Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 37514/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BOLOGNA nei confronti di: TRIBUNALE DI RIMINIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede affermarsi la competenza della Corte di Appello di Bologna tZBI;;Ei=rw JJ „ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 aprile 2024 la Corte di Appello di Bologna rimetteva gli atti a questa Corte rilevando un caso di conflitto di competenza con il Tribunale di Rimini.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Reato del Tribunale di Rimini chiedeva a quel Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, diposizioni circa un ciclomotore Kymco di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di sequestro nell'ambito del proc. 1925/2018, originariamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel procedimento in oggetto il Tribunale di Rimini, con sentenza dell' 8 ottobre 2019, aveva disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro; la Corte di Appello di Bologna, con sentenza dell'Il settembre 2020 confermava la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, con sentenza del 20 ottobre 2021 annullava la sentenza di secondo grado con rinvio avanti alla Corte di Appello di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza del 11 aprile 2022, irrevocabile il 26 giugno 2022, riformava la sentenza del Tribunale di -2 1\11M-3 Rimini assolvendo l'imputato per non avere commesso il fatto.

Il Tribunale di Rimini declinava la propria competenza a decidere in forza del disposto dell'art. 665 comma 3 cod. proc. pen. che fissa - in caso di annullamento con rinvio - una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, individuandola sempre in capo al giudice del rinvio, indipendentemente dal contenuto della sentenza di rinvio, e, dunque, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, posto che oltretutto la sentenza emessa da quella Corte in sede di rinvio era anche l'ultima sentenza passata in giudicato a carico del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Bologna, nel provvedimento con cui propone conflitto di competenza, premetteva che la questione relativa al ciclomotore era già stata proposta dal Tribunale di Rimini alla Corte medesima nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato di [OSCURATO:PERSONA].

Le posizioni dei due imputati venivano separate e definite con riti diversi e la Corte con ordinanza del 12-13/2/2024 aveva rimandato gli atti al Tribunale di Rimini facendo presente che errava il giudice rimettente a collegare il sequestro del ciclomotore al proc. 59/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultimo non vantava alcun diritto personale o reale su detto ciclomotore, dovendosi, invece affermare che la questione inerente il ciclomotore afferiva al procedimento RG 4/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del 5-6 marzo il Tribunale di Rimini disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna affermando che, al di là dell'appartenenza \ del ciclomotore, lo stesso sarebbe stato sottoposto a sequestro a carico di entrambi i rapinatori e dunque il sequestro era atto funzionale alla prova a carico di entrambi gli imputati; con riferimento al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], la competenza sarebbe stata del giudice del rinvio, cioè la Corte di Appello di Bologna, mentre nel caso di Bonelli, del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, posta la conferma della sentenza emessa da quel giudice ad opera della Corte territoriale.

In un caso o nell'altro, concludeva il Tribunale di Rimini, la competenza non poteva certamente essere individuata in capo a quel Tribunale.

Secondo la Corte di Appello, che si determinava a rilevare il conflitto negativo di competenza, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere soggetto titolare di diritto reale alcuno sul bene sequestrato e dunque, non vantando alcun diritto restitutorio sul bene, non poteva essere soggetto interessato alle vicende della confisca.

Riteneva la Corte che dunque la confisca afferisse al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza del Giudice per le indagini preliminari, confermata dalla Corte di Appello.

Il rinvio degli atti da parte della Corte territoriale al Tribunale di Rimini sarebbe stata comunque corretta, poiché l'esatta individuazione nell'ambito dell'ufficio della sezione tabellarmente competente afferiva alla organizzazione interna e, in ogni caso avrebbe errato il tribunale a rinviaré gli atti alla Corte, posto che, al più la competenza sarebbe sulla sezione del Giudici per le indagini preliminari.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva ritenendo che dovesse applicarsi nel caso de quo il disposto dell'art. 665 comma 3 cod. proc. pen. e che dunque la autorità giudiziaria competente fosse la Corte di Appello di Bologna; in ogni caso, laddove la Corte territoriale non si fosse ritenuta competente avrebbe dovuto rimandare gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini e non certo a quel Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo va ritenuta l'annmissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo alla destinazione di un bene sottoposto a confisca7appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art.32 cod. proc. pen. 2.

La risoluzione del conflitto circa la competenza a disporre del bene confiscato presuppone l'individuazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto la (\\ confisca stessa; sulla scorta di tale individuazione sarà possibile, in ragione delle successive vicende della decisione, individuare il giudice dell'esecuzione competente.

La confisca del ciclomotore Kymco targato X8457F è stata disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 8 ottobre 2019, nel procedimento 1519/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il sequestro era stato disposto nel procedimento originariamente iscritto a carico di entrambi i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; poi, come emerge dagli atti, le posizioni dei due coimputati vennero separate e quella di [OSCURATO:PERSONA] fu definita in primo grado dal Tribunale di Rimini, che disponeva la confisca del bene in sequestro.

