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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 46035/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude si riporta alle conclusioni depositate e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], a richiesta del Collegio, il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la nomina di entrambi i difensori è stata effettuata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società E. [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che il procedimento venga rinviato Per valutare la richiesta interlocutoria del Collegio.

La Corte invita il difensore a concludere e, pertanto, il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi esposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale del riesame di Roma che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 11 dicembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo genetico del 10 luglio 2018.

Si deducono i vizi di violazione di legge, poiché il Tribunale ha ritenuto di non dover esaminare gli elementi sopravvenuti dedotti con la memoria difensiva del 9 giugno 2021, e la mancanza assoluta di motivazione sulle questioni ivi avanzate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ha preliminarmente invitato le parti ad interloquire sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei difensori da lei nominati ad agire in giudizio per conto della società.

Dopo la chiusura della discussione orale i difensori hanno fatto pervenire, alle ore 12.41, ulteriori note, non valutabili perché tardive.

Il ricorso è inammissibile.

1.1. L'istanza di revoca del sequestro preventivo, l'appello ed il ricorso per cassazione, sono stati proposti da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non in proprio, al fine di ottenere genericamente, la restituzione delle somme perché, in base ad elementi sopravvenuti, emergerebbe, in estrema sintesi, che la società non percepì alcun profitto illecito.

Pertanto, il procedimento incidentale cautelare reale è stato proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante.

1.2. Dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha nominato il 9 gennaio 2020 suoi difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente è imputata, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. del reato ex artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen. (capo a) e 256, commi 1, 3 e 4 d.lgs. 152/2006 (capi b e c).

La [OSCURATO:SOCIETA]. è imputata degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 25-undecies, comma 2, lett. b), n.1 ed f), d.lgs. 231/2001, e risulta avere quale difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Risulta, dunque, che la legale rappresentante dell'ente è imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; si applica, di conseguenza, il divieto di rappresentanza ex art. 39, comma 1, d.lgs. 231/2001 (Rappresentanza dell'ente.

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo).

I difensori, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono agire nel procedimento nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ma non possono agire in giudizio per conto della società, come avvenuto nel caso in esame, perché l'ente non può partecipare al processo penale mediante il proprio legale rappresentante.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] non può neanche nominare i difensori nell'interesse della società, come già affermato da Sez.

U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309, «In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001».

Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, «È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo».

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude si riporta alle conclusioni depositate e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], a richiesta del Collegio, il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la nomina di entrambi i difensori è stata effettuata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società E. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che il procedimento venga rinviato Per valutare la richiesta interlocutoria del Collegio. La Corte invita il difensore a concludere e, pertanto, il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi esposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale del riesame di Roma che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 11 dicembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo genetico del 10 luglio 2018. Si deducono i vizi di violazione di legge, poiché il Tribunale ha ritenuto di non dover esaminare gli elementi sopravvenuti dedotti con la memoria difensiva del 9 giugno 2021, e la mancanza assoluta di motivazione sulle questioni ivi avanzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ha preliminarmente invitato le parti ad interloquire sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei difensori da lei nominati ad agire in giudizio per conto della società. Dopo la chiusura della discussione orale i difensori hanno fatto pervenire, alle ore 12.41, ulteriori note, non valutabili perché tardive. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'istanza di revoca del sequestro preventivo, l'appello ed il ricorso per cassazione, sono stati proposti da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non in proprio, al fine di ottenere genericamente, la restituzione delle somme perché, in base ad elementi sopravvenuti, emergerebbe, in estrema sintesi, che la società non percepì alcun profitto illecito. Pertanto, il procedimento incidentale cautelare reale è stato proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante. 1.2. Dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha nominato il 9 gennaio 2020 suoi difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente è imputata, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. del reato ex artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen. (capo a) e 256, commi 1, 3 e 4 d.lgs. 152/2006 (capi b e c). La [OSCURATO:SOCIETA]. è imputata degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 25-undecies, comma 2, lett. b), n.1 ed f), d.lgs. 231/2001, e risulta avere quale difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Risulta, dunque, che la legale rappresentante dell'ente è imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; si applica, di conseguenza, il divieto di rappresentanza ex art. 39, comma 1, d.lgs. 231/2001 (Rappresentanza dell'ente. 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo). I difensori, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono agire nel procedimento nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ma non possono agire in giudizio per conto della società, come avvenuto nel caso in esame, perché l'ente non può partecipare al processo penale mediante il proprio legale rappresentante. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] non può neanche nominare i difensori nell'interesse della società, come già affermato da Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309, «In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001». Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, «È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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