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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11763/2026

Testo disponibile della fonte

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ssandra Stasie dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, n. 3464/2022 depositata il 19 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente).

La controversia concerne la rettifica della renditacatastale relativa ad un complesso immobiliare alberghiero per ilquale l’odierna ricorrente aveva presentato una Docfa, conseguenteNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026ad un ampliamento e ad una diversa distribuzione degli spazi interni,Data pubblicazione 29/04/2026proponendo una rendita catastale di € 18.630,00, mentre l’odiernacontroricorrente ha accertato una rendita catastale pari a €59.200,00.La C.T.P. ha accolto il ricorso.La C.T.R. ha accolto l’appello dell’odierna controricorrente, sulla basedelle seguenti ragioni:- l'ufficio, coerentemente alla metodologia dell'estimo basatasulla comparazione, ha depositato, sia nelle controdeduzioni alricorso sia nell'appello, elementi di prova che giustificano ilproprio operato, fondato su precedenti classamenti dellamedesima unità immobiliare;- il confronto operato dall'ufficio trova la fonte in due precedentistadi dell'immobile individuato in precedenza col sub 5 e sub 6della particella 606;- tali valori sono stati ritenuti congrui da precedenti di meritodella CTP di Foggia e della CTR della Puglia;- per il collegio i valori accertati dalle precedenti sentenze dimerito costituiscono l'elemento di elevato valore probatorio;- la contribuente non ha dimostrato per quale motivo i valoririferimento ai valori attribuiti a unità immobiliari site inCerignola, Casalvecchio di Puglia, Lucera senza dimostrare laconformità tra le unità prese a confronto con quella oggettodel giudizio;- rispetto ai Docfa precedenti, l'unità immobiliare in oggettopresenta un ampliamento costituito dal nuovo corpo di fabbricadi circa metri quadri 454 destinato a gazebo, pizzeria, cucinapizzeria, servizi piscina, servizi igienici.Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su seimotivi, mentre la controricorrente ha proposto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/20261.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneNumero di raccolta generale 11763/2026all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 11Da5ta cpu.bpb.lica.z,io ne 29/04/2026per travisamento delle prove.

Nega in proposito che: lacontroparte abbia depositato in appello le sentenze richiamate dalprovvedimento impugnato; nuovi elementi dichiarati con il Docfadel 2014 abbiano “migliorato la configurazione del cespite rispettoalle originali caratteristiche”.

Chiede che venga verificato se lesentenze su cui si è fondata la motivazione della decisioneimpugnata abbiano fatto una valutazione di merito sul valorefondiario dell’immobile in oggetto, oppure si siano limitate aconfermare l’accertamento o a rigettare il ricorso per motivi dimera legittimità.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.36, secondo comma, n. 4.

Del d.lgs. n. 546 del 1992.

Postol’omesso esame delle sentenze della CTP e della CTR richiamatein motivazione, la ricorrente sostiene che questa si sia fondata suuna piatta adesione alle tesi dell’odierna controricorrente, conconseguente apparente motivazione.3.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostiene chela sentenza avrebbe dovuto analizzare le singole prove portatedall’Agenzia per confermare il valore fondiario sostenutodall’odierna controricorrente.4.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 7, comma 5 bis, primo periodo del d.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene in sostanza che la sentenza impugnata abbia invertitol’onere probatorio incombente sulle parti.5.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.per travisamento delle prove.

Contesta la decisione impugnataNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026nella parte in cui ha affermato che la ricorrente non avrebbeNumero di raccolta generale 11763/2026dimostrato la conformità tra gli elementi di confronto dalDlata sputbebslicsaazio ne 29/04/2026portati con l’unità immobiliare oggetto del giudizio.

Ritiene inproposito che la sentenza avrebbe dovuto spiegare perché isingoli elementi probatori non siano stati ritenuti rilevanti e chetutti gli elementi probatori dimostravano la correttezza del valorefondiario proposto con la Docfa.6.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riprendendo le ragioni deiprecedenti motivi deduce l’apparenza della motivazione che nonavrebbe risposto, né ha spiegato la ragioni per cui non potevanoessere presi a confronto gli immobili destinati ad albergo o condestinazione speciale addotti a comparazione, posti in comunilimitrofi della provincia di Foggia, nelle vicinanze dell’immobile percui è causa.7.

I motivi primo, secondo, quinto e sesto possono essere trattaticongiuntamente, in quanto logicamente connessi esostanzialmente basati sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sullaragione del travisamento della prova; essi risultano infondati perle ragioni di seguito esposte.Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, da uncanto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio); mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.U, n. 20867/2020, Rv. 659037 – 01 e Rv. 659037 – 02).Numero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026Nel caso di specie non vi è dubbio che la sentenza impugnataData pubblicazione 29/04/2026abbia fondato la propria decisione su elementi probatorieffettivamente acquisiti al giudizio.

