rv. 230240; sez. 1, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia e altri, Rv. 252930).4.Mette conto soffermarsi, ancora, sulla valenza probatoria dei dialoghi ascoltati nel corso di un'intercettazione, telefonica o ambientale, regolarmente autorizzata. E radicato principio ermeneutico, in sede di legittimità, che "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'ad 192 comma terzo cod. proc. pen." (sez. 5, n. 603 del 14/10/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227815; Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392; Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; sez.5, n. 27055 del 24/05/2021, Lubrano, Rv. 281541; sez.1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella, Rv. 281635; sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv. 247447; sez.2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980). L'esegesi così consolidata non distingue tra chiamate in correità dirette o indirette - come pure sostengono i motivi di ricorso (pag.24-26 ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) - e consente di attribuire al contenuto di una conversazione intellegibile il valore di prova piena della responsabilità, di indizio o di riscontro esterno, a prescindere dalla coincidenza dell'interlocutore ascoltato con il collaboratore di giustizia che sia protagonista della medesima chiamata, purchè il giudice di merito dia conto, nella libera espressione del proprio convincimento, del relativo discorso giustificativo con argomenti chiari, razionali e persuasivi. E per vero già uno dei passaggi della sentenza rescindente - come sopra accennato - aveva sottolineato (pag.17) che congruamente il giudice del primo processo di secondo grado avesse valorizzato le intercettazioni ambientali a riscontro della credibilità del Costantino sulle confidenze ricevute da Margheriti in relazione alla paternità del mandato ad agire. 5.Per quanto concerne i profili che attengono alla stima della credibilità intrinseca, deve essere ribadito che non sono rilevanti le ragioni ispiratrici della scelta collaborativa del Costantino e del Margheriti, se sollecitata dalle pressioni dei provvedimenti giudiziari a loro carico o se maturata - in embrione o in animo già tendenzialmente risoluta - prima di rilasciare formali dichiarazioni agli inquirenti, ovvero ancora influenzata dal timore di essere coinvolti dalle ammissioni altrui o finanche dalle altrui condotte ritorsive. In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, questa Corte ha più volte ribadito che il cd. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del ‘` collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253709). 5.1.La Corte d'Assise d'appello del giudizio rescissorio, con scrupolo espositivo, si è profusa nella positiva valutazione di credibilità soggettiva e complessiva attendibilità intrinseca - per la sua compatibilità con un interesse processuale di natura premiale, con l'inesistenza di risentimento o di intento calunniatorio nei confronti della ricorrente, che anzi lo aveva aiutato economicamente e nel corso delle vicissitudini giudiziarie - ed estrinseca delle dichiarazioni del Costantino - con argomentazioni lineari ed intimamente non illogiche ed a tale apprezzamento deve arrestarsi il giudizio di legittimità, che non può essere sollecitato a sostituire il percorso ricostruttivo operato dal giudice di merito attraverso la rielaborazione interpretativa offerta dalla parte ricorrente in quanto ritenuta più consona e conforme alla realtà dei fatti o alla verità processuale. In altre parole, reputa il collegio che la Corte del giudizio di rinvio si sia peritata della verifica e della ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" del contributo del Costantino nel contesto di tutti gli altri fatti narrati e si sia allineata al principio di diritto che esige che le lacune dell'attendibilità soggettiva siano compensate con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753). Non meritano così censura, nei limiti dello scrutinio di legittimità, le argomentazioni che hanno escluso un anomalo ed ineluttabile conflitto tra il possibile tentativo di ridimensionare il grado della propria partecipazione all'evento delittuoso, comunque confessata (e in relazione alla quale è infatti intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, fondata anche sulle citate ammissioni di responsabilità, cfr. pag. 68 sentenza di primo grado), e il segmento narrativo più specificamente attinente le rivelazioni apprese dal Margheriti con riferimento al diretto conferimento del mandato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Il calibro dell'apporto probatorio che promana dalle dichiarazioni del Costantino, a conforto del giudizio di attendibilità intrinseca, è conclamato dalle puntuali osservazioni della sentenza impugnata a riguardo dell'affermazione di responsabilità sua e dei compartecipi, Baccellieri e Margheriti, per l'omicidio Amedeo ed è stata ritenuta, con enunciati congrui e in ogni caso non palesemente illogici, di pregnanza tale da superarne i frammenti di inverosimiglianza e contraddittorietà (relativi alle questioni della visione del filmato al telegiornale e della data di consegna del veicolo rubato, da lui pacificamente messo a disposizione degli autori materiali dell'imboscata, come concordemente dichiarato da ciascuno dei tre condannati) sui quali hanno insistito i motivi dei due ricorsi, inidonei ad inquinarne la solidità e la decisività, a sostegno della complessiva ricostruzione del fatto e della sua attribuzione soggettiva. Può anche osservarsi - compulsando gli allegati ai ricorsi per cassazione - che Costantino ha dichiarato di non essere stato in compagnia dei complici il 25 aprile 2017 in occasione dell'omicidio (pag. 61 trascriz. verbale di interrogatorio del 16 aprile 2018). In effetti, al netto delle possibili violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, diverse erano le utenze cellulari nominativamente riferibili a Costantino, la 3281851118, che non si situa a Bari nel corso del 25 aprile 2017, la 3201409464 - che il 25 aprile 2017 aggancia le celle di Binetto, Sannicandro di Bari e Acquaviva delle Fonti e non del capoluogo; e pure nella sua disponibilità è stata con sicurezza individuata l'utenza cd. citofono, o dedicata, 3511207150 - i cui movimenti non risultano documentati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 17 maggio 2017, allegata al ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che alle 20.03 del 25 aprile 2017 (pag. 21 sentenza di primo grado) è stata collocata nel Comune di Cassano delle Murge, in occasione di un significativo contatto con Margheriti, che era invece a Bari; nemmeno è certo - e comunque i motivi dei ricorsi non affrontano il dato - che, al di là delle formali intestazioni delle schede Sim, tutte le utenze, oggetto del monitoraggio, fossero contestualmente in uso al Costantino; e ancora, nello scenario genuino delle intercettazioni ambientali attivate nei locali dell'abitazione nel febbraio 2018, più volte Costantino e la consorte ribadiscono che la sera dell'omicidio avevano cenato insieme e consumato una pizza a casa, anche perché Michele era soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nel complesso, dunque, l'evidenza delle ripetute e significative ammissioni di partecipazione al fatto, rappresentate dalla fornitura dell'autovettura e dell'arma da sparo utilizzate per l'aggressione, assume valenza così imponente da ridurre, se non a marginalità, quantomeno ad elementi non decisivi le aporìe illustrate dagli atti difensivi perché inidonee a destrutturare la credibilità del nucleo essenziale del racconto nella sua globalità. 5.2.L'ampiezza e consistenza delle argomentazioni espresse nella pronuncia del giudice di rinvio sono poi avvalorate dall'enumerazione dei riscontri oggettivi ed individualizzanti a conferma dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del propalato di Costantino, costituiti dalle plurime conversazioni captate in ambientale con i familiari, dal cui contenuto si evince che il collaboratore, in tempi antecedenti alla scelta collaborativa, riferisse con precisione del proprio ruolo concorsuale e fosse a conoscenza della dinamica dell'agguato (pagg. 26-43 decisione del primo giudice) - in piena conformità alla ricostruzione della sequenza degli accadimenti effettuata dalle sentenze di merito - e, coerentemente, del ruolo di mandante della [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con quanto successivamente riferito al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari (pag.28 e segg. della sentenza di primo grado, la moglie [OSCURATO:PERSONA] commenta "e moh che è, arriveranno pure alla bionda", Costantino replica "e secondo me quelli a me sono arrivati tramite quella! Perché io stavo in affidamento là, al magazzino! Hai capito? A me e a Massimo ci fermarono dentro là! La macchina grigia ce l'avevo io! E ce l'ho ancora!" Pag.31, ove Costantino nuovamente collega l'informazione di garanzia ricevuta per concorso in omicidio alla vicenda di "Enza" e del suo "compare"; pag. 34, ove Costantino, commentando il possibile "pentimento" di Margheriti, ne ipotizza conseguenze per "Enza...la mandante"). 6.Quanto alle critiche dei ricorsi, che assumono non essere stato affrontato lo specifico profilo della credibilità intrinseca del contributo testimoniale fornito da [OSCURATO:PERSONA], vale la pena ricordare, nuovamente, il costante orientamento della Corte di legittimità in tema di valutazione delle chiamate di correo o in reità, secondo il quale la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo direttrici separate, dal momento che l'uno aspetto s'interseca necessariamente con l'altro, sicchè il giudice è chiamato ad una considerazione unitaria dei due aspetti, pur eventualmente scomponibili; ed in presenza di incertezze in relazione all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso limite della sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve fondarsi sul vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. U, Aquilina, cit.; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente uniformità dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario ed omogeneo. E ciò significa, in linea con quanto opportunamente affermato dalla dominante giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente - essendo, come detto, espressione di una delibazione armonica e non frazionabile - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (cfr. anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Sicchè, può senz'altro riaffermarsi che eventuali riserve del giudizio di attendibilità intrinseca del narrato di un chiamante in correità possono essere superate con il compiuto e positivo vaglio della sua portata probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti (sez. U, Aquilina cit., in motivazione) ivi inclusa, evidentemente, la solidità dei riscontri esterni. In questi termini, l'operazione di ermeneutica processuale prospettata nelle impugnazioni proposte nell'interesse della ricorrente, tendente a richiedere una parcellizzazione dei singoli segmenti valutativi, non può essere condivisa (sez.1, n. 4455 del 17/01/2017, Mazzarella). 6.2.La Corte del giudizio di rinvio si è allineata ai menzionati canoni interpretativi ed ha formulato - da pag. 29 - un'articolata ed organica valutazione della credibilità soggettiva ed oggettiva del Margheriti, tracciando, con esposizione piana e non difforme dai criteri della logica, il percorso di comparazione tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nel 2019 e quelle formalizzate nel 2023 - non senza rimarcarne il significativo mutamento della veste processuale da coimputato a testimone, di più intensa pregnanza responsabilizzante perché caratterizzata dall'obbligo di dire la verità (pag.29), pena la commissione del reato di falsa testimonianza - nel rispetto del contraddittorio processuale e dunque in presenza delle più ampie garanzie del "giusto processo", propendendo per la maggiore affidabilità di queste ultime e non omettendo di elencarne i singoli elementi di convalida esterna, di natura logica, rappresentativa ed intercettiva; ed ha deciso in ossequio al principio generale che discende direttamente dal primo comma dell'art. 111 della Costituzione, secondo il quale, ogni qualvolta si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone, non è consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un più attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine di rendere ragione della maggiore credibilità delle une, ovvero della non genuinità delle altre, della concordanza di alcuna di esse con altri elementi di prova, o, infine, dell'inattendibilità di entrambe (così Corte Cost. n. 241 del 1994). La Corte del rito rescissorio ha dapprima messo in risalto che la versione resa dal Margheriti in data 8 maggio 2023 nel giudizio di rinvio non è totalmente antinonnica rispetto a quella del 2019, perché il diverso racconto - quanto al ruolo di concorrente morale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - si è innestato in quelle dichiarazioni, nel cui contesto egli aveva già riferito, sia pure sulla base di un assetto espositivo differente, di aver inteso, dalla proposta di un suo "reclutamento" nell'azione punitiva nei confronti dell'Amedeo, formulatagli dal Baccellieri, che il relativo input provenisse dalla [OSCURATO:PERSONA]. E in tale direzione, anche le già vagliate dichiarazioni de relato rese da Costantino, pur non potendo consentire alla testimonianza di Margheriti di "auto-riscontrarsi", come rilevato dalla sentenza rescindente (pag. 16 e 17), possono senz'altro valere a potenziare la credibilità soggettiva del suo ultimo costituto processuale (sez.1, n. 4455 del 17/01/2017, Mazzarella, Rv.269467), vieppiù confortata dalla captazione in ambientale citata a pag. 29 della sentenza impugnata, che a sua volta richiama la pag. 26 della decisione del primo giudice, quando Margheriti, in periodo non sospetto, già esternava all'amico [OSCURATO:PERSONA] che "se Michele parla mi rovina". 6.3.La sentenza ha dunque passato in rassegna i variegati riscontri, di natura individualizzante, che corroborano l'attendibilità della deposizione resa da Margheriti in veste di testimone assistito, costituiti, per un verso, dalle medesime dichiarazioni di Baccellieri che - pur autoaccusatosi della scellerata iniziativa - aveva riferito al pubblico ministero di aver saputo che la suocera [OSCURATO:PERSONA] avesse, parlando con Margheriti, accennato "al fatto di dare una lezione ad Amedeo"; costituiti, per altro verso, dalle acquisizioni delle intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, antecedenti alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle - menzionate a pag. 44 e ss. della sentenza del primo giudice - nel corso delle quali Margheriti "chiede alla moglie di avvisare Baccellieri ed Enza (indicata anche come "lei") del pentimento di Costantino", evidentemente nella consapevolezza che costui, come poi plasticamente emerso, fosse al corrente della vicenda dell'omicidio e delle responsabilità di ciascuno dei compartecipi - tra cui quella della attuale ricorrente - e potesse rivelarlo agli inquirenti. Con riferimento, ancora, agli elementi esterni di carattere logico, la sentenza impugnata ha dato plausibile ed appropriato rilievo alla preferibilità della descrizione del movente come di diretta emanazione della [OSCURATO:PERSONA], esasperata dalla degenerazione del rapporto affettivo con l'Amedeo, bruscamente interrotto dall'inizio del mese di aprile, piuttosto che ad un'improvvisa ed autonoma risoluzione del Baccellieri, mosso da una fumosa, francamente non conferente, aspirazione al recupero della serenità familiare, correttamente considerata, con proposizione condivisibile, dalla Corte del rinvio come foriera, semmai, di un aggravamento della già precaria instabilità emotiva della suocera. Alla prima opzione, del resto, si conformano i "precedenti" dettagliatamente scandagliati dalla motivazione, che plausibilmente convergono nella direttrice interpretativa privilegiata dalla sentenza impugnata a riguardo del ruolo di promotrice, per un movente di natura passionale, dell'azione criminosa assegnato alla [OSCURATO:PERSONA], desunto dalla protrazione dell'interruzione dei contatti dall'inizio di aprile 2017, dopo un "litigio animato", senza che l'Amedeo avesse accennato a volerli riprendere - nonostante le ripetute telefonate da lei inoltrate persino al numero di casa, sino al 17 aprile 2017, rimaste senza risposta (pag. 66 sentenza di primo grado) - e , più in generale, dalla volontà della vittima di non rinunciare alla famiglia, intesa dalla donna come imperdonabile affronto personale; dalle reiterate condotte di molestia, minaccia e di vessazione, realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] in danno suo e dei familiari (pagg. 22-24 sentenza d'appello, pag. 70 e 71 sentenza di primo grado), intensificatesi nel tempo sino all'organizzazione della spedizione punitiva del maggio 2016, che avrebbe potuto cagionare un grave attentato incendiario alla casa di villeggiatura di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sintomatica di indole vendicativa e di tendenza al reclutamento di accoliti per darvi soddisfazione. In questo quadro ricostruttivo, arricchito dall'apporto dichiarativo acquisito nel giudizio di rinvio, perdono evidentemente di consistenza i rilievi difensivi che insistono, anche con la deduzione di un insussistente travisamento per omissione, sui contrasti tra le versioni rese dal Margheriti, perché la Corte d'assise d'appello si è puntualmente ed analiticamente espressa sul definitivo "superamento" del racconto dell'interrogatorio del 2019, ritenuto nel complesso non credibile sia pure con limitato riferimento alla individuazione del mandante dell'agguato. Risultano, in proposito, svilite anche le obiezioni che si appuntano sul profilo del compenso previsto per l'esecuzione del mandato, perché Margheriti ha fornito la ragionevole spiegazione secondo la quale, alle pretese del Costantino di ottenere una somma di denaro per la fornitura del veicolo e della pistola, egli lo rassicurò, sia pure solo per tranquillizzarlo, che si sarebbe in tal senso accordato con la [OSCURATO:PERSONA] e il Baccellieri, con ciò confermando che di una mercede effettivamente si parlò (cfr. tavole sinottiche ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], pagg. 43 e 44). Rafforzano l'emergenza del dato storico la trascrizione dell'audizione del 8 maggio 2023, allegata al ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ove Margheriti ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto "pagare" la pistola e la macchina rubata, perché così Costantino aveva con insistenza richiesto (fg. 35) e alcuni segmenti delle conversazioni intercettate nell'abitacolo della Mercedes in uso a [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali Margheriti, colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], moglie del Giorgio, ha in effetti accennato ad un debito della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti ("Vedi che tua suocera doveva pagare a me...", progr. 3893 del 17 settembre 2017, pag. 24 sentenza di primo grado). 7.11 secondo e il quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento. La Corte di merito ha fatto buon governo, nel caso concreto, del principio di diritto, enunciato dal massimo consesso nomofilattico della Corte di Cassazione, secondo il quale "l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso" (sez. U n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv.241574). La vicenda fattuale oggetto di quello scrutinio è assai similare a quella del processo de quo, perché riguardava proprio un caso di programmata "gannbizzazione" della vittima, degenerata, per un assunto errore nell'uso delle armi da fuoco, nella causazione della sua morte. Con la graniticità dell'indirizzo in esame non collidono le indicazioni interpretative tracciate dall'approdo di Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, poiché quest'ultimo ha riguardato il tema della violazione di regole cautelari in ambito lavorativo e, dunque, attinente ad un contesto di natura lecita, che deve essere radicalmente escluso ove si discetti di un accadimento di estrazione criminale, nel quale è stato sin dall'inizio pianificato l'uso di armi micidiali (sez.5, n. 4854 del 15/11/2021, Marchese, Rv. 282873). Nel caso di specie, invero, la sentenza oggetto del ricorso ha perspicuamente sottolineato che <la [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che un'arma da fuoco sarebbe stata utilizzata per "spaventare" l'Amedeo, sparandogli contro dei colpi, per giunta da parte di due pregiudicati, uno dei quali già condannato per omicidio> (pag.34) ed a pag. 35 vi è riferimento espresso all'incarico di "gambizzare" la vittima; si tratta di una chiave di lettura suffragata, anziché ridimensionata, dalle trascrizioni dell'esame testimoniale del Margheriti del 8 maggio 2023, allegate al ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], perché a pag. 11 il collaboratore ha esplicitamente riferito che la [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di mandare un sicario "per far gambizzare Amedeo" ed a pag. 48, a domande della difesa, ha confermato che la [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di "spararlo...spaventarlo, spararlo, spararlo a una gamba"; il perimetro del mandato non era dunque rigidamente confinato a generiche finalità di intimidazione, ma includeva, nel fascio di prospettiva, l'attingimento della vittima con l'arma da fuoco. Si allineano d'altro canto all'esegesi prescelta dalla pronuncia impugnata gli altri robusti indicatori, richiamati in motivazione, univocamente sintonici a sostegno della ricorrenza del dolo indiretto in capo all'imputata: la sua disinvolta propensione ad azioni di profonda aggressività e ragguardevole pregiudizio patrimoniale, come le minacce di morte proferite all'indirizzo della vittima, di cui dà contezza la sentenza di primo grado (pag.70), come nel caso dell'invio di emissari a bruciare la villa dell'Amedeo ed anche in spregio agli "avvertimenti" scaturiti da un noto clan criminale; la selezione di esponenti della malavita, capaci di maneggiare le armi da fuoco; la preordinazione di un agguato a sorpresa, in orario notturno; la richiesta esplicita di sparare al suo indirizzo colpi di arma da fuoco. Parimenti, sono prive di pregio le doglianze relative all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di illegale detenzione e porto di arma comune da sparo, poiché concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato (sez.1, n. 6223 del 05/12/2023, Buonanno, Rv. 285785; sez.2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv.226970). Sin dalla fase della programmazione del reato e delle interlocuzioni con gli esecutori materiali, la ricorrente era logicamente al corrente della relativa disponibilità di armi da sparo, strumentali al puntuale conseguimento del risultato richiesto. 8.Anche il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. Costituisce ius receptum che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). L'animus che connota la peculiarità dell'aggravante è stato congruamente ritenuto compatibile con il dolo eventuale, dal momento che, per un verso, è sufficiente che esso investe il "fatto", inteso come attentato all'altrui incolumità individuale e, per altro verso, perchè nel fuoco dell'elemento psicologico del reato deve ritenersi inglobata la rappresentazione dello sviluppo dell'azione progettata e concordata nella determinazione di un evento naturalistico diverso e più grave (cfr. sez. U Antonucci cit., che ha riguardato proprio un caso di omicidio connotato da dolo indiretto in uno con la premeditazione dell'agguato in danno della vittima ; sez. 1, n. 27851 del 08/01/2021, Chiappin, non mass.; sez. 1, n. 44681 del 14/07/2023, Celso, non mass.; e, sia pure con riferimento alla compatibilità della premeditazione con l'omicidio preterintenzionale, sez.5, n.50505 del 13/09/2018, Ferraro, Rv.274447).Non coglie nel segno il rilievo (pag. 55 del ricorso) che assume sia intercorso un ampio iato temporale tra la richiesta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] a Margheriti di punire l'Amedeo, collocata prima di Natale 2016 e la consumazione dell'illecito, perché - come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (pag.35), suffragata dalle trascrizioni dell'esame dibattimentale di Margheriti (es.pag. 17,21,22,38) - anche in seguito l'imputata e Margheriti sono tornati, più volte, sull'argomento e, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] è stata tenuta costantemente informata dell'evoluzione della vicenda. Elementi sintomatici, inoltre, della deliberazione frigido pacatoque animo dell'attentato all'incolumità dell'Amedeo, integrativi di riscontri esterni alla chiamata del Margheriti, sono stati pianamente individuati nel significativo torno di tempo tra il litigio intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Amedeo, via whatsapp, del 1 aprile 2017, documentato alle pagg. 12-14 della sentenza del giudice di prime cure, i disperati e vani tentativi della [OSCURATO:PERSONA] di riprendere i contatti nelle date del 9,10 e 17 aprile (pag.14) e il "silenzio" dei giorni postumi, nei quali, in base a ragionevole inferenza, è definitivamente maturato il proposito dell'agguato e si è ineluttabilmente consolidato il piano punitivo; nella trasmissione ai mandatari di dettagliate informazioni sui turni di lavoro, sugli spostamenti e sull'imminenza di un breve periodo di ferie di cui l'Amedeo avrebbe dovuto fruire in corrispondenza della festa di laurea della figlia. Con argomentazioni logiche e coerenti con la lettura complessiva dell'impianto probatorio le sentenze di merito hanno posto in rilievo che solo la [OSCURATO:PERSONA], che da tempo frequentava l'Amedeo, avrebbe potuto essere al corrente dei particolari relativi alle turnazioni di lavoro ed alle abitudini di vita di quest'ultimo, che non avrebbero potuto essere apprese, con puntualità, dall'effettuazione degli sporadici sopralluoghi di cui hanno riferito gli esecutori materiali e dato conto gli accertamenti di polizia giudiziaria, citati nella parte motiva della sentenza del primo giudice (pag. 75-79 sentenza di primo grado, pag. 33 sentenza di appello). 9.11 quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha focalizzato l'attenzione sul vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione e in ordine agli aumenti di pena irrogati per la continuazione interna nel capo 1) dell'imputazione, è generico e manifestamente infondato. La ragione formulata dalla ricorrente in relazione al giudizio di comparazione è, nella sostanza, indeterminato - perché si riduce ad un inconsistente richiamo alla necessità di una esaustiva motivazione per il diniego, in assenza delle doverose esplicitazioni, idonee a giustificare lo scrutinio di prevalenza delle attenuanti - e comunque manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, tale giudizio implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza - come avvenuto nel caso in esame, pag. 36 della sentenza della Corte territoriale - si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La quantificazione degli incrementi di pena per la continuazione interna - peraltro solo genericamente contestata con il ricorso - è invece in linea con l'orientamento stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone). Gli aumenti di pena commisurati sulla pena-base in relazione alla condanna per concorso in detenzione e porto d'arma comune da sparo sono estremamente contenuti e sono stati inglobati nella complessiva illustrazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, affrontato nell'ultimo paragrafo della sentenza. 10.Va disposta, ai sensi dell'art. 130 comma 1, secondo alinea, cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza di secondo grado, nel senso che in luogo della pena ivi indicata in "anni diciassette e mesi quattro di reclusione" deve invece intendersi quella di "anni quattordici e mesi quattro di reclusione", esattamente calcolata e specificata in motivazione. 11. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto, nel resto, del ricorso dell'imputata, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 12. L'imputata deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, i cui difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (per conto delle parti civili Allegrezza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) comparso in udienza pubblica anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (per conto delle parti civili Mizzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno depositato conclusioni scritte, attraverso le quali hanno contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e partecipazione all'udienza odierna), possono liquidar