Tal decisione venne confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 11 settembre 2020 e venne quindi annullata da questa Corte con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

La corte territoriale, giudice del rinvio, decideva con sentenza dell'Il aprile 2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, come correttamente indicato dal Tribunale di Rimini, la competenza in executivis deve essere individuata ex art. 665 comma 3 cod. proc. pen. nel giudice di rinvio, cioè nella Corte di Appello di Bologna, indipendentemente dalla natura della decisione.

La tesi sostenuta dalla Corte di Appello che individua il giudice competente in ragione dell'autorità giudiziaria che ha definito la posizione dell'imputato che vanta diritti reali sul bene è infondata, poiché oggetto del richiesto intervento non è un'istanza restitutoria da parte di chi vanti o accampi diritti reali sul bene, bensì sono chiarimenti sulla sorte di un bene oggetto di confisca.

Il richiamo fatto dalla Corte di appello all'art. 257 cod. proc. pen. non si attaglia al caso in esame, ove non è necessario individuare i soggetti interessati da un provvedimento di sequestro in quanto aventi diritti reali sul bene, ma semplicemente il procedimento nel cui ambito la confisca è stata disposta, poiché è solo al giudice dell'esecuzione competente per tale procedimento che è possibile chiedere chiarimenti sulle modalità esecutive della confisca.

Ogni indagine circa la titolarità di diritti reali in capo al condannato è del tutto irrilevante, posto che in sede di incidente di esecuzione, sussiste la legittimazione esclusiva del terzo, e non del condannato, al fine di rivendicare la proprietà del bene confiscato ( Sez. 1, Sentenza n. 31901 del 22/03/2023); conclusivamente si può affermare che non rileva che il proprietario del bene sia [OSCURATO:PERSONA] se non è nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] che è stata disposta la confisca del ciclomotore.

Del resto, trattandosi della determinazione delle modalità esecutive della confisca è evidente che debba applicarsi l'art. 665 cod. proc. pen., che individua la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento il giudice che lo ha deliberato, con i correttivi di cui al comma 2 della medesima norma in caso di appello, ovvero di cui al comma 3 in caso di annullamento con rinvio.

In ogni caso, certamente non sarebbe stato competente a provvedere il Tribunale di Rimini posto che la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa dal Gip presso quel Tribunale, né è possibile sostenere che la suddivisione di competenza fra Tribunale e Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari sia solo una questione di organizzazione interna del Tribunale, trattandosi di ripartizione di competenza vera e propria che può dare anche origine anche a conflitti, ex art. 28 cod. proc. pen.

Questa Corte, ritenuta la competenza della Corte di Appello di Bologna, dispone trasmettersi gli atti a quella Corte territoriale.

PQM decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Bolog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BOLOGNA nei confronti di: TRIBUNALE DI RIMINIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede affermarsi la competenza della Corte di Appello di Bologna tZBI;;Ei=rw JJ „ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 aprile 2024 la Corte di Appello di Bologna rimetteva gli atti a questa Corte rilevando un caso di conflitto di competenza con il Tribunale di Rimini. L'[OSCURATO:PERSONA] di Reato del Tribunale di Rimini chiedeva a quel Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, diposizioni circa un ciclomotore Kymco di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di sequestro nell'ambito del proc. 1925/2018, originariamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento in oggetto il Tribunale di Rimini, con sentenza dell' 8 ottobre 2019, aveva disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro; la Corte di Appello di Bologna, con sentenza dell'Il settembre 2020 confermava la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, con sentenza del 20 ottobre 2021 annullava la sentenza di secondo grado con rinvio avanti alla Corte di Appello di Bologna. La Corte di Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza del 11 aprile 2022, irrevocabile il 26 giugno 2022, riformava la sentenza del Tribunale di -2 1\11M-3 Rimini assolvendo l'imputato per non avere commesso il fatto. Il Tribunale di Rimini declinava la propria competenza a decidere in forza del disposto dell'art. 665 comma 3 cod. proc. pen. che fissa - in caso di annullamento con rinvio - una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, individuandola sempre in capo al giudice del rinvio, indipendentemente dal contenuto della sentenza di rinvio, e, dunque, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, posto che oltretutto la sentenza emessa da quella Corte in sede di rinvio era anche l'ultima sentenza passata in giudicato a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Bologna, nel provvedimento con cui propone conflitto di competenza, premetteva che la questione relativa al ciclomotore era già stata proposta dal Tribunale di Rimini alla Corte medesima nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato di [OSCURATO:PERSONA]. Le posizioni dei due imputati venivano separate e definite con riti diversi e la Corte con ordinanza del 12-13/2/2024 aveva rimandato gli atti al Tribunale di Rimini facendo presente che errava il giudice rimettente a collegare il sequestro del ciclomotore al proc. 59/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA], poiché quest'ultimo non vantava alcun diritto personale o reale su detto ciclomotore, dovendosi, invece affermare che la questione inerente il ciclomotore afferiva al procedimento RG 4/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del 5-6 marzo il Tribunale di Rimini disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna affermando che, al di là dell'appartenenza \ del ciclomotore, lo stesso sarebbe stato sottoposto a sequestro a carico di entrambi i rapinatori e dunque il sequestro era atto funzionale alla prova a carico di entrambi gli imputati; con riferimento al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], la competenza sarebbe stata del giudice del rinvio, cioè la Corte di Appello di Bologna, mentre nel caso di Bonelli, del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, posta la conferma della sentenza emessa da quel giudice ad opera della Corte territoriale. In un caso o nell'altro, concludeva il Tribunale di Rimini, la competenza non poteva certamente essere individuata in capo a quel Tribunale. Secondo la Corte di Appello, che si determinava a rilevare il conflitto negativo di competenza, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere soggetto titolare di diritto reale alcuno sul bene sequestrato e dunque, non vantando alcun diritto restitutorio sul bene, non poteva essere soggetto interessato alle vicende della confisca. Riteneva la Corte che dunque la confisca afferisse al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza del Giudice per le indagini preliminari, confermata dalla Corte di Appello. Il rinvio degli atti da parte della Corte territoriale al Tribunale di Rimini sarebbe stata comunque corretta, poiché l'esatta individuazione nell'ambito dell'ufficio della sezione tabellarmente competente afferiva alla organizzazione interna e, in ogni caso avrebbe errato il tribunale a rinviaré gli atti alla Corte, posto che, al più la competenza sarebbe sulla sezione del Giudici per le indagini preliminari. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva ritenendo che dovesse applicarsi nel caso de quo il disposto dell'art. 665 comma 3 cod. proc. pen. e che dunque la autorità giudiziaria competente fosse la Corte di Appello di Bologna; in ogni caso, laddove la Corte territoriale non si fosse ritenuta competente avrebbe dovuto rimandare gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini e non certo a quel Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo va ritenuta l'annmissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo alla destinazione di un bene sottoposto a confisca7appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art.32 cod. proc. pen. 2. La risoluzione del conflitto circa la competenza a disporre del bene confiscato presuppone l'individuazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto la (\\ confisca stessa; sulla scorta di tale individuazione sarà possibile, in ragione delle successive vicende della decisione, individuare il giudice dell'esecuzione competente. La confisca del ciclomotore Kymco targato X8457F è stata disposta con la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 8 ottobre 2019, nel procedimento 1519/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro era stato disposto nel procedimento originariamente iscritto a carico di entrambi i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; poi, come emerge dagli atti, le posizioni dei due coimputati vennero separate e quella di [OSCURATO:PERSONA] fu definita in primo grado dal Tribunale di Rimini, che disponeva la confisca del bene in sequestro. Tal decisione venne confermata dalla Corte di Appello di Bologna in data 11 settembre 2020 e venne quindi annullata da questa Corte con rinvio alla Corte di Appello di Bologna. La corte territoriale, giudice del rinvio, decideva con sentenza dell'Il aprile 2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, come correttamente indicato dal Tribunale di Rimini, la competenza in executivis deve essere individuata ex art. 665 comma 3 cod. proc. pen. nel giudice di rinvio, cioè nella Corte di Appello di Bologna, indipendentemente dalla natura della decisione. La tesi sostenuta dalla Corte di Appello che individua il giudice competente in ragione dell'autorità giudiziaria che ha definito la posizione dell'imputato che vanta diritti reali sul bene è infondata, poiché oggetto del richiesto intervento non è un'istanza restitutoria da parte di chi vanti o accampi diritti reali sul bene, bensì sono chiarimenti sulla sorte di un bene oggetto di confisca. Il richiamo fatto dalla Corte di appello all'art. 257 cod. proc. pen. non si attaglia al caso in esame, ove non è necessario individuare i soggetti interessati da un provvedimento di sequestro in quanto aventi diritti reali sul bene, ma semplicemente il procedimento nel cui ambito la confisca è stata disposta, poiché è solo al giudice dell'esecuzione competente per tale procedimento che è possibile chiedere chiarimenti sulle modalità esecutive della confisca. Ogni indagine circa la titolarità di diritti reali in capo al condannato è del tutto irrilevante, posto che in sede di incidente di esecuzione, sussiste la legittimazione esclusiva del terzo, e non del condannato, al fine di rivendicare la proprietà del bene confiscato ( Sez. 1, Sentenza n. 31901 del 22/03/2023); conclusivamente si può affermare che non rileva che il proprietario del bene sia [OSCURATO:PERSONA] se non è nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] che è stata disposta la confisca del ciclomotore. Del resto, trattandosi della determinazione delle modalità esecutive della confisca è evidente che debba applicarsi l'art. 665 cod. proc. pen., che individua la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento il giudice che lo ha deliberato, con i correttivi di cui al comma 2 della medesima norma in caso di appello, ovvero di cui al comma 3 in caso di annullamento con rinvio. In ogni caso, certamente non sarebbe stato competente a provvedere il Tribunale di Rimini posto che la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa dal Gip presso quel Tribunale, né è possibile sostenere che la suddivisione di competenza fra Tribunale e Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari sia solo una questione di organizzazione interna del Tribunale, trattandosi di ripartizione di competenza vera e propria che può dare anche origine anche a conflitti, ex art. 28 cod. proc. pen. Questa Corte, ritenuta la competenza della Corte di Appello di Bologna, dispone trasmettersi gli atti a quella Corte territoriale. PQM decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Bolog
Sentenza Cassazione n. 37514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris