CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado delPiemonte n. 32/2025 depositata il 09/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’istanza con cui la [OSCURATO:SOCIETA]., clientedi [OSCURATO:SOCIETA]., in data 10 febbraio 2021 chiedeva all’Agenzia delleEntrate il rimborso dell’IVA che assumeva indebitamente assolta, perNumero registro generale 13630/2025Numero sezionale 3611/2026Numero di raccolta generale 13135/2026Data pubblicazione 07/05/2026complessivi euro 39.892,17, in relazione al periodo 10/02/2019–18/12/2019, avendo la società fornitrice addebitato l’imposta anche sullavoce relativa agli oneri generali di sistema per l’energia elettrica (OGSE),che la contribuente riteneva esclusa dalla base imponibile. Formatasi lareiezione implicita (silenzio-rifiuto) e nonostante l’esperimento delprocedimento di reclamo/mediazione, conclusosi negativamente, la societàimpugnava il diniego dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Torino, deducendo, in sintesi, la natura tributaria (o comunqueparafiscale) degli OGSE e, quindi, la loro estraneità al corrispettivo dellasomministrazione, con conseguente indebita imposizione ove assoggettatia IVA; richiamava, a sostegno, la disciplina unionale e interna (tra l’altro,l’art. 79 della direttiva 2006/112/CE e l’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972),nonché l’art. 39 del d.l. n. 83 del 2012.L’Amministrazione si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza dilegittimazione attiva della società, sostenendo che il rimborso dell’IVAversata in rivalsa sarebbe azionabile solo dal fornitore, ai sensi dell’art.30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, e contestando nel merito sia la naturatributaria degli OGSE sia l’assolvimento dell’onere probatorio.Con sentenza n. 958/01/2022, depositata il 1° dicembre 2022, la CGT diprimo grado accoglieva il ricorso, ritenendo gli oneri generali di sistemariconducibili a prestazioni di natura fiscale (o parafiscale) a caricodell’utente finale, riscosse dal fornitore e destinate al successivoriversamento, con conseguente esclusione dalla base imponibile IVA, ereputando altresì assolto l’onere della prova quanto alla pretesarestitutoria. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, deducendo: (i) lacarenza di legittimazione attiva della contribuente a richiederedirettamente all’Erario il rimborso dell’IVA di rivalsa; (ii) l’inclusione degliOGSE nella base imponibile IVA; e (iii) in subordine, la non rimborsabilitàdell’imposta nella misura eventualmente già detratta in regime pro-rata.Numero registro generale 13630/2025Numero sezionale 3611/2026Numero di raccolta generale 13135/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con sentenza n. 32/02/2025, depositata il 9 gennaio 2025, la CGT disecondo grado rigettava l’appello e confermava la decisione di prime cure,compensando le spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la societàcontribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 30-terdel d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la sentenza impugnata riconosciutola legittimazione attiva della cessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].) a chiederedirettamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA che siassume indebitamente fatturata e versata dal fornitore (ENEL Energias.p.a.), senza che fosse stato dedotto, secondo la prospettazione dellaricorrente, alcun profilo di impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere larestituzione agendo verso il cedente/prestatore, alla luce dei principiaffermati dalla giurisprudenza unionale e nazionale richiamata in ricorso.Il primo motivo è fondato.Viene in rilievo il tema della sussistenza, nell’ambito di un contratto difornitura, di un diritto del cessionario/committente a proporredirettamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria l’azione diripetizione dell’IVA asseritamente non dovuta, assolta in rivalsa.In materia di rimborso dell’IVA indebitamente versata, è affermazionereiterata della giurisprudenza unionale quella secondo cui, in mancanza didisciplina dell’Unione sulle domande di rimborso, spetta all’ordinamentogiuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorreredei quali tali domande possono essere presentate, purché tali requisitirispettino i principi di equivalenza ed effettività (CGUE, 17 giugno 2004, C-30/02, Recheio – [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 6 ottobre 2005, C-291/03,MyTravel; CGUE, 15 marzo 2007, C-35/05, [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13630/2025Numero sezionale 3611/2026Numero di raccolta generale 13135/2026Data pubblicazione 07/05/2026punto 37). In tale cornice, la Corte di giustizia ha chiarito che i principi dineutralità, effettività e non discriminazione non ostano a una legislazionenazionale secondo cui soltanto il prestatore/cedente è legittimato achiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autoritàtributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitareun’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore;tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell’IVA divenga impossibile oeccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio alprincipio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a taledestinatario di recuperare l’imposta indebitamente fatturata (CGUE,Reemtsma, cit., punto 42; CGUE, 26 aprile 2017, C-564/15, Farkas, punti51 e 53; da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, C-316/22, Gabel IndustriaTessile, punto 33).Il difetto di legittimazione del destinatario della prestazione(cessionario/committente) ad agire direttamente nei confrontidell’Amministrazione finanziaria, fatte salve le ipotesi di impossibilità o dieccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, è statocostantemente affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass., 12novembre 2021, n. 34957; Cass., 12 luglio 2023, n. 19837) ed è statoribadito, con specifico riferimento alle domande aventi a oggetto l’IVAapplicata sugli OGSE, da Cass., 14 marzo 2025, n. 6740, nonché dalleulteriori pronunce conformi (Cass., 6 marzo 2025, n. 6733; Cass., 13marzo 2025, n. 6810; Cass., 19 marzo 2025, n. 7254; Cass., 21 marzo2025, n. 7519).La giurisprudenza unionale ha di recente individuato un’ulteriore deroga,riconoscendo al consumatore finale il diritto di rivolgersi direttamenteall’Amministrazione finanziaria quando l’impossibilità di ottenere larestituzione dal fornitore discenda dalla contrarietà dell’imposta a unadisposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non traspostao non correttamente trasposta, non potendo il privato invocare in viaNumero registro generale 13630/2025Numero sezionale 3611/2026Numero di raccolta generale 13135/2026Data pubblicazione 07/05/2026“orizzontale” la direttiva nei confronti di un altro privato (CGUE, 11 aprile2024, C-316/22, [OSCURATO:PERSONA], punto 27; in tema di inefficaciaorizzontale delle direttive, cfr. CGUE, 12 dicembre 2013, C-425/12,Portgás, punti 18 e 22; CGUE, 22 novembre 2017, C-251/16, Cussens,punto 26; CGUE, 22 dicembre 2022, cause riunite C-383/21 e C-384/21,Sambre e Biesme e Commune de Farciennes, punto 36). Tuttavia, taleipotesi non ricorre nella presente controversia, atteso che gli onerigenerali di sistema non sono, di per sé, incompatibili con il dirittodell’Unione: la Corte di giustizia si è occupata della loro natura giuridica(CGUE, 18 gennaio 2017, C-189/15, IRCCS [OSCURATO:PERSONA]) e questa Corte loha ribadito anche in sede di regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. Un.,18 dicembre 2023, n. 35282).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimazionedi impresa, valorizzando precedenti riferiti alla qualità di soggetto passivonel rapporto IVA (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2008, n. 20752; Cass., Sez.Un., 13 gennaio 2010, n. 355; Cass., 17 aprile 2009, n. 9107; Cass., 26ottobre 2012, n. 18425; Cass., 6 dicembre 2016, n. 24923, inmotivazione), ma senza verificare, in conformità al diritto unionale e aldiritto vivente nazionale, la ricorrenza delle condizioni eccezionali che soleconsentono l’azione diretta nei confronti dell’Erario (impossibilità oeccessiva difficoltà di recupero nei confronti del fornitore). Tali circostanze,per quanto risulta dagli atti e dalla stessa motivazione della sentenzaimpugnata, non sono state dedotte né accertate. Ne conseguel’accoglimento del primo motivo.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. n.633 del 1972, sostenendosi che la decisione gravata, nel confermarel’esclusione degli OGSE dalla base imponibile IVA in quanto somme“prelevate” dal fornitore e riversate, avrebbe erroneamente applicato laNumero registro generale 13630/2025Numero sezionale 3611/2026Numero di raccolta generale 13135/2026Data pubblicazione 07/05/2026disciplina in tema di base imponibile e rimborsi/anticipazioni, in contrasto,secondo la tesi dell’Amministrazione, con l’inquadramento degli onerigenerali di sistema quali componenti tariffarie/costi della prestazione, econ i principi di diritto evocati nel ricorso.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenutoammissibile (o comunque esaminato) una questione che, secondo laprospettazione della ricorrente, costituiva eccezione nuova in appello, nonriconducibile alle mere difese o eccezioni improprie, con conseguentepreclusione processuale.I motivi secondo e terzo restano assorbiti.Il ricorso per cassazione va, pertanto, accolto con riferimento al primomotivo, assorbiti il secondo e il terzo; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto delricorso originario della contribuente.Avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni e al consolidarsidell’indirizzo di legittimità in epoca successiva all’introduzione della lite,vanno compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondoe il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ilricorso originario della contribuente. Compensa tra le parti le spese deigradi di merito e del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]