In particolare, dalla sentenzasi evince che i precedenti di merito sono stati allegati, sia in primogrado, sia in appello.

Non risulta, poi, che l’affermazione per laquale gli elementi dichiarati nella Docfa avrebbero migliorato laconformazione dell’immobile sia stata posta alla base delladecisione impugnata.Priva di pregio, poi, risulta la censura relativa al travisamentodella prova.Si ricorda, al riguardo, che, in tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante- costituisce espressione della discrezionalità valutativa delgiudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sededi legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito,sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass.Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Nel caso in esame i mezzi istruttori sono stati esaminati dallasentenza impugnata e la circostanza che la stessa abbia ritenutoidonei a suffragare la pretesa impositiva elementi diversi da quelliaddotti dalla ricorrente non integra gli estremi per sostenere untravisamento delle prove.Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che ladeduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, nonNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processualeNumero di raccolta generale 11763/2026sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controlloD,a tas oputbtbolic aizlio ne 29/04/2026profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, alquale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto ilprofilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà dellamedesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nelragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile tracciaevidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisividella controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio,ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazionicomplessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a basedella decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6- 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso giàSez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez.

L, n.11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez.

L, n. 11660/2006, Rv.589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).Nella specie, risulta logico e coerente il procedimento adottatoper la verifica della congruità del valore ritenuto nell’attoimpositivo impugnato, fondato sul confronto rispetto ad unprecedente classamento dell’immobile oggetto del giudizio e ilriferimento a due precedenti stadi dell’immobile.

A supporto deivalori così individuati, la sentenza ha richiamato i precedentiintercorsi tra le parti.

Tra questi, il riferimento al precedente dellaCTR di Foggia n. 142/27/12 è significativo del metodo utilizzatoNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026per la determinazione del valore dell’immobile che deve ritenersiData pubblicazione 29/04/2026del tutto legittimo.

Nel caso in esame, dunque, il giudice,nell’ambito dei poteri riconosciuti dall’art. 116 c.p.c. ha ritenutocongruo il valore accertato da alcuni precedenti intercorsi tra leparti.La decisione, così argomentata, è frutto, quindi, del liberoconvincimento del giudice d’appello, che opera interamente sulpiano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità; ne deriva che la denuncia della violazione dellepredette regole da parte del giudice del merito non configura unvizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censuratomotivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez., 2, n. 27847/2021, Rv. 662803 - 01).8.

Il terzo motivo con cui viene censurata la violazione di legge, inquanto la sentenza avrebbe dovuto analizzare le singole proveportate dall’ Agenzia per confermare il valore fondiario sostenutodall’odierna controricorrente, è infondato.La valutazione degli elementi probatori è attivitàistituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabilein cassazione se non sotto il profilo della congruità dellamotivazione del relativo apprezzamento (Sez. 6 - 5, n.1414/2015, Rv. 634358 - 01).Va ricordato, infine, che il giudice del merito non deve dar contodi ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenutocioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive,essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito,tutti gli argomenti non espressamente esaminati (tra le tante,Numero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Cass., Sez. 2, n. 12652/2020, Rv. 658279 - 01; Sez. 1, n.Numero di raccolta generale 11763/202619011/2017, Rv. 645841 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2D0at1a 7pu,b bRlicvaz.io ne 29/04/2026646976 – 01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 - 01; Sez. 1,n. 16056/2016, Rv. 641328 – 01; nello stesso senso da ultimo,Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732).9.

Il quarto motivo con il quale si è prospettata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5 bis, primo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992, sul presupposto dell’erronea ripartizione deglioneri probatori, è infondato.Occorre ricordare il consolidato principio di legittimità secondocui, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., integra motivo di ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo leregole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nellapresente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907– 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01, Sez. 6 - 3, n.18092/2020, Rv. 658840 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto nel motivoin esame, i giudici di secondo grado hanno operato unavalutazione della documentazione addotta dall’odiernacontroricorrente, sulla quale incombeva l’onere della prova deifatti posti a base della pretesa impositiva; l’hanno ritenuta idoneae non confutata da quella allegata dall’odierna ricorrente e,quindi, non si rileva alcuna violazione delle regole di ripartodell’onere probatorio.10.

Alla luce di quanto esposto, consegue il rigetto del ricorso, conla condanna al pagamento delle spese secondo il principio dellasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 delNumero di raccolta generale 11763/20262002, se dovuto.

Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delleEntrate le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di€ 4000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssandra Stasie dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, n. 3464/2022 depositata il 19 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente). La controversia concerne la rettifica della renditacatastale relativa ad un complesso immobiliare alberghiero per ilquale l’odierna ricorrente aveva presentato una Docfa, conseguenteNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026ad un ampliamento e ad una diversa distribuzione degli spazi interni,Data pubblicazione 29/04/2026proponendo una rendita catastale di € 18.630,00, mentre l’odiernacontroricorrente ha accertato una rendita catastale pari a €59.200,00.La C.T.P. ha accolto il ricorso.La C.T.R. ha accolto l’appello dell’odierna controricorrente, sulla basedelle seguenti ragioni:- l'ufficio, coerentemente alla metodologia dell'estimo basatasulla comparazione, ha depositato, sia nelle controdeduzioni alricorso sia nell'appello, elementi di prova che giustificano ilproprio operato, fondato su precedenti classamenti dellamedesima unità immobiliare;- il confronto operato dall'ufficio trova la fonte in due precedentistadi dell'immobile individuato in precedenza col sub 5 e sub 6della particella 606;- tali valori sono stati ritenuti congrui da precedenti di meritodella CTP di Foggia e della CTR della Puglia;- per il collegio i valori accertati dalle precedenti sentenze dimerito costituiscono l'elemento di elevato valore probatorio;- la contribuente non ha dimostrato per quale motivo i valoririferimento ai valori attribuiti a unità immobiliari site inCerignola, Casalvecchio di Puglia, Lucera senza dimostrare laconformità tra le unità prese a confronto con quella oggettodel giudizio;- rispetto ai Docfa precedenti, l'unità immobiliare in oggettopresenta un ampliamento costituito dal nuovo corpo di fabbricadi circa metri quadri 454 destinato a gazebo, pizzeria, cucinapizzeria, servizi piscina, servizi igienici.Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su seimotivi, mentre la controricorrente ha proposto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/20261. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneNumero di raccolta generale 11763/2026all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 11Da5ta cpu.bpb.lica.z,io ne 29/04/2026per travisamento delle prove. Nega in proposito che: lacontroparte abbia depositato in appello le sentenze richiamate dalprovvedimento impugnato; nuovi elementi dichiarati con il Docfadel 2014 abbiano “migliorato la configurazione del cespite rispettoalle originali caratteristiche”. Chiede che venga verificato se lesentenze su cui si è fondata la motivazione della decisioneimpugnata abbiano fatto una valutazione di merito sul valorefondiario dell’immobile in oggetto, oppure si siano limitate aconfermare l’accertamento o a rigettare il ricorso per motivi dimera legittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.36, secondo comma, n. 4. Del d.lgs. n. 546 del 1992. Postol’omesso esame delle sentenze della CTP e della CTR richiamatein motivazione, la ricorrente sostiene che questa si sia fondata suuna piatta adesione alle tesi dell’odierna controricorrente, conconseguente apparente motivazione.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene chela sentenza avrebbe dovuto analizzare le singole prove portatedall’Agenzia per confermare il valore fondiario sostenutodall’odierna controricorrente.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 7, comma 5 bis, primo periodo del d.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene in sostanza che la sentenza impugnata abbia invertitol’onere probatorio incombente sulle parti.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.per travisamento delle prove. Contesta la decisione impugnataNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026nella parte in cui ha affermato che la ricorrente non avrebbeNumero di raccolta generale 11763/2026dimostrato la conformità tra gli elementi di confronto dalDlata sputbebslicsaazio ne 29/04/2026portati con l’unità immobiliare oggetto del giudizio. Ritiene inproposito che la sentenza avrebbe dovuto spiegare perché isingoli elementi probatori non siano stati ritenuti rilevanti e chetutti gli elementi probatori dimostravano la correttezza del valorefondiario proposto con la Docfa.6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992. Riprendendo le ragioni deiprecedenti motivi deduce l’apparenza della motivazione che nonavrebbe risposto, né ha spiegato la ragioni per cui non potevanoessere presi a confronto gli immobili destinati ad albergo o condestinazione speciale addotti a comparazione, posti in comunilimitrofi della provincia di Foggia, nelle vicinanze dell’immobile percui è causa.7. I motivi primo, secondo, quinto e sesto possono essere trattaticongiuntamente, in quanto logicamente connessi esostanzialmente basati sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sullaragione del travisamento della prova; essi risultano infondati perle ragioni di seguito esposte.Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, da uncanto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio); mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.U, n. 20867/2020, Rv. 659037 – 01 e Rv. 659037 – 02).Numero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026Nel caso di specie non vi è dubbio che la sentenza impugnataData pubblicazione 29/04/2026abbia fondato la propria decisione su elementi probatorieffettivamente acquisiti al giudizio. In particolare, dalla sentenzasi evince che i precedenti di merito sono stati allegati, sia in primogrado, sia in appello. Non risulta, poi, che l’affermazione per laquale gli elementi dichiarati nella Docfa avrebbero migliorato laconformazione dell’immobile sia stata posta alla base delladecisione impugnata.Priva di pregio, poi, risulta la censura relativa al travisamentodella prova.Si ricorda, al riguardo, che, in tema di scrutinio di legittimità delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante- costituisce espressione della discrezionalità valutativa delgiudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.(con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso percassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sededi legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito,sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass.Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).Nel caso in esame i mezzi istruttori sono stati esaminati dallasentenza impugnata e la circostanza che la stessa abbia ritenutoidonei a suffragare la pretesa impositiva elementi diversi da quelliaddotti dalla ricorrente non integra gli estremi per sostenere untravisamento delle prove.Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che ladeduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatacon ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, nonNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processualeNumero di raccolta generale 11763/2026sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controlloD,a tas oputbtbolic aizlio ne 29/04/2026profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, alquale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto ilprofilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà dellamedesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nelragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile tracciaevidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisividella controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio,ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazionicomplessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a basedella decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6- 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso giàSez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n.11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv.589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).Nella specie, risulta logico e coerente il procedimento adottatoper la verifica della congruità del valore ritenuto nell’attoimpositivo impugnato, fondato sul confronto rispetto ad unprecedente classamento dell’immobile oggetto del giudizio e ilriferimento a due precedenti stadi dell’immobile. A supporto deivalori così individuati, la sentenza ha richiamato i precedentiintercorsi tra le parti. Tra questi, il riferimento al precedente dellaCTR di Foggia n. 142/27/12 è significativo del metodo utilizzatoNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 11763/2026per la determinazione del valore dell’immobile che deve ritenersiData pubblicazione 29/04/2026del tutto legittimo. Nel caso in esame, dunque, il giudice,nell’ambito dei poteri riconosciuti dall’art. 116 c.p.c. ha ritenutocongruo il valore accertato da alcuni precedenti intercorsi tra leparti.La decisione, così argomentata, è frutto, quindi, del liberoconvincimento del giudice d’appello, che opera interamente sulpiano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità; ne deriva che la denuncia della violazione dellepredette regole da parte del giudice del merito non configura unvizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censuratomotivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez., 2, n. 27847/2021, Rv. 662803 - 01).8. Il terzo motivo con cui viene censurata la violazione di legge, inquanto la sentenza avrebbe dovuto analizzare le singole proveportate dall’ Agenzia per confermare il valore fondiario sostenutodall’odierna controricorrente, è infondato.La valutazione degli elementi probatori è attivitàistituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabilein cassazione se non sotto il profilo della congruità dellamotivazione del relativo apprezzamento (Sez. 6 - 5, n.1414/2015, Rv. 634358 - 01).Va ricordato, infine, che il giudice del merito non deve dar contodi ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenutocioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive,essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito,tutti gli argomenti non espressamente esaminati (tra le tante,Numero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026Cass., Sez. 2, n. 12652/2020, Rv. 658279 - 01; Sez. 1, n.Numero di raccolta generale 11763/202619011/2017, Rv. 645841 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2D0at1a 7pu,b bRlicvaz.io ne 29/04/2026646976 – 01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 - 01; Sez. 1,n. 16056/2016, Rv. 641328 – 01; nello stesso senso da ultimo,Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732).9. Il quarto motivo con il quale si è prospettata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5 bis, primo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992, sul presupposto dell’erronea ripartizione deglioneri probatori, è infondato.Occorre ricordare il consolidato principio di legittimità secondocui, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., integra motivo di ricorso per cassazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo leregole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nellapresente fattispecie (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907– 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01, Sez. 6 - 3, n.18092/2020, Rv. 658840 - 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto nel motivoin esame, i giudici di secondo grado hanno operato unavalutazione della documentazione addotta dall’odiernacontroricorrente, sulla quale incombeva l’onere della prova deifatti posti a base della pretesa impositiva; l’hanno ritenuta idoneae non confutata da quella allegata dall’odierna ricorrente e,quindi, non si rileva alcuna violazione delle regole di ripartodell’onere probatorio.10. Alla luce di quanto esposto, consegue il rigetto del ricorso, conla condanna al pagamento delle spese secondo il principio dellasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3365/2023Numero sezionale 3081/2026unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 delNumero di raccolta generale 11763/20262002, se dovuto. Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delleEntrate le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di€ 4000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11763/